Lexipedia

0.515.21

CS 11 444; FF 1909 I 1 ediz. ted. 97 ediz. franc.

Traduzione1

Convenzione
concernente i diritti e i doveri delle Potenze
e delle persone neutrali in caso di guerra per terra2

Conchiusa all’Aja il 18 ottobre 1907
Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 19103
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910
Entrata in vigore per la Svizzera l’11 luglio 1910

(Stato 6 novembre 2015)

Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d’America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chilì; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca;
il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell’Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica
Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone;
Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà
il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re
di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l’Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador;
Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani;
il Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

per meglio determinare i diritti e i doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra per terra e regolare la posizione dei belligeranti rifugiati in territorio neutrale;

desiderando parimente definire la qualità di neutrale finchè non sia possibile regolare nel suo insieme la posizione dei privati neutrali nei loro rapporti coi belligeranti;

hanno risolto di concludere una Convenzione a tale scopo, e hanno, in conseguenza, nominato Loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei Plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Dei diritti e dei doveri delle Potenze neutrali

Art. 1

Il territorio delle Potenze neutrali è inviolabile.

Art. 2

È proibito ai belligeranti di far passare attraverso il territorio di una Potenza neutrale truppe o convogli, sia di munizioni, sia di approvvigionamenti.

Art. 3

È parimente proibito ai belligeranti:

  1. d’impiantare nel territorio di una Potenza neutrale una stazione radiotelegrafica o qualsiasi apparecchio destinato a servire come mezzo di comunicazione con le forze belligeranti sulla terra o sul mare;
  2. di utilizzare qualunque impianto di tal genere stabilito da essi, prima della guerra, sul territorio della Potenza neutrale a scopo esclusivamente militare e che non sia stato aperto pel servizio della pubblica corrispondenza.

Art. 4

Sul territorio di una Potenza neutrale non possono essere formati corpi di combattenti, nè aperti uffici d’arruolamento a vantaggio dei belligeranti.

Art. 5

Una Potenza neutrale non deve tollerare nel suo territorio nessuno degli atti previsti agli articoli 2 a 4. Essa non è tenuta a punire atti contrari alla neutralità, se non quando siano stati commessi nel suo proprio territorio.

Art. 6

Una Potenza neutrale non è responsabile del fatto che singoli individui passino la frontiera per mettersi al servizio di uno dei belligeranti.

Art. 7

Una Potenza neutrale non è tenuta ad impedire l’esportazione o il transito, per conto di questo o quel belligerante, di armi, di munizioni, e, in generale, di tutto ciò che può essere utile a un esercito o a una flotta.

Art. 8

Una Potenza neutrale non è tenuta a proibire o a restringere l’uso, da parte dei belligeranti, dei cavi telegrafici o telefonici e degli apparecchi di telegrafia senza filo, siano essi di sua proprietà, oppure proprietà di compagnie o di privati.

Art. 9

Qualsiasi misura restrittiva o proibitiva presa da una Potenza neutrale rispetto alle materie di cui agli articoli 7 e 8, dovrà essere da essa applicata in modo uniforme ai belligeranti. La Potenza neutrale invigilerà che lo stesso obbligo sia puntualmente osservato dalle società o dai privati proprietari di cavi telegrafici o telefonici o di apparecchi di telegrafia senza fili.

Art. 10

Non può essere considerato come atto ostile il fatto che una Potenza neutrale respinga anche con la forza gli attentati contro la sua neutralità.

Capitolo II Dei belligeranti internati e dei feriti curati presso i
neutrali4

Art. 11

La Potenza neutrale che riceve nel suo territorio truppe appartenenti agli eserciti belligeranti, le internerà quanto più è possibile lontano dal teatro della guerra. Essa potrà tenerle in accampamenti e anche rinchiuderle in fortezze o in luoghi adatti a tale scopo. Essa deciderà se gli ufficiali possano essere lasciati liberi, impegnandosi su parola di non abbandonare il territorio neutrale senza autorizzazione.

Art. 12

In mancanza di convenzione speciale, la Potenza neutrale fornirà agli internati i viveri, il vestiario ed i soccorsi richiesti dall’umanità. Le spese cagionate dall’internamento saranno rimborsate alla conclusione della pace.

Art. 13

La Potenza neutrale che riceve prigionieri di guerra evasi, li lascerà in libertà. Se essa tollera il loro soggiorno nel suo territorio, può loro assegnare una residenza. La stessa disposizione è applicabile ai prigionieri di guerra condotti da truppe che si rifugiano sul territorio della Potenza neutrale.

Art. 14

Una Potenza neutrale potrà autorizzare il passaggio sul suo territorio dei feriti o malati appartenenti agli eserciti belligeranti, a condizione che i treni che li portano, non trasportino nè personale, nè materiale di guerra. In tal caso, la Potenza neutrale è tenuta a prendere le misure di sicurezza e di controllo necessarie. I feriti o malati condotti in tali condizioni nel territorio neutrale da uno dei belligeranti, e che appartenessero alla Parte avversaria, dovranno essere custoditi dalla Potenza neutrale in modo che non possano partecipare di nuovo alle operazioni della guerra. Questa Potenza avrà gli stessi doveri rispetto ai feriti o malati dell’altro esercito che le fossero affidati.

Art. 15

La Convenzione di Ginevra 5 si applica ai malati e feriti internati nel territorio neutrale.

Capitolo III Delle persone neutrali

Art. 16

Sono considerati come neutrali i cittadini di uno Stato che non prende parte alla guerra.

Art. 17

In tal caso il neutrale non sarà trattato più rigorosamente dal belligerante contro cui non abbia osservato la neutralità, di quello che potrebbe esserlo, a ragione dello stesso fatto, un cittadino dell’altro Stato belligerante.

Un neutrale non può prevalersi della sua neutralità:

  1. se commette atti ostili contro un belligerante;
  2. se commette atti in favore di un belligerante, specie se egli presta volontariamente servizio nelle file della forza armata di una delle Parti.

Art. 18

Non saranno considerati come atti commessi in favore di uno dei belligeranti, nel senso dell’articolo 17, lettera b:

  1. le forniture fatte o i prestiti consentiti a uno dei belligeranti, purchè il fornitore o il mutuante non abiti nè il territorio dell’altra Parte, nè il territorio occupato da essa, e le forniture non provengano da questi territori;
  2. i servizi resi in materia di polizia o di amministrazione civile.

Capitolo IV Del materiale delle strade ferrate

Art. 19

Il materiale delle strade ferrate proveniente dal territorio di una Potenza neutrale, sia che appartenga ad essa o a società o a persone private, e riconoscibile come tale, non potrà essere requisito e adoperato da un belligerante che nel caso e nella misura in cui lo richieda un’imperiosa necessità. Esso sarà rinviato, il più presto possibile, al paese d’origine. La Potenza neutrale potrà del pari, in caso di necessità, ritenere e utilizzare fino a debita concorrenza, il materiale proveniente dal territorio della Potenza belligerante. Un’indennità sarà pagata dall’una e dall’altra Parte, in proporzione del materiale impiegato e della durata dell’impiego.

Capitolo V Disposizioni finali

Art. 20

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti appartengono tutti alla Convenzione.

Art. 21

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Le ratificazioni saranno depositate all’Aja. Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall’istrumento di ratificazione. Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 22

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione. La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l’atto di accessione, che sarà depositato nell’archivio del detto Governo. Questo Governo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell’atto d’accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 23

La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 24

Ove accada che una delle Potenze contraenti voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l’ha ricevuta. La denunzia non produrrà i suoi effetti che in confronto della Potenza che l’avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 25

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazioni eseguito in virtù dell’articolo 21, capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’accessione (articolo 22 capoverso 2) o di denunzia (articolo 24 capoverso 1). Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender conoscenza di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito delle loro firme la presente Convenzione.

Fatto all’Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

0.515.21

Campo d’applicazione il 6 novembre 20156

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Austria

12 novembre

1918 S

12 novembre

1918

Belgio

8 agosto

1910

7 ottobre

1910

Bielorussia

4 giugno

1962 S

4 giugno

1962

Bolivia

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Brasile

5 gennaio

1914

6 marzo

1914

Cina

15 gennaio

1910

16 marzo

1910

Cuba

22 febbraio

1912

22 aprile

1912

Danimarca

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

El Salvador

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Etiopia

5 agosto

1935

4 ottobre

1935

Finlandia

10 aprile

1922 A

9 giugno

1922

Francia

7 ottobre

1910

6 dicembre

1910

Germania

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Giappone

13 dicembre

1911

11 febbraio

1912

Guatemala

13 aprile

1910

12 giugno

1910

Haiti

2 febbraio

1910

3 aprile

1910

Islanda

8 dicembre

1955 S

17 giugno

1944

Laos

18 luglio

1955 S

18 luglio

1955

Liberia

4 febbraio

1914

5 aprile

1914

Lussemburgo

5 settembre

1912

4 novembre

1912

Messico

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Nicaragua

16 dicembre

1909

14 febbraio

1910

Norvegia

19 settembre

1910

18 novembre

1910

Paesi Bassi

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Aruba

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Curaçao

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Sint Maarten

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Panama

11 settembre

1911

10 novembre

1911

Polonia

7 maggio

1925

6 luglio

1925

Portogallo

13 aprile

1911

12 giugno

1911

Romania

1° marzo

1912

30 aprile

1912

Russia

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Spagna

18 marzo

1913

17 maggio

1913

Stati Uniti

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Svezia

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Svizzera

12 maggio

1910

11 luglio

1910

Thailandia

12 marzo

1910

11 maggio

1910

Ucraina

29 maggio

2015 S

24 agosto

1991

Ungheria

16 novembre

1918 S

16 novembre

1918