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0.631.252.945.460.8

Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Chiasso-Brogeda merci/Ponte Chiasso (Traffico di transito sud-nord)

0.631.252.945.460.8 (Stato 24 agosto 2004)

RU 2004 3915

Testo originale

Concluso il 15 settembre 1999

Entrato in vigore il 15 settembre 1999

(Stato 24 agosto 2004)

Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana

in applicazione dell’articolo 2 paragrafi 2 e 3 della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l’11 marzo 1961 1 , hanno deciso di concludere un accordo concernente l’abbinamento dei controlli del traffico di transito nella direzione sud-nord al valico stradale Chiasso-Brogeda merci/Ponte Chiasso diretto ad accelerare lo scorrimento di tale traffico,

ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Un ufficio a controlli abbinati è istituito in territorio svizzero a Chiasso-Brogeda merci.

I controlli italiani in uscita ed i controlli svizzeri in entrata, nel traffico di transito nella direzione sud-nord, sono effettuati presso detto ufficio.

Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione dell’11 marzo 1961, l’ufficio italiano situato in territorio svizzero è aggregato al Comune di Como.

Le disposizioni contenute nei titoli II, III e IV della citata Convenzione dell’11 marzo 1961, escluso l’articolo 14, fanno parte integrante, mutatis mutandis, del presente Accordo.

Art. 2

Ai termini del presente Accordo, per «traffico di transito nella direzione sud-nord» si intende il traffico di merci che attraversano la frontiera nel senso sud-nord, vincolate a documenti di transito comunitario-comune T1 o T2, oppure ad altri documenti internazionali di transito.

Art. 3

La zona prevista per i controlli italiani di uscita ed i controlli svizzeri di entrata comprende due settori:

  1. un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati che comprende:–l’area tra il cancello d’entrata al piazzale doganale italiano settore transiti sud-nord e il valico comune per l’entrata nel piazzale doganale svizzero, contrassegnata nel suo perimetro con una striscia continua in rosso;–l’area posta ad est del fabbricato uffici e della rampa, compresa tra il varco comune ed i padiglioni d’uscita dal piazzale doganale svizzero, contrassegnata nel suo perimetro con una striscia continua in rosso;–le campate della rampa d’importazione per i controlli fisici adiacenti all’ufficio visite, contrassegnate nel loro perimetro con una striscia continua in giallo;–la parte sud dei padiglioni di uscita dal piazzale svizzero;
  2. un settore utilizzato dagli agenti italiani che comprende la sede del loro ufficio ubicato nel fabbricato comune.

La zona descritta al paragrafo 1 è dettagliatamente evidenziata nella planimetria ufficiale 2 allegata al presente Accordo, di cui è parte integrante. Un esemplare di detta planimetria è affisso nei rispettivi uffici, italiano e svizzero.

Ai fini dei controlli sulle persone le competenze dei due Stati previste dagli articoli 4–7 della Convenzione dell’11 marzo 1961, sono esercitate rispettivamente all’uscita ed all’entrata del territorio nazionale.

Art. 4

La Direzione delle dogane del IV Circondario di Lugano ed il Comando della Polizia del Cantone Ticino di Bellinzona, da una parte, e la Direzione della Circoscrizione doganale di Como e l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, dall’altra, regolano di comune accordo le questioni di rilevanza relative allo svolgimento del traffico, ai sensi della Convenzione dell’11 marzo 1961.

L’Ispettorato doganale di Chiasso Strada e la Dogana di Ponte Chiasso, da parte loro, regolano di comune accordo le questioni di dettaglio anche per quanto riguarda l’utilizzo della scheda di circolazione, di cui all’articolo 3 dell’Accordo del 18 novembre 1981 3 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’abbinamento dei controlli presso il valico stradale di Chiasso-Brogeda merci/Ponte Chiasso.

Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare di comune accordo le misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi, in particolare per eliminare le difficoltà che dovessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

Art. 5

Le Autorità competenti dello Stato di soggiorno mettono gratuitamente a disposizione dello Stato limitrofo, nella zona, i locali e gli impianti necessari per il funzionamento dei servizi di controllo, ivi comprese le installazioni per il riscaldamento, l’illuminazione e l’acqua. Le spese per il riscaldamento, l’acqua e la pulizia sono a carico dello Stato di soggiorno.

Art. 6

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

Ciascuno dei due Stati può denunciare i1 presente Accordo con l’osservanza di un termine di sei mesi. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato i1 presente Accordo.

Fatto a Roma, il 15 settembre 1999, in due originali nella lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica Italiana:

Rudolf Dietrich

M. del Giudice