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Scambio di note
del 1° novembre 1975 tra la Svizzera e la Francia
sull’istituzione, sulla strada d’Allschwil a Neuwiller,
di un ufficio a controlli nazionali abbinati

RU 1976 194

Entrato in vigore il 1° novembre 1975

(Stato 1° novembre 1975)

Traduzione 1

Ministero degli Affari Esteri

Parigi, 1° novembre 1975

Ambasciata di Svizzera

Parigi

Il Ministero degli Affari Esteri porge i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e si onora di dichiarare ricevuta la nota del 1° novembre 1975 del seguente tenore:

«L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 2 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si onora di comunicargli quanto segue:

Il Consiglio federale svizzero ha preso nota dell’accordo concernente l’istituzione, sulla strada d’Allschwil a Neuwiller, di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Questo accordo, conchiuso a Digione il 2 e 3 maggio 1974 dai capi della Commissione mista franco‑svizzera, prevista nell’articolo 27 paragrafo 1 della suddetta Convenzione, ha il tenore seguente:

«Accordo concernente l’istituzione, sulla strada d’Allschwil a Neuwiller, di un ufficio a controlli nazionali abbinati

Vista la Convenzione del 28 settembre 1960 3 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si è convenuto quanto segue:

Art. 1

In territorio svizzero, nelle vicinanze del cippo 72, sulla strada d’Allischwil a Neuwiller, è istituito un ufficio a controlli nazionali abbinati.

In questo ufficio sono svolti i controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita.

Art. 2

La zona comprende:

  1. un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati includente:–una parte del territorio delimitato a sud‑ovest dal confine nazionale, a sud‑est da una linea retta prolungante la facciata nord‑ovest del padiglione di servizio doganale, a nord‑ovest dal ciglio della strada e a nordest da una linea retta attraversante la strada a 31 metri dal confine;–nel padiglione di servizio doganale: la sala comune di revisione e il locale di toletta
  2. Un settore riservato agli agenti francesi, comprendente l’ufficio francese, nel padiglione di servizio doganale.

Il piano della zona, sul quale il settore utilizzato in comune è colorato in rosso e il settore riservato agli agenti francesi in blu, è parte integrante dell’accordo.

Art. 3

La Direzione del 1 circondario delle dogane svizzere in Basilea e l’autorità svizzera di polizia competente, da un lato, e la Direzione regionale delle dogane francesi in Mulhouse e l’autorità francese di polizia competente, dall’altro, stabiliscono, di comune intesa, le questioni di dettaglio.

Gli agenti responsabili, in servizio, delle amministrazioni locali interessate dei due Stati prendono, di comune accordo, le misure applicabili momentaneamente o durante un breve lasso di tempo, segnatamente per appianare le difficoltà che sorgessero durante il controllo.

Art. 4

La Direzione del I circondario delle dogane in Basilea e la Direzione regionale delle dogane in Mulhouse stabiliscono le indennità dovute per l’utilizzazione dei locali messi a disposizione degli agenti francesi; esse determinano parimenti la ripartizione delle spese di riscaldamento, d’illuminazione, di pulizia e altre spese inerenti ai locali e installazioni utilizzati dagli uffici dei due Stati.

Le spese occasionate dalla trasformazione dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione delle dogane francesi sono a carico della medesima sulla base dei piani e preventivi da essa approvati.

Art. 5

Il presente accordo potrà essere disdetto da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi. La disdetta avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.» Il Consiglio federale svizzero ha approvato le disposizioni del presente accordo. L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione suddetta del 28 settembre 1960 4 , l’intesa fra i due Governi sulla conferma dell’accordo concernente l’istituzione sulla strada d’Allschwil a Neuwiller, di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Essa propone che il presente accordo entri in vigore il 1° novembre 1975.» Il Ministero degli Affari Esteri si onora di informare l’Ambasciata che il Governo francese approva le disposizioni del presente accordo. In tal modo, la nota suddetta dell’Ambasciata di Svizzera e la presente nota costituiscono, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 5 , l’intesa fra il Governo francese e il Consiglio federale svizzero sull’accordo concernente l’istituzione, sulla strada d’Allschwil a Neuwiller, di un ufficio a controlli nazionali abbinati, accordo che entrerà in vigore il 1° novembre 1975. Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.