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0.631.252.913.695.4

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al varco di Nohl/Altenburg‑Nol Conchiuso il 28 giugno 1967 Entrato in vigore con scambio di note il 30 ottobre 1967

RU 1967 1687

Traduzione

(Stato 30 ottobre 1967)

Art. 1

Sono istituiti, su territorio germanico, degli uffici a controlli nazionali abbinati, al varco di Nohl/Altenburg‑Nol.

Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico.

Art. 2

Le zone comprendono:

  1. per gli agenti svizzeri:a.i locali riservati all’uso, esclusivo o comune, degli agenti svizzeri in funzione come pure l’accesso al locale comune d’ispezione;b.la parcella n. 485/1 del catasto d’Altenburg, eccettuata quella parte dell’edificio doganale non contemplata alla lettera a;c.il tratto della strada Neuhausen‑Altenburg, sito in territorio germanico, fra il cippo di frontiera n. 7 e la retta che attraversa la strada ad una distanza di 25 m a sud dell’edificio doganale;d.il tratto della strada Nohl‑Altenburg fra il cippo di frontiera n. 135 e lo sbocco sulla strada Neuhausen‑Altenburg di cui sopra;
  2. per gli agenti germanici: la parte, sita in territorio svizzero, della strada menzionata al numero 1, lettera c.

Art. 3

La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, stabiliscono, di comune intesa, le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria.

I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune accordo, i necessari provvedimenti temporanei.

Art. 4

Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1, numero 4 della convenzione del 1° giugno 1961 1 .

Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.