Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
- «imballaggi» tutti gli articoli che servono d’imballaggio, o sono destinati a tale scopo, nello stato nel quale essi sono importati, e in particolare:(i)i contenenti impiegati o destinati ad esser impiegati, per l’imballaggio, esterno o interno, delle merci;(ii)i supporti impiegati, o destinati ad essere impiegati, per arrotolare, piegare o fissare le merci;
- esclusi però i materiali d’imballaggio importati alla rinfusa (come paglia, carta, fibra di vetro ecc.) e le casse mobili («containers») definite dall’articolo 1, lettera b, della convenzione doganale di Ginevra, del 18 maggio 19562, concernente le casse mobili;
- «diritti d’importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d’importazione;
- «ammissione temporanea» l’importazione temporanea in franchigia di merci, senza restrizioni né divieti ma con l’onere della riesportazione;
- «imballaggi pieni» gli imballaggi impiegati con altre merci;
- «merci contenute» le merci presentate con gli imballaggi pieni;
- «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.