Per evitare, di principio, la verificazione dei bagagli registrati di viaggiatori che attraversano in transito il territorio di un paese e dei colli trasportati in transito dai treni internazionali viaggiatori, le amministrazioni doganali e le altre amministrazioni interessate delle Parti contraenti prendono, d’intesa con le amministrazioni ferroviarie di dette Parti, disposizioni speciali come la piombatura dello scompartimento, del furgone, delle casse mobili, delle ceste e dei sacchi che racchiudono tali bagagli o la piombatura dei colli stessi, dopo aver compilato una dichiarazione doganale internazionale
D’intesa con le amministrazioni ferroviarie dei paesi interessati, le amministrazioni doganali e le altre amministrazioni in causa di detti paesi stabiliscono, possibilmente, degli uffici nelle stazioni situate all’interno del territorio di questi paesi, dove il traffico internazionale è particolarmente rilevante, per permettere lo sdoganamento e gli altri controlli dei bagagli registrati e dei colli trasportati dai treni viaggiatori, sia prima della loro partenza da dette stazioni, sia dopo il loro arrivo in esse. Il trasporto di tali bagagli e colli, sia fra l’una di queste stazioni interne di un paese e la stazione di confine e viceversa, sia fra due di queste stazioni interne di due paesi, può essere effettuato sotto il regime del transito internazionale previsto nel paragrafo 1 del presente articolo.
Le amministrazioni ferroviarie si sforzano di far procedere, per quanto possibile, allo sdoganamento e agli altri controlli dei bagagli registrati e dei colli trasportati dai treni internazionali viaggiatori, prima che siano caricati alla stazione di partenza.
I colli che, alle stazioni di confine, non possono essere sdoganati e controllati entro i termini previsti nell’articolo 6, paragrafo 4, saranno scaricati e il treno non subirà ritardo.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente titolo:
- le Parti contraenti riconoscono, di principio, le piombature doganali delle altre Parti contraenti, salvo facoltà per ciascuna amministrazione doganale di aggiungere la propria piombatura se la ritiene indispensabile;
- le Parti contraenti adottano, in quanto non esista un sistema più semplice, il modello di dichiarazione doganale internazionale allegato alla presente Convenzione;
- la dichiarazione doganale internazionale è stampata in due lingue: in lingua francese e in quella del paese di partenza; essa è stabilita, salvo eccezione, in due esemplari per ciascun paese;
- la dichiarazione dello speditore è compilata in lettere latine e nella lingua del paese di partenza o in lingua francese, l’amministrazione ferroviaria dovendo, se necessario, provvedere alla traduzione;
- detta regola non esclude la possibilità, per le amministrazioni doganali e ferroviarie che lo desiderano, di ammettere l’uso di altre lingue per i traffici interessanti esclusivamente i loro paesi.
Il modello di dichiarazione doganale internazionale potrà essere modificato secondo la procedura semplificata prevista nell’articolo 16 della presente Convenzione.