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0.631.252.916.326

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Widnau/Wiesenrain

0.631.252.916.326 (Stato 4 dicembre 2001)

RU 20012893

Traduzione1

Concluso il 24 maggio 2000
Entrato in vigore il 1° luglio 2000

(Stato 4 dicembre 2001)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo federale austriaco,

visto l’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 2 settembre 1963 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Austriaca relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Al valico di Widnau/Wiesenrain, in territorio svizzero, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.

Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 1963 l’ufficio di controllo austriaco è aggregato al Comune di Lustenau.

Art. 2

La zona prevista per i controlli comprende:

  1. le infrastrutture e i locali utilizzati in comune dagli agenti di entrambi gli Stati, ossia:–un settore della Rheinstrasse a partire dalla frontiera politica fino all’edificio doganale utilizzato in comune, compresa l’area ufficiale,–i parcheggi adiacenti l’edificio doganale,–la sala visite, nonché i locali per scopi sociali e sanitari,–nel settore parti/clienti situato nel padiglione di controllo;
  2. le infrastrutture e i locali riservati all’uso esclusivo degli agenti austriaci, ossia:–il settore situato nella parte orientale del padiglione di controllo,–l’ufficio situato nel settore orientale,–gli scantinati situati a nord.

Al fine di sostenersi reciprocamente nell’esercizio quotidiano, segnatamente in caso di minaccia o di pericolo per la vita degli organi che svolgono il proprio servizio, delle parti presenti o di terzi non coinvolti, gli agenti degli Stati contraenti sono autorizzati a prestarsi reciproca assistenza anche nelle infrastrutture, negli edifici e nei relativi settori che di regola sono i soli ad utilizzare.

Art. 3

Il presente accordo è sottoposto alla ratificazione conformemente alla legislazione interna degli Stati contraenti ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è stata apposta la firma.

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Ognuna delle parti contraenti può denunciarlo, per scritto, per via diplomatica. L’accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo che le altre Parti contraenti hanno ricevuto la denuncia. Fatto a Vienna, il 24 maggio 2000, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo federale austriaco:

Claudio Caratsch

Christian Prosl