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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nelle stazioni ferroviarie germaniche a Basilea Conchiuso il 19 marzo 1970 Entrato in vigore con scambio di note il 31 luglio 1970

RU 1970 1166

Traduzione

(Stato 31 luglio 1970)

In applicazione dell’articolo 1 numero 3 della convenzione del 1° giugno 1961 1 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato concluso l’accordo seguente:

Art. 1

Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, su territorio svizzero, alla stazione viaggiatori ed alla stazione merci badensi di Basilea, nonché su territorio svizzero e germanico alla stazione badense di smistamento di Basilea.

Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e tedesco.

Art. 2

La zona per gli agenti germanici comprende:

  1. Nella stazione viaggiatori badense di Basilea:a.i marciapiedi e le relative sovrastrutture, i marciapiedi intermedi, i binari di stazione, il deposito adibito allo sdoganamento ed ai servizi germanici di registrazione dei bagagli e dei colli espresso, le vie di raccordo fra i marciapiedi ed il deposito adibito allo sdoganamento nonché i locali dell’edificio per viaggiatori, accessibili da queste vie di raccordo.b.Inoltre, per il traffico merci–l’area dei binari (compresi i binari siti ad ovest dell’officina di riparazione dei vagoni) ad ovest di una linea retta collegante l’angolo nord‑est della tettoia con il limite est del ponte ferroviario mediano che attraversa la Fasanenstrasse; inoltre, in direzione ovest, l’area fino al limite del terrapieno su cui passa la strada superiore d’accesso al padiglione Grande velocità, compreso il piano superiore di questo padiglione, in quanto impiegato per le formalità doganali germaniche;–l’area dei binari ad ovest di una retta collegante l’angolo sud‑est della tettoia con l’angolo nord‑est del ponte ferroviario superante ad ovest la Bäumlihofstrasse;
  2. per il traffico merci nella stazione merci badense di Basilea: l’area cintata delle ferrovie federali germaniche delimitata –a nord dalla Mauerstrasse–a est dalla Schwarzwaldallee–a sud dalla Erlenstrasse e–a ovest dal Riehenring
  3. per il traffico merci nella stazione di smistamento badense di Basilea: l’area delle ferrovie federali germaniche delimitata –a nord dalla frontiera politica–ad est dai piedi della scarpata fra i binari principali e la Freiburgerstrasse,–a sud dalla Freiburgerstrasse e dalla Hochbergerstrasse e–ad ovest dai confini della proprietà delle ferrovie federali germaniche,
  4. il percorso collegante –le zone nella stazione viaggiatori badense nonché nella stazione di smistamento badense con la frontiera presso Weil am Rhein, Lörrach e Grenzach,–la frontiera presso Weil am Rhein con la frontiera presso Lörrach e Grenzach,–la stazione merci con la stazione di smistamento badense.

Art. 3

Qualora, per motivi di servizio ferroviario, si dovessero controllare treni o composizioni di carrozze all’infuori della parte della stazione viaggiatori badense designata all’articolo 2 capoverso 1, il treno o la composizione di carrozze nonché la via di raccordo più corta sono considerati zona.

Art. 4

La zona per gli agenti svizzeri comprende per il traffico merci nella stazione di smistamento badense di Basilea l’area delle ferrovie federali germaniche delimitata

  1. a nord dal Friedenbrücke
  2. ad est dai piedi della scarpata fra i binari principali e la Bundesstrasse numero 3
  3. a sud dalla frontiera politica ed
  4. ad ovest dal confine della proprietà delle ferrovie federali germaniche.

Art. 5

Le zone nelle stazioni di Basilea delle ferrovie federali germaniche comprendono inoltre i locali e gli impianti utilizzati esclusivamente oppure in comune dagli agenti dello Stato vicino per lo svolgimento delle proprie mansioni nonché le vie di raccordo più corte.

Non sono compresi nelle zone:

  1. i locali utilizzati esclusivamente dagli agenti dello Stato ospitante;
  2. i locali di servizio e di comando delle ferrovie federali germaniche sempreché non servano alle operazioni doganali;
  3. gli appartamenti, le officine, i depositi, i posti di trasbordo affittati e gli uffici di privati.

Art. 6

Gli agenti dello Stato limitrofo possono ricondurre nello Stato limitrofo, usufruendo della via più breve, le persone arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati. A questo scopo possono essere percorsi anche collegamenti stradali più corti.

Art. 7

La direzione circondariale delle dogane a Basilea e la competente autorità di polizia svizzera d’un canto, la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia e il competente Ufficio tedesco di polizia confinaria dall’altro, disciplinano, di comune accordo e d’intesa con le ferrovie federali germaniche, le questioni particolari. Le questioni particolari afferenti il traffico merci possono essere risolte senza il concorso delle autorità di polizia.

Gli agenti aventi il rango di servizio più elevato dei due Stati prendono, di comune accordo, i necessari provvedimenti temporanei.

Art. 8

Il presente accordo è confermato e messo in vigore mediante uno scambio di note diplomatiche, giusta l’articolo 1 numero 4 della convenzione del 1° giugno 1961 2 .

Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il primo giorno di ogni mese, mediante un preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 19 marzo 1970, in doppio esemplare in lingua tedesca.

Per le autorità superiori
svizzere competenti:


Lenz

Per i Ministri federali
delle Finanze e dell’Interno
della Repubblica federale di Germania:

Hutter