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0.631.252.913.694.0

Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Trasadingen/Erzingen

RU 2011 3223

Traduzione1

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30 maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Presso il valico di confine di Trasadingen/Erzingen sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.

I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati temporaneamente in questi uffici sia sul territorio della Confederazione Svizzera sia su quello della Repubblica federale di Germania.

Art. 2

Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:

  1. la strada federale B34 da Trasadingen verso Erzingen, compreso il marciapiede a partire dal confine comune per una lunghezza di 100 metri, misurati dal punto d’intersezione tra il confine comune e l’asse della strada;
  2. lo spiazzo antistante l’ufficio doganale;
  3. i parcheggi situati a sinistra e a destra dell’ufficio doganale.

Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:

  1. i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti tedeschi;
  2. la strada da Erzingen verso Trasadingen, compreso il marciapiede a partire dal confine comune fino a una distanza di 100 metri in direzione di Trasadingen, misurati dal punto d’intersezione tra il confine comune e l’asse della strada;
  3. i dintorni del posto guardie di confine e dell’ufficio doganale delimitati a est da una linea parallela alla linea ferroviaria, a una distanza di 8 metri, dall’ufficio doganale fino al confine comune;
  4. il parcheggio delimitato a nord dalla recinzione del fondo numero 29, a est dalla scarpata e a sud-ovest dall’ufficio doganale.

Art. 3

La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.

I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’articolo 1 lettera h dell’Accordo del 6 ottobre 1966 3 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’abbinamento temporaneo dei controlli ai varchi stradali.

Art. 5

L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale delle finanze
della Confederazione Svizzera:

Per il
Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno
della Repubblica federale di Germania:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr