Presso il valico di confine di Kaiserstuhl/Rötteln sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.
0.631.252.913.693.82
RU 2011 3219
Traduzione1
Concluso il 15 giugno 2010
Entrato in vigore il 30 maggio 2011
(Stato 30 maggio 2011)
Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,
hanno convenuto quanto segue:
Presso il valico di confine di Kaiserstuhl/Rötteln sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.
Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.
I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.
L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.
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Rudolf Dietrich | Hans-Joachim Stähr |