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0.631.252.934.951.6

Scambio di note
del 28 febbraio 1963 tra la Svizzera e la Francia
che stabilisce degli accordi sugli uffici a controlli nazionali abbinati
di Ferney‑Voltaire1

RU 1963 456

Entrato in vigore il 28 febbraio 1963

(Stato 20 agosto 1986)

Traduzione 2

L’Ambasciata di Svizzera in Francia presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri ed ha l’onore di dichiarare ricevuta la Nota, data oggi, del seguente tenore:

«Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera ed ha l’onore di riferirsi ai lavori della Commissione mista franco‑svizzera, riunitasi a Ginevra il 26 e 27 novembre 1962, costituita in base all’articolo 27 della convenzione tra la Francia e la Svizzera del 28 settembre 1960 3 , concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio.

In questa occasione la Commissione mista ha elaborato un accordo riguardante un ufficio a controlli nazionali abbinati a Ferney‑Voltaire, in conformità delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, ed in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della convenzione precitata.

L’accordo reca:

Visto il Protocollo finale della convenzione franco‑svizzera del 28 settembre 1960 4 , concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio;

visto l’articolo 23 della convenzione del 25 aprile 1956 5 tra la Svizzera e la Francia, concernente la sistemazione dell’aeroporto di Ginevra‑Cointrin e l’istituzione di uffici per i servizi nazionali coordinati di controllo a Ferney‑Voltaire e a Ginevra‑Cointrin:

Art. 1

L’Ufficio a controlli nazionali abbinati di Ferney‑Voltaire è istituito in territorio francese, sulla strada nazionale n. 5, in prossimità immediata della frontiera.

I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita vengono effettuati in questo ufficio.

Art. 2

La zona, ai sensi dell’articolo 3 della convenzione‑base6, è segnata nel piano annesso7, che forma parte integrante della Convenzione, e comprende:

  1. la frontiera tra i due Stati sulla strada nazionale n. 5;
  2. una linea diritta, parallela alla frontiera, che traversa la strada precitata a 275 metri dal confine e
  3. i limiti laterali di questa strada (corpo stradale, marciapiedi e piste ciclabili) tra le linee indicate da a e b.

La zona si suddivide in due settori:

  1. un settore ad uso comune delle amministrazioni dei due Stati (in rosso nel piano) comprendente:–il piazzale adibito al controllo del traffico dei passeggeri e delle merci nelle due direzioni, comprese le strade d’accesso, le rampe, la bilancia a ponte ed il parco bestiame,–i locali ad uso degli agenti dei due Stati negli edifici Nord‑Est e Sud‑Ovest8;
  2. 9 un settore riservato agli agenti svizzeri (in blu sul nuovo piano allegato al presente), comprendente i loro locali di servizio nello stabilimento Sud-Ovest, nel padiglione centrale e nelle rimesse adiacenti all’edificio Sud-Ovest.

Art. 3

1. 10 La Direzione del VI circondario delle dogane di Ginevra e la Direzione regionale delle dogane del Lemano a Annecy stabiliscono di comune accordo e d’intesa con le amministrazioni competenti le questioni particolari, segnatamente lo svolgimento del traffico.

I responsabili agenti in servizio delle amministrazioni locali interessate dei due Stati prendono, di comune accordo, le misure applicabili momentaneamente o durante un breve lasso di tempo, in modo speciale al fine di appianare le difficoltà che sorgono durante il controllo.

Art. 411

La ripartizione delle spese previste all’articolo 26 numero 4 della Convenzione del 25 aprile 1956 12 è effettuata dalla Direzione delle dogane del Lemano a Annecy, d’intesa con la Direzione del VI circondario delle dogane di Ginevra.

Art. 5

Il presente accordo può essere disdetto da ognuno dei due Governi per il primo d’un mese, previo avviso di sei mesi. Il Ministero degli Affari Esteri è in grado di informare l’Ambasciata di Svizzera che approva il testo dell’accordo qui sopra riprodotto. Esso propone pertanto che la presente Nota e la risposta dell’Ambasciata siano considerate uno scambio di note confermante detto accordo, come prevede l’articolo 1, paragrafo 4, della Convenzione del 28 settembre 1960 13 . Esso raccomanda di stabilire il 28 febbraio 1963 quale data dell’entrata in vigore dell’accordo». L’Ambasciata di Svizzera informa il Ministero degli Affari Esteri che approva quanto precede e che accetta di stabilire il 28 febbraio 1963 come data dell’entrata in vigore dell’accordo. L’Ambasciata è lieta di cogliere l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua alta considerazione. Parigi, 28 febbraio 1963.