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Scambio di note
dell’11/28 settembre 1989
tra la Svizzera e la Francia sull’istituzione
di un ufficio a controlli nazionali abbinati
a Basilea/Saint‑Louis autostrada1

RU 1989 2302

Entrato in vigore il 1° novembre 1989

(Stato 1° novembre 1989)

Traduzione 2

Ambasciata di Svizzera
in Francia

Parigi, 28 settembre 1989

Al Ministero degli Affari Esteri

Parigi

L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e ha l’onore di dichiarare ricevuta la nota dell’11 settembre 1989 concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati a Saint‑Louis in territorio francese e a Basilea, tra i cippi 8 e 10, in territorio svizzero, del seguente tenore:

«Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera e riferendosi all’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione franco‑svizzera del 28 settembre 19603 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, ha l’onore di comunicarle quanto segue:

Il Governo francese ha preso nota dell’accordo amministrativo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati in territorio francese a Saint‑Louis e in territorio svizzero a Basilea, firmato dal Direttore generale delle dogane francesi e dal Direttore generale delle dogane svizzere il 5 aprile e 6 giugno 1989.

L’accordo ha il seguente tenore:

Art. 1

1. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito in territorio francese a Saint‑Louis e in territorio svizzero a Basilea tra i cippi di confine 8 e 10.

2. Detto ufficio è denominato:

  1. Bureau des Douanes de Saint‑Louis Bâle Autoroute, dall’amministrazione francese;
  1. GZA Basel‑Saint‑Louis Autobahn, dall’amministrazione svizzera.

3. I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita delle persone e delle merci vengono effettuati da questo ufficio.

Art. 2

1. La zona in territorio francese comprende:

  1. un settore utilizzato in comune dalle amministrazioni dei due Stati includente la parte di territorio delimitata:
  1. dal confine nazionale tra i cippi 8 e 10;
  1. dalla recinzione che costeggia il lato nord della Zollstrasse,
    a partire dal cippo 10 fino all’incrocio con il lato est del ponte della Dr. Hurst‑strasse;
  1. dalla linea retta del lato est del ponte della Dr. Hurst‑strasse,
    a partire dalla recinzione nord della Zollstrasse prolungata dal lato est della Dr. Hurst‑strasse sino all’incrocio con il lato nord del raccordo stradale urbano alla piattaforma commerciale;
  1. dal lato nord del raccordo stradale urbano sino alla piattaforma commerciale a partire dal punto di incrocio con la Dr. Hurststrasse prolungata dalla delimitazione della proprietà (materializzata da un muro di protezione contro i rumori e da una recinzione) sino al cippo 8;

ad esclusione:

  1. dei locali riservati unicamente alle amministrazioni francesi;
  1. dei locali tecnici;
  1. dell’edificio adibito agli spedizionieri come anche delle aree di stazionamento dei rispettivi autoveicoli;
  1. un settore riservato agli agenti svizzeri comprendente:
  1. i locali situati nell’edificio commerciale, le garitte commerciali, un deposito, gli edifici turismo Nord/Sud, le garitte turistiche Nord/Sud.

2. La zona situata in territorio svizzero, utilizzata in comune dagli agenti dei due Stati, comprende la parte della Schlachthofstrasse, dall’entrata del parcheggio detto «Am Bachgraben» sino all’incrocio con la Neudorfstrasse.

Art. 3

Un piano delle zone in 12 esemplari su cui:

  1. il settore utilizzato in comune è colorato di verde;
  1. l’area esclusa dal settore utilizzato in comune è colorata di nero;
  1. la superficie dei locali riservati agli agenti francesi è colorata di blu;
  1. la superficie dei locali riservati agli agenti svizzeri è colorata di rosso;

è parte integrante4 dell’Accordo.

Art. 4

Per la libera utilizzazione delle basculle istallate nel settore in comune, le due amministrazioni doganali converranno circa il modo di accesso ai locali tecnici corrispondenti, situati nei rispettivi settori esclusivi.

Art. 5

Nella zona non è consentito costruire locali commerciali.

Art. 6

1. La Direzione regionale delle dogane in Mulhouse e la Direzione del I circondario delle dogane svizzere in Basilea disciplinano di comune accordo i particolari, segnatamente quelli inerenti allo svolgimento del traffico, concertandosi con le amministrazioni interessate.

2. Gli agenti in servizio responsabili degli uffici a controlli nazionali abbinati prendono di comune accordo i provvedimenti applicabili a breve termine, segnatamente allo scopo di appianare le difficoltà che potrebbero sorgere durante i controlli.

3. Le condizioni di utilizzazione e d’esercizio delle istallazioni immobiliari e delle infrastrutture sono rette dalle disposizioni:

  1. dell’Accordo franco‑svizzero del 9 novembre 1981 relativo alle indennità per l’utilizzazione degli uffici stradali a controlli nazionali abbinati;
  1. dall’Accordo complementare franco‑svizzero del 10 novembre 1981
    relativo alle indennità per l’utilizzazione degli uffici a controlli nazionali abbinati (finanziamento delle piatteformi stradali).

Art. 7

Il presente accordo abroga quello concluso il 20 ottobre 1972, confermato dallo scambio di note del 9 aprile 19735 sull’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati presso il cippo 9, nel luogo detto «Am Bachgraben» nonché l’emendamento confermato dallo scambio di note del 17 ottobre 19776.

Art. 8

Il presente accordo potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.

Se le disposizioni che precedono vengono approvate dal Consiglio federale svizzero, la presente nota e quella di risposta dell’Ambasciata al Ministero degli Affari Esteri costituiranno, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 19607, l’accordo tra i due Governi sull’istituzione di un edificio a controlli nazionali abbinati a Saint‑Louis in territorio francese e a Basilea in territorio svizzero.

Il presente scambio di note sostituisce ed abroga gli scambi di note del 9 aprile 1973 e 17 ottobre 19778 sull’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati a Saint‑Louis (cippo di confine 9).

Il Ministero propone che questo accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di risposta dell’Ambasciata.»

L’Ambasciata di Svizzera comunica al Ministero che il Consiglio federale approva quanto precede.

Conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione franco‑svizzera del 28 settembre 1960 9 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, la nota del Ministero degli Affari Esteri dell’11 settembre 1989 e la presente risposta costituiscono l’intesa tra i due Governi in merito all’accordo del 5 aprile e 6 giugno 1989 sull’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati a Saint‑Louis in territorio francese e a Basilea tra i cippi 8 e 10 in territorio svizzero.

Il presente scambio di note entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della presente risposta, vale a dire il I’ novembre 1989.

L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’espressione della sua alta considerazione.