Le Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all’Articolo 10, hanno la facoltà di proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.
Il testo di ogni emendamento proposto è comunicato, dal Segretario Generale del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, a tutti gli Stati firmatari come pure al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (BIT).
Nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione dell’emendamento proposto, ogni Parte Contraente può portare a conoscenza del Segretario Generale del Consiglio:
- sia le obiezioni che essa eventualmente muove all’emendamento proposto;
- sia che, nonostante l’intenzione d’accettare l’emendamento proposto, le condizioni necessarie a questa accettazione non sono, nel suo paese, ancora soddisfatte.
Fin tanto che una Parte Contraente, che abbia trasmesso la comunicazione prevista al paragrafo b del presente Articolo, non notifichi, al Segretario Generale del Consiglio, l’avvenuta accettazione, essa può, durante un periodo di nove mesi a partire dalla scadenza del termine di sei mesi previsto al paragrafo 3 del presente Articolo, presentare un’obiezione all’emendamento proposto.
Se un’obiezione all’emendamento proposto è formulata ossequiando le condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, l’emendamento è considerato come non accettato e il suo effetto è nullo.
Se nessuna obiezione all’emendamento proposto è stata formulata rispettando le condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, l’emendamento si reputa accettato alla seguente data:
- se nessuna Parte Contraente ha trasmesso comunicazioni giusta il paragrafo 3 b del presente Articolo, alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal paragrafo 3;
- se una o più Parti Contraenti hanno trasmesso una comunicazione ai sensi del paragrafo 3 b del presente Articolo, alla data la più vicina fra le due seguenti:(i)data alla quale tutte le Parti Contraenti, che hanno trasmesso la comunicazione, hanno notificato al Segretario Generale del Consiglio l’avvenuta accettazione dell’emendamento proposto; tuttavia se le avvenute accettazioni sono state notificate prima della scadenza del termine di sei mesi previsto al paragrafo 3 del presente Articolo, la data in questione è differita alla scadenza di tale termine;(ii)data alla quale scade il termine di nove mesi previsto al paragrafo 4 del presente Articolo.
Ogni emendamento considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data alla quale è stato reputato accettato.
Il Segretario Generale del Consiglio notifica, nel più breve tempo possibile, a tutte le Parti Contraenti e agli altri Stati firmatari ogni obiezione formulata in conformità al paragrafo 3 a del presente Articolo, come pure ogni comunicazione trasmessa conformemente al paragrafo 3 b. Egli comunica ulteriormente alle Parti Contraenti e a altri Stati firmatari se la o le Parti Contraenti che hanno trasmesso una tale comunicazione sollevano obiezioni all’emendamento proposto o lo accettano.
Ogni Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca è reputato aver accettato gli emendamenti entrati in vigore fino alla data del deposito dei suoi strumenti di ratifica o d’adesione.