Entrata in vigore la Convenzione 2 , il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura stabilisce una lista internazionale di tutti i personaggi designati dalle Alte Parti contraenti e atti ad esercitare l’ufficio di Commissario generale ai beni culturali. Tale lista sarà riveduta periodicamente per iniziativa del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, e secondo le richieste delle Alte Parti contraenti.
0.520.31
Regolamento d’esecuzione della Convenzione dell’Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Conchiuso all’Aia il 14 maggio 1954 Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 1962 Entrato in vigore per la Svizzera il 15 marzo 1962
RU 1962 1061; FF 1961 II 1204 ediz. ted. 1197 ediz. franc.
Traduzione1
(Stato 15 agosto 1962)
Capitolo I Controllo
Art. 1 Lista internazionale di personaggi
Art. 2 Ordinamento del controllo
Entrando, un’Alta Parte contraente, in un conflitto armato per il quale sia applicabile l’articolo 18 della Convenzione3, sono subito nominati:
- da tale Parte, un rappresentante per i beni culturali del suo territorio e un rappresentante speciale per quelli che sono su un territorio che occupi;
- dalla Potenza protettrice di ciascuna Parte avversa, dei delegati presso quella Parte conformemente all’articolo 3;
- un Commissario generale ai beni culturali, presso la medesima Parte, conformemente all’articolo 4.
Art. 3 Designazione dei delegati delle Potenze protettrici
I delegati della Potenza protettrice sono scelti tra i membri del suo personale diplomatico o consolare, oppure tra altre persone gradite alla Parte presso la quale sono demandati.
Art. 4 Designazione del Commissario generale
Il Commissario generale ai beni culturali è scelto tra i personaggi della lista internazionale d’accordo tra la Parte presso la quale è demandato e le Potenze protettrici delle Parti avverse.
Se l’accordo non è conseguito nel termine di tre settimane, le Parti ne commetteranno la designazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia; il Commissario generale, così designato, entrerà in carica soltanto dopo il gradimento della Parte presso la quale è demandato.
Art. 5 Compito dei delegati
I delegati delle Potenze protettrici accertano le violazioni della convenzione 4 , ne indagano, con il consenso della Parte presso cui sono demandati, le circostanze, provvedono a farle cessare e, se occorre, ne incaricano il Commissario generale. Essi lo tengono informato della loro opera.
Art. 6 Compito del Commissario generale
Il Commissario generale ai beni culturali tratta, con il rappresentante della Parte presso la quale è demandato e con i delegati interessati, le questioni d’applicazione della Convenzione 5 che gli sono deferite.
A lui spettano le decisioni e le nomine nei casi previsti dal presente Regolamento.
D’accordo con la Parte presso la quale è demandato, egli ha il diritto di ordinare e condurre indagini.
Egli tratta con le Parti in conflitto o le loro Potenze protettrici quanto giudica utile per l’applicazione della Convenzione.
Egli stende i rapporti necessari sull’applicazione della Convenzione e li comunica alle Parti interessate e alle loro Potenze protettrici. Ne trasmette, inoltre, una copia al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, il quale potrà valersi soltanto delle indicazioni tecniche.
In mancanza d’una Potenza protettrice, il Commissario generale esercita l’ufficio spettante a tale Potenza in virtù degli articoli 21 e 22 della Convenzione.
Art. 7 Ispettori e periti
A richiesta o dopo aver sentito il parere dei delegati, il Commissario ha facoltà di proporre alla Parte, presso la quale è demandato, un ispettore ai beni culturali per un ufficio determinato. Questi risponde soltanto verso il Commissario generale.
Il Commissario generale, i delegati e gli ispettori possono farsi assistere da periti, i quali dovranno parimente essere accetti alla Parte menzionata nel capoverso 1.
Art. 8 Esercizio dei controllo
I Commissari generali ai beni culturali, i delegati delle Potenze protettrici, gli ispettori e i periti non devono, in alcun caso, eccedere i limiti del mandato. Essi, in particolare, devono tenere conto della necessità di sicurezza dell’Alta Parte contraente presso la quale sono demandati e considerare in ogni circostanza le esigenze della situazione militare, quali sono loro rese note da detta Parte.
Art. 9 Protezione nel caso di mancanza d’una Potenza protettrice
Mancando o venendo a mancare una Potenza protettrice, l’ufficio spettantele nella designazione del Commissario generale in conformità dell’articolo 4 può essere deferito a uno Stato neutrale. Il Commissario generale, così designato, può commettere a ispettori l’ufficio assegnato dal presente Regolamento ai delegati delle Potenze protettrici.
Art. 10 Spese
La rimunerazione e le spese del Commissario generale ai beni culturali, degli ispettori e dei periti sono a carico della Parte presso la quale sono demandati; quelle dei delegati delle Potenze protettrici sono disciplinate d’intesa fra queste e gli Stati di cui tutelano gli interessi.
Capitolo II Protezione speciale
Art. 11 Rifugi improvvisati
L’Alta Parte contraente che nel corso di un conflitto armato sia indotta da circostanze impreviste a stabilire un rifugio improvvisato e desideri porlo sotto protezione speciale, ne avverte immediatamente il Commissario generale demandato presso la stessa.
Se la misura è giustificata dalle circostanze e dall’importanza dei beni culturali messi a riparo nel rifugio improvvisato, il Commissario generale potrà autorizzare l’Alta Parte contraente ad apporre su questo il contrassegno menzionato nell’articolo 16 della Convenzione 6 . Egli comunicherà senza indugio la decisione ai delegati delle Potenze protettrici interessati, ciascuno dei quali avrà facoltà di ordinare, entro il termine di trenta giorni, l’immediato ritiro dell’emblema.
Non appena detti delegati abbiano manifestato il loro accordo o se il termine di trenta giorni sia trascorso senza che alcuno di essi abbia mosso obbiezioni, e il Commissario generale stimi che il rifugio risponda alle condizioni previste nell’articolo 8 della Convenzione, questi chiederà al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura l’iscrizione del rifugio nel registro dei beni culturali sotto protezione speciale.
Art. 12 Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale
È istituito un «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale».
Esso è tenuto dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Questi ne fornirà copia al Segretario generale delle Nazioni Unite e alle Alte Parti contraenti.
Il registro è diviso in capitoli, ciascuno intestato al nome di un’Alta Parte contraente. Ogni capitolo è suddiviso in tre paragrafi intitolati: rifugi, centri monumentali, altri beni culturali immobili. Il Direttore generale stabilisce le menzioni che ogni capitolo deve contenere.
Art. 13 Domande di iscrizione
Ogni Alta Parte contraente può chiedere al Direttore generale delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, l’iscrizione, nel registro, di rifugi, centri monumentali o altri beni culturali immobili che sono sul suo territorio. Nella domanda, essa indica il luogo ove tali beni si trovano e certifica che essi rispondono alle condizioni previste nell’articolo 8 della Convenzione 7 .
In caso di occupazione, la Potenza occupante ha facoltà di chiedere iscrizioni.
Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura invia senza indugio una copia della domanda d’iscrizione a ognuna delle Alte Parti contraenti.
Art. 14 Opposizioni
Ogni Alta Parte contraente può fare opposizione all’iscrizione di un bene culturale, con lettera indirizzata al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. La lettera gli dovrà pervenire entro quattro mesi dal giorno in cui ha spedito la copia della domanda d’iscrizione.
L’opposizione dev’essere motivata. Possono valere soltanto i motivi seguenti:
- che il bene non è culturale;
- che le condizioni menzionate all’articolo 8 della Convenzione8 non sono adempiute.
Il Direttore generale invia senza indugio una copia della lettera d’opposizione alle Alte Parti contraenti. Ove occorra, si consulta con il Comitato internazionale per i monumenti, i luoghi artistici e storici e i luoghi di scavi archeologici e, se gli sembra utile, con ogni altro organismo o persona qualificata.
Il Direttore generale o l’Alta Parte contraente che ha domandato l’iscrizione può adoperarsi, come stimi più opportuno, affinchè le Alte Parti contraenti che hanno fatto opposizione, la revochino.
Se un’Alta Parte contraente, che abbia chiesto in tempo di pace l’iscrizione di un bene culturale nel registro, sia involta in un conflitto armato prima che l’iscrizione possa essere attuata, il Direttore generale lo iscriverà subito fintanto che non sia confermata, revocata o annullata ogni opposizione attuale o futura.
Se, decorsi sei mesi dal giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la lettera d’opposizione, l’Alta Parte contraente che ha fatto opposizione non gliene notifichi la revoca, l’Alta Parte contraente che ha domandato l’iscrizione può promuovere la procedura d’arbitrato prevista nel paragrafo seguente.
La domanda di arbitrato dev’essere presentata nel termine di un anno dal giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la lettera d’opposizione. Ciascuna delle Parti nella controversia designa un arbitro. Se l’opposizione è fatta da parecchie Alte Parti contraenti esse designano insieme un arbitro. I due arbitri scelgono un superarbitro dalla lista internazionale di cui all’articolo 1 del presente Regolamento; in caso di disaccordo sulla scelta, essi ne deferiscono la nomina al Presidente della Corte internazionale di Giustizia, il quale non è tenuto a valersi della lista internazionale. Il tribunale arbitrale regola la sua procedura; le sue decisioni sono inappellabili.
Ogni Alta Parte contraente può dichiarare, al sorgere d’una controversia in cui è parte, che non desidera applicare la procedura arbitrale prevista nel paragrafo precedente. In questo caso, l’opposizione alla domanda d’iscrizione è sottoposta dal Direttore generale alle Alte Parti contraenti. L’opposizione è confermata solo in virtù d’una decisione presa dalle Alte Parti contraenti a maggioranza dei due terzi dei votanti. Il voto è emesso per corrispondenza, salvo che il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, non giudichi indispensabile convocare un’adunanza in virtù dei poteri conferitigli dall’articolo 27 della Convenzione. Nel caso di voto per corrispondenza, il Direttore generale, invita le Alte Parti contraenti a comunicarglielo, in plico suggellato, nel termine di sei mesi.
Art. 15 Iscrizione
Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura fa iscrivere nel registro, sotto un numero d’ordine, ogni bene culturale per il quale sia stata domandata l’iscrizione, nel termine previsto nel paragrafo 1 dell’articolo 14.
In caso d’opposizione, e salvo il disposto del paragrafo 5 dell’articolo 14, il Direttore generale non procede all’iscrizione del bene nel registro, fintanto che l’opposizione non sia revocata, oppure confermata in una delle procedure previste nei paragrafi 7 e 8 dell’articolo 14.
Nei casi in cui si applica il paragrafo 3 dell’articolo 11, il Direttore generale procede all’iscrizione richiesta del Commissario generale ai beni culturali.
Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, alle Alte Parti contraenti e, a richiesta della Parte che domanda l’iscrizione, a tutti gli altri Stati contemplati negli articoli 30 e 32 della Convenzione 9 , una copia autenticata di ogni iscrizione nel registro. L’iscrizione ha effetto trenta giorni dopo tale invio.
Art. 16 Cancellazione
Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura fa cancellare l’iscrizione di un bene culturale dal registro:
- se l’Alta Parte contraente, sul cui territorio si trova il bene, ne fa domanda;
- se l’Alta Parte contraente, che aveva chiesto l’iscrizione, disdice la Convenzione10 e il termine di disdetta è decorso;
- nel caso previsto al paragrafo 5 dell’articolo 14, se l’opposizione è confermata in una delle procedure previste nei paragrafi 7 e 8 dell’articolo 14.
Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o a tutti gli Stati che abbiano ricevuto copia dell’iscrizione, una copia certificata di ogni cancellazione dal registro. La cancellazione ha effetto trenta giorni dopo l’invio.
Capitolo III Trasporti di beni culturali
Art. 17 Procedura per ottenere l’immunità
La domanda di cui al paragrafo 1 dell’articolo 12 della Convenzione 11 è indirizzata al Commissario generale dei beni culturali. Essa deve menzionarne le ragioni e specificare il numero approssimativo e l’importanza dei beni culturali da trasferire, il luogo in cui sono e quello in cui saranno riposti, i mezzi di trasporto, l’itinerario da seguire, il giorno del trasporto e ogni altra informazione utile.
Se il Commissario generale, uditi i pareri che giudica opportuni, stima giustificato il trasferimento, consulta con i delegati interessati delle Potenze protettrici circa il modo dell’esecuzione. Quindi notifica il trasporto alle Parti in conflitto interessate e dà loro ogni informazione utile.
Il Commissario generale designa uno o più ispettori, i quali accertano che il trasporto contenga solo i beni indicati nella domanda, sia attuato nei modi approvati e provveduto del contrassegno; gli ispettori accompagnano il trasporto fino al luogo di destinazione.
Art. 18 Trasporto all’estero
Il trasferimento sotto protezione speciale nel territorio. di un altro paese è disciplinato dall’articolo 12 della Convenzione12, dall’articolo 17 del presente Regolamento e dalle disposizioni seguenti:
- Lo Stato estero nel quale sono ricoverati i beni culturali ne diviene depositario. Esso ne avrà cura come per i propri beni culturali d’importanza simile.
- Lo Stato depositario li restituirà soltanto dopo la cessazione del conflitto; la restituzione sarà fatta nel termine di sei mesi dalla domanda.
- Durante i successivi trasporti e la permanenza sul territorio di un altro Stato, i beni culturali saranno immuni da sequestro e indisponibili tanto per il depositante, quanto per il depositario. Tuttavia, qualora occorra assicurarne la tutela, il depositario potrà, col consenso del depositante, farli trasportare sul territorio di un terzo paese, alle condizioni previste nel presente articolo.
- La domanda di protezione speciale dovrà indicare che lo Stato nel cui territorio saranno trasportati, accetta le disposizioni del presente articolo.
Art. 19 Territorio occupato
Allorchè un’Alta Parte contraente che occupi il territorio di un’altra Alta Parte contraente trasporta dei beni culturali in un rifugio situato in un altro punto di quel territorio senza poter seguire la procedura prevista nell’articolo 17 del Regolamento, il trasporto non è considerato appropriazione indebita secondo l’articolo 4 della Convenzione 13 , sempre che il Commissario generale ai beni culturali, udito il personale ordinario di protezione, certifichi per iscritto, che sia stato reso necessario dalle circostanze.
Capitolo IV Contrassegno
Art. 20 Apposizione del contrassegno
Il luogo del contrassegno e il suo grado di visibilità saranno stabiliti dalle autorità competenti di ciascuna Alta Parte contraente. Il contrassegno può in particolare essere rappresentato su bandiere o bracciali. Esso può essere dipinto o rappresentato su un oggetto in qualsiasi altra maniera utile.
Tuttavia, in caso di conflitto armato, il contrassegno dovrà, senza pregiudizio d’un segnalamento più completo, essere apposto sui trasporti menzionati negli articoli 12 e 13 della Convenzione14, in modo che sia ben visibile di giorno, tanto dall’aria quanto da terra, e ben visibile da terra:
- a intervalli regolari bastanti a indicare chiaramente il perimetro di un centro monumentale sotto protezione speciale;
- all’entrata di altri beni culturali immobili sotto protezione speciale.
Art. 21 Identificazione delle persone
Le persone menzionate nell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b e c della Convenzione 15 , possono portare un bracciale provvisto del contrassegno, rilasciato e timbrato dalle autorità competenti.
Esse saranno provvedute d’una carta d’identità speciale recante il contrassegno. La carta menziona almeno il nome e il cognome, la data di nascita, il titolo o grado e le funzioni del titolare. La carta porta la fotografia e, inoltre la firma o le impronte digitali del titolare oppure entrambe. Essa è provveduta del timbro a secco delle autorità competenti.
Ogni Alta Parte contraente stabilisce il modello della carta d’identità secondo l’esempio recato nell’allegato al presente regolamento. Le Alte Parti contraenti si comunicano il modello prescelto. Ogni carta d’identità è emessa possibilmente, in almeno due esemplari, uno dei quali è conservato dalla Potenza che lo emette.
Le persone summenzionate non possono, senza motivo giustificato, essere private della loro carta d’identità, nè del diritto di portare il bracciale. (Seguono le firme)
0.520.31
Campo d’applicazione del Regolamento d’esecuzione16