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0.632.231.1

Accordo concernente l’interpretazione e l’applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio Conchiuso a Ginevra il 12 aprile 1979 Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1979 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 17 dicembre 1979 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1980

(Stato 5 novembre 1999)0.632.231.1Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

I firmatari 3 del presente accordo,

Prendendo atto che, il 12–14 settembre 1973, i Ministri hanno concordato che i Negoziati commerciali multilaterali dovrebbero, tra l’altro, ridurre od eliminare gli effetti di restrizione o di distorsione del commercio derivanti da misure non tariffarie e sottoporre tali misure ad una più efficace disciplina internazionale;

Riconoscendo che i governi fanno ricorso alle sovvenzioni al fine di promuovere importanti obiettivi di politica nazionale;

Riconoscendo inoltre che le sovvenzioni possono avere effetti dannosi sul commercio e la produzione;

Riconoscendo che il presente accordo dovrebbe riguardare principalmente gli effetti delle sovvenzioni e che tali effetti devono essere valutati tenendo debito conto della situazione economica interna dei firmatari in questione, nonché dello stato delle relazioni economiche e monetarie internazionali;

Desiderosi di fare in modo che il ricorso alle sovvenzioni non si ripercuota sfavorevolmente, né pregiudichi gli interessi di alcun firmatario del presente accordo e che le misure compensative non ostacolino ingiustificatamente il commercio internazionale, e che i produttori sfavorevolmente colpiti dal ricorso a sovvenzioni, possano ottenere un risarcimento in un quadro internazionale concertato di diritti e di obblighi;

Tenendo conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo in materia di commercio di sviluppo e di finanze;

Desiderosi d’applicare integralmente e di interpretare, unicamente per quanto concerne le sovvenzioni e le misure compensative, le disposizioni degli articoli VI, XVI e XXIII dell’Accordo generale 4 sulle tariffe doganali ed il commercio (in appresso denominato «Accordo generale» o «GATT»), e d’elaborare norme dirette all’applicazione di queste onde assicurare una maggiore uniformità e certezza nella loro attuazione;

Desiderosi d’assicurare una rapida, efficace ed equa composizione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente accordo,

Hanno concordato quanto segue:

Parte I

Art. 1 Applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale5

I firmatari prendono tutte le misure necessarie affinché l’istituzione di un diritto compensativo 6 su qualsiasi prodotto del territorio di un firmatario, importato nel territorio di un altro firmatario sia conforme all’articolo VI dell’Accordo generale ed ai termini del presente accordo.

Art. 2 Procedure interne e questioni connesse

È possibile istituire diritti compensativi soltanto dopo inchieste aperte 7 e condotte in conformità del presente articolo. Un’inchiesta mirante a determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una pretesa sovvenzione viene normalmente aperta su richiesta scritta presentata dal settore produttivo interessato od in suo nome. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova dell’esistenza Se, in particolari circostanze, le autorità interessate hanno deciso d’aprire un’inchiesta, senza esservi state sollecitate, esse vi procedono soltanto se sono in possesso di sufficienti elementi di prova concernenti tutti i punti contemplati ai commi a)–c) di cui sopra.

  1. della sovvenzione e, se possibile, del suo importo;
  2. di un danno ai sensi dell’articolo dell’Accordo generale così come esso interpretato dal presente accordo8 e
  3. di un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate ed il preteso danno.

Ogni firmatario deve notificare al Comitato «Sovvenzioni e misure compensative» 9

  1. quali delle sue autorità siano competenti per aprire e condurre le inchieste contemplate nel presente articolo e
  2. le sue procedure interne che disciplinano l’apertura e lo svolgimento di tali inchieste.

Qualora le autorità inquirenti fossero convinte che gli elementi di prova sono sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta, il firmatario od i firmatari i cui prodotti sono oggetto dell’inchiesta e gli esportatori ed importatori, noti alle autorità inquirenti come parti interessate, nonché i ricorrenti devono ricevere una notifica e deve essere pubblicato un avviso. Per determinare se sia opportuno aprire un’inchiesta, le autorità inquirenti devono tener conto della posizione presa dalle filiali della parte ricorrente 10 , che hanno sede sul territorio di un altro firmatario.

Al momento dell’apertura di un’inchiesta ed in seguito, gli elementi di prova relativi, nel contempo, alla sovvenzione ed al danno devono essere esaminati simultaneamente. In ogni caso, gli elementi di prova relativi all’esistenza di una sovvenzione, nonché di un danno, vengono esaminati simultaneamente

  1. per decidere se aprire o no un’inchiesta, e
  2. in seguito, durante l’inchiesta, partendo da una data non al primo giorno in cui, a norma del presente accordo, possono essere applicate misure provvisorie.

L’avviso di cui al paragrafo 3 di cui sopra, deve contenere una descrizione della pratica o delle pratiche di sovvenzione sulle quali verterà l’inchiesta. Ogni firmatario deve fare in modo che le autorità inquirenti diano a tutti i firmatari interessati ed a tutte le Parti interessate 11 una ragionevole possibilità di prendere conoscenza, su richiesta, di tutte le informazioni pertinenti, che non siano riservate (come indicato ai paragrafi 6 e 7 di cui in appresso) e che verranno utilizzate dalle stesse autorità inquirenti nell’inchiesta, e di presentare i rispettivi punti di vista per iscritto, e dietro giustificazione oralmente, all’autorità incaricata dell’inchiesta.

Tutte le informazioni di natura riservata, o fornite a titolo riservato, dalle Parti interessate nell’inchiesta devono, qualora ne siano esposte le ragioni, essere considerate come tali dalle autorità inquirenti. Tali informazioni non devono essere divulgate senza espressa autorizzazione della Parte che le ha fornite 12 . Può essere richiesto alle Parti che abbiano fornito informazioni riservate di darne un compendio non riservato. Nei casi in cui dette Parti affermino che simili informazioni non possono essere riassunte, deve essere predisposta una relazione sulle ragioni per le quali non è possibile un compendio.

Tuttavia, qualora le autorità inquirenti ritenessero che una richiesta di trattamento riservato non sia giustificata e la Parte che sollecita il trattamento riservato si rifiutasse di divulgare le informazioni, le autorità hanno la facoltà di non tener conto di tali informazioni, a meno che ne possa essere dimostrata l’esattezza. 13

Le autorità incaricate dell’inchiesta hanno la facoltà, se necessario, di svolgere indagini sul territorio d’altri firmatari purché ne abbiano informato in tempo utile il firmatario e quest’ultimo non si opponga all’inchiesta. Inoltre possono svolgere un’indagine nei locali di una ditta ed esaminarne i documenti

  1. qualora la ditta accetti e
  2. qualora il firmatario ne sia stato informato e non si sia opposto.

Nei casi in cui una Parte od un firmatario interessato rifiutino l’accesso alle necessarie informazioni o non le comunichino entro un termine ragionevole, od ostacolino notevolmente lo svolgimento dell’inchiesta si possono trarre constatazioni preliminari o definitive 14 , positive o negative, sulla base dei dati di fatto disponibili.

Le procedure di cui sopra non devono ostare alla tempestiva apertura di un’inchiesta, agli accertamenti preliminari o finali, positivi o negativi, né all’applicazione di misure provvisorie o definitive del presente accordo.

Quando i prodotti non vengono importati direttamente dal paese di origine, ma sono esportati da un paese intermedio a destinazione del paese importatore, il presente accordo è pienamente applicabile e la transazione o le transazioni vengono considerate, agli effetti del presente accordo, come se avessero avuto luogo tra il paese d’origine ed il paese d’importazione.

Le autorità inquirenti chiudono l’inchiesta quando accertino che non esistano sovvenzioni o che l’effetto che la pretesa sovvenzione esercita sul settore di produzione di cui trattasi non è tale da causare un danno.

L’inchiesta non osta allo sdoganamento.

Tranne in particolari circostanze, le inchieste devono essere portate a termine entro un anno dalla loro apertura.

È fatto obbligo di divulgare ogni constatazione preliminare o definitiva sia essa affermativa o negativa come pure ogni eventuale invalidazione. In caso di constatazione affermativa, l’avviso al pubblico espone le constatazioni e le conclusioni raggiunte su ogni punto di fatto e di diritto considerato rilevante dalle autorità inquirenti, nonché le ragioni od il fondamento. In caso di constatazione negativa, l’avviso fornisce almeno le conclusioni fondamentali ed un compendio delle ragioni. Tutti gli avvisi vengono comunicati ai firmatari i cui prodotti sono oggetto di detta constatazione ed agli esportatori noti come Parti interessate.

I firmatari presentano, senza indugio, al comitato un rapporto su tutte le loro decisioni preliminari o definitive in materia di diritti compensativi. Tali rapporti vengono tenuti a disposizione del segretariato del GATT affinché i rappresentanti dei governi possano consultarli. I firmatari presentano inoltre rapporti semestrali su tutte le decisioni adottate in materia di diritti compensativi nel corso dei sei mesi precedenti.

Art. 3 Consultazioni

Quando sia stata accettata una domanda di apertura di inchiesta, quanto prima possibile, e in ogni caso prima del suo inizio, verrà data ai firmatari, i cui prodotti ne siano oggetto, una congrua possibilità di procedere a consultazioni per accertare lo stato di fatto in ordine alle questioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, onde pervenire ad una soluzione concordata.

Inoltre, per tutta la durata dell’inchiesta, sarà fornita ai firmatari, i cui prodotti ne sono oggetto, una congrua possibilità di proseguire le consultazioni al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata. 15

Fatto salvo l’obbligo di dare una congrua possibilità di procedere a consultazioni, le presenti norme in materia non intendono rappresentare, per le autorità di un firmatario, un ostacolo all’adozione di provvedimenti d’urgenza in ordine all’apertura di un’inchiesta, alle constatazioni preliminari o definitive positive o negative, all’applicazione di misure provvisorie o definitive a norma del presente accordo.

Il firmatario che intenda aprire un’inchiesta o che proceda ad una inchiesta fornisce, su domanda, ai firmatari, i cui prodotti ne sono oggetto, l’autorizzazione di prendere conoscenza di tutti gli elementi di prova non riservati, compreso il compendio non riservato degli elementi di prova riservati, usati per l’apertura e lo svolgimento dell’inchiesta.

Art. 4 Imposizione di diritti compensativi

La decisione d’imporre o meno un diritto compensativo, quando tutte le condizioni richieste siano soddisfatte, e la decisione di fissare il diritto compensativo ad un livello uguale alla totalità od ad una parte solamente dell’importo della sovvenzione, spettano alle autorità dei firmatari importatori. È auspicabile che l’istituzione sia facoltativa sul territorio di tutti i firmatari e che il diritto inferiore sia sufficiente ad eliminare il danno per il settore della produzione nazionale interessato.

Non viene prelevato 16 , su un prodotto importato, alcun diritto compensativo superiore all’importo della sovvenzione di cui è stata constatata l’esistenza, calcolata in termini di sovvenzione per unità di prodotti sovvenzionati ed esportati. 17

Quando viene istituito un diritto compensativo per un qualsiasi prodotto, detto diritto, di importo adeguato, viene percepito senza discriminazione sulle importazioni di tale prodotto, a prescindere dalla loro provenienza, qualora si sia accertato che esse sono sovvenzionate e causano un danno, eccezion fatta per le importazioni provenienti da fonti che abbiano rinunciato alle sovvenzioni in questione o da cui è stato accettato un impegno conforme alle disposizioni del presente accordo.

Se, dopo che si siano compiuti ragionevoli sforzi per condurre in porto le consultazioni, un firmatario stabilisce, infine, l’esistenza e l’importo della sovvenzione e conclude che, a causa degli effetti di quest’ultima, le importazioni sovvenzionate causano un danno, egli può istituire un diritto compensativo conformemente alle disposizioni della presente sezione, a meno che la sovvenzione non venga soppressa.

  1. a) Una procedura può18 essere sospesa o chiusa senza ricorrere all’applicazione di misure provvisorie od a diritti compensativi, qualora si prendano impegni, ai termini dei quali:i)il governo del paese esportatore accetti di sopprimere o di limitare la sovvenzione o di prendere altre misure riguardanti gli effetti di questa; oii)l’esportatore accetti di rivedere i suoi prezzi per dar modo alle autorità inquirenti d’accertare che l’effetto dannoso della sovvenzione è stato soppresso. Gli aumenti di prezzo operati in virtù di tali impegni non sono più elevati di quanto sia necessario per compensare l’importo della sovvenzione. Impegni in materia di prezzi devono essere richiesti od accettati dagli esportatori soltanto quando il firmatario importatore abbia preliminarmente 1) aperto un’inchiesta a norma dell’articolo 2 del presente Accordo e 2) ottenuto il consenso del firmatario esportatore. Gli impegni offerti non sono necessariamente accettati, se le autorità del paese firmatario importatore ritengono impossibile la loro accettazione, per esempio nel caso in cui il numero degli esportatori effettivi o potenziali sia troppo elevato, o per altre ragioni.
  2. Quando gli impegni vengono accettati, l’inchiesta sul danno deve comunque essere condotta a termine se il firmatario esportatore lo desidera o se il firmatario importatore decide in tal senso. In questi casi, qualora si accerti che non esiste danno né minaccia di danno, l’impegno decade automaticamente, tranne quando l’assenza di minaccia di danno sia in gran parte dovuta all’esistenza di un impegno in materia di prezzi; le autorità interessate possono chiedere, in questi casi, che l’impegno venga mantenuto per un ragionevole periodo di tempo conformemente alle disposizioni del presente accordo.
  3. Le autorità del firmatario importatore possono proporre impegni in materia di prezzi, ma nessun esportatore è costretto a sottoscriverli. Il fatto che i governi o gli esportatori non offrano tali impegni o non accettino l’invito a sottoscriverli, non pregiudica in alcun modo l’esame della questione. Tuttavia le autorità sono libere di stabilire che la materializzazione di una minaccia di danno è più probabile qualora le importazioni sovvenzionate continuino.

Le autorità di un firmatario importatore possono chiedere ad ogni governo od esportatore, di cui hanno accettato gli impegni, di fornire loro periodiche informazioni sull’esecuzione di detti impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. In caso di violazione degli impegni, le autorità del firmatario importatore possono prendere, ai sensi del presente accordo ed in conformità con le sue disposizioni, rapide misure consistenti nella immediata applicazione di provvedimenti provvisori, basandosi sui migliori dati a loro disposizione. In simili casi, possono essere percepiti diritti definitivi, conformemente al presente accordo, sulle merci immesse al consumo fino a 90 giorni prima dell’applicazione di detti provvedimenti provvisori; tuttavia, non può essere applicata alcuna imposizione retroattiva alle importazioni immesse al consumo prima della violazione dell’impegno.

La durata degli impegni non deve essere superiore a quella che possono avere i diritti compensativi ai sensi del presente accordo. Le autorità di un firmatario importatore devono riesaminare la necessità di mantenere un impegno in materia di prezzi, quando ciò sia giustificato, di propria iniziativa, o su richiesta d’esportatori o d’importatori interessati del prodotto in questione, che comprovino con dati positivi la necessità di un tale riesame.

Ogni volta che un’inchiesta aperta in materia di diritti compensativi venga sospesa o chiusa conformemente al paragrafo 5 di cui sopra, ed ogni volta che venga posto fine ad un impegno, il fatto viene notificato ufficialmente e deve essere reso pubblico. Gli avvisi forniscono almeno le conclusioni fondamentali ed un compendio delle ragioni di tali conclusioni.

Un diritto compensativo rimane in vigore soltanto per il tempo, e nella misura necessaria, a neutralizzare la sovvenzione che causa un danno. Le autorità inquirenti riesaminano la necessità di mantenere il diritto qualora ciò sia giustificato, di propria iniziativa, o su richiesta di una parte interessata che comprovi con dati positivi la necessità di un simile riesame.

Art. 5 Misure provvisorie e retroattività

Possono essere adottate misure provvisorie solo qualora si constati, affermativamente e preliminarmente, l’esistenza di una sovvenzione e si abbiano sufficienti elementi di prova del danno, a norma del paragrafo 1, lettera a)–c) dell’articolo 2. Vengono applicate misure provvisorie soltanto qualora le autorità interessate ritengano che esse siano necessarie onde evitare che un danno si produca durante lo svolgimento dell’inchiesta.

Le misure provvisorie possono assumere la forma di diritti compensativi provvisori, garantiti da depositi in contanti o da cauzioni, uguali all’importo della sovvenzione provvisoriamente calcolato.

L’istituzione di misure provvisorie deve essere limitata ad un periodo il più breve possibile, che non superi i quattro mesi.

In caso di istituzione di misure provvisorie si applicano le disposizioni dell’articolo 4.

Quando si accerti definitivamente un danno (ma non una minaccia di danno né un sensibile ritardo nella costituzione di un settore produttivo), o quando si accerti definitivamente una minaccia di danno nei casi in cui in assenza di misure provvisorie, l’effetto delle importazioni sovvenzionate avrebbe dato luogo ad un accertamento di danno, possono essere percepiti diritti compensativi retroattivi per il periodo durante il quale sarebbero state applicate eventuali misure provvisorie.

Qualora il diritto compensativo definitivo sia superiore all’importo garantito dal deposito in denaro o dalla cauzione, non viene percepita la differenza. L’eccedenza viene rimborsata e la cauzione rapidamente svincolata se il dazio definitivo è inferiore all’importo garantito dal deposito in denaro o dalla cauzione.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 di cui sopra, quando si constati una minaccia di danno o di ritardo sensibile (senza che vi sia ancora danno) può essere istituito un diritto compensativo definitivo a decorrere dalla data di constatazione o in caso di sensibile ritardo ed ogni deposito in denaro effettuato durante il periodo d’applicazione delle misure provvisorie viene restituito e la cauzione rapidamente vincolata.

In caso di accertamento negativo, i depositi in denaro effettuati nel corso del periodo d’applicazione delle misure provvisorie vengono restituiti e le cauzioni vengono rapidamente svincolate.

In circostanze critiche, quando per il prodotto sovvenzionato in questione, le autorità constatino che viene causato un danno difficilmente riparabile da importazioni massicce, effettuate in un tempo relativamente breve, di un prodotto che benefici di sovvenzioni all’esportazione versate od accordate in modo incompatibile con le disposizioni dell’Accordo generale e del presente accordo e che, per evitare che un tale danno si produca appare necessario imporre retroattivamente diritti compensativi su queste importazioni, il diritto compensativo definitivo può essere imposto sulle importazioni immesse al consumo fino a 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie.

Art. 6 Determinazione del danno

Per determinare il danno 19 ai sensi dell’articolo VI dell’Accordo generale, occorre procedere ad un esame obiettivo

  1. del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi di prodotti analoghi20 sul mercato interno e
  2. dell’incidenza di tali importazioni per i produttori nazionali di questi prodotti.

Per quanto concerne il volume delle importazioni sovvenzionate, le autorità incaricate dell’inchiesta esaminano se vi sia un considerevole aumento delle importazioni sovvenzionate, in quantità assoluta, o in rapporto alla produzione od al consumo del firmatario importatore. Per quanto concerne l’effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, le autorità incaricate dell’inchiesta esaminano se vi sia stata nelle importazioni sovvenzionate, una notevole riduzione del prezzo rispetto al prezzo di un analogo prodotto del firmatario importatore o se, d’altro canto, queste importazioni abbiano l’effetto di ridurre notevolmente i prezzi o d’impedire, in misura rilevante, aumenti dei prezzi che altrimenti si sarebbero verificati. Uno o più di questi criteri non forniscono necessariamente un orientamento decisivo.

L’esame delle incidenze sul settore produttivo nazionale interessato deve comprendere una valutazione di tutti i fattori, e dei relativi indici economici, che influiscono sulla situazione di tale settore, quali il calo reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dei profitti, della produttività, dell’utile derivante dagli investimenti o dell’utilizzazione della capacità; i fattori che influiscono sui prezzi interni; gli effetti negativi, reali o potenziali, sul flusso delle liquidità, sulle scorte, l’occupazione, le retribuzioni, la crescita, la possibilità di procurarsi capitali o sull’investimento e, nel caso dell’agricoltura, sull’aumento dell’onere che grava sui programmi governativi di sostegno. Quest’elenco non è esauriente e, uno o più di questi fattori non forniscono necessariamente un orientamento decisivo.

Deve essere dimostrato che le importazioni sovvenzionate causano, per gli effetti 21 della sovvenzione, un danno, secondo il significato attribuito dal presente accordo. Possono sussistere nel contempo altri fattori 22 che causano un danno al settore produttivo nazionale in questione ed i danni causati da questi altri fattori non devono essere attribuiti alle importazioni sovvenzionate.

Ai fini della determinazione del danno, l’espressione «settore produttivo nazionale» comprende, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, l’insieme dei produttori nazionali di prodotti analoghi o di quelli tra essi le cui produzioni nel loro insieme rappresentano una percentuale rilevante della produzione nazionale complessiva di questi prodotti; tuttavia, quando taluni produttori sono legati 23 agli esportatori od agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto ritenuto oggetto di una sovvenzione, l’espressione «settore produttivo» può essere interpretata come riferentesi al resto dei produttori.

L’effetto delle importazioni sovvenzionate è valutato in rapporto alla produzione nazionale del prodotto analogo, quando i dati disponibili permettano di definire questa produzione, separatamente, sulla base di criteri quali i processi di produzione, i realizzi dei produttori, gli utili. Quando la produzione nazionale del prodotto analogo non può essere definita separatamente sulla base di questi criteri, gli effetti delle importazioni sovvenzionate vengono valutati esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti più limitata possibile, comprendente il prodotto analogo, per i quali possono essere fornite le necessarie informazioni.

In circostanze eccezionali, il territorio doganale del firmatario può per quanto concerne il prodotto in questione, essere diviso in due o più mercati concorrenziali ed i produttori all’interno di ogni mercato possono essere considerati come se rappresentassero un distinto settore produttivo qualora In tali circostanze può essere accertata l’esistenza di un danno, anche se questo non si ripercuote sulla parte essenziale del settore di produzione nazionale totale, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate su questo mercato isolato e che inoltre le importazioni sovvenzionate causino un danno ai produttori della totalità o della quasi-totalità della produzione all’interno di questo mercato.

  1. i produttori di un tale mercato vendano la totalità o la quasi totalità della loro produzione del prodotto in questione su tale mercato, e qualora
  2. la richiesta su tale mercato non sia soddisfatta in misura sostanziale dai produttori del prodotto in questione installati in altre parti del territorio doganale.

Quando il settore di produzione designa i produttori di una certa zona secondo la definizione data al paragrafo 7 di cui sopra, i diritti compensativi vengono percepiti unicamente sui prodotti in questione inviati verso detta zona per esservi definitivamente immessi al consumo. Qualora la legge costituzionale del firmatario importatore non permetta la percezione dei diritti compensativi su tale base, il firmatario importatore può percepire i diritti compensativi senza limitazioni soltanto se

  1. sia stata preliminarmente conferita agli esportatori la possibilità di cessare di esportare a prezzi sovvenzionati verso la zona interessata o di fornire assicurazioni conformemente all’articolo 4 paragrafo 5 del presente accordo, ma soddisfacenti assicurazioni al riguardo non siano state prontamente fornite, e se
  2. tali dazi non possano essere percepiti unicamente sui prodotti di determinati produttori che approvvigionano la zona di cui trattasi.

Quando due o più paesi sono pervenuti, conformemente all’articolo XXIV, paragrafo 8 a) dell’Accordo generale, ad un grado di integrazione tale da rappresentare le caratteristiche di un mercato unico, unificato, il settore produttivo dell’insieme della zona di integrazione viene considerato come costituente il settore produttivo di cui ai precedenti paragrafi 5–7.

Parte II

Art. 7 Notifica delle sovvenzioni24

In considerazione dell’articolo XVI paragrafo 1 dell’Accordo generale, ogni firmatario ha la facoltà di chiedere per iscritto informazioni sulla natura e sulla portata di qualsiasi sovvenzione accordata o mantenuta da un altro firmatario (compresa qualsiasi forma di sostegno dei redditi o dei prezzi), che abbia l’effetto diretto od indiretto di accrescere le esportazioni di qualsiasi prodotto del territorio di detto altro firmatario o di ridurre le importazioni di questo prodotto sul suo territorio.

I firmatari ai quali viene rivolta una simile richiesta forniscono le informazioni al più presto possibile e esaurientemente; essi si tengono pronti a fornire qualora venga fatto loro richiesta, informazioni supplementari al firmatario che ne ha presentato richiesta. Ogni firmatario che ritenga che simili informazioni non siano state fornite può segnalare la questione all’attenzione del comitato.

Ogni firmatario interessato, a parere del quale una pratica di un altro firmatario avente gli effetti di una sovvenzione non sia stata notificata a norma dell’articolo XVI paragrafo 1, dell’Accordo generale può segnalare il fatto all’attenzione di quest’altro firmatario. Se la pratica di sovvenzione di cui trattasi non viene allora prontamente notificata, il firmatario può portarla egli stesso all’attenzione del comitato.

Art. 8 Sovvenzioni – Disposizioni generali

I firmatari riconoscono che i governi ricorrono alle sovvenzioni per facilitare la realizzazione di importanti obiettivi di politica sociale ed economica. Essi riconoscono anche che le sovvenzioni possono esercitare effetti sfavorevoli sugli interessi di altri firmatari.

I firmatari concordano di non ricorrere a sovvenzioni all’esportazione in maniera incompatibile con le disposizioni del presente accordo.

I firmatari concordano inoltre di cercar d’evitare che il ricorso ad una sovvenzione abbia l’effetto:

  1. di causare un danno ad un settore di produzione nazionale di un altro firmatario25;
  2. d’annullare o di compromettere i vantaggi derivanti direttamente od indirettamente dall’Accordo generale26 per un altro firmatario; o
  3. di causare un serio danno agli interessi di un altro firmatario.27

Gli effetti sfavorevoli sugli interessi di un altro firmatario che devono essere accertati per dimostrare che un vantaggio è annullato o compromesso28 o che viene provocato un serio danno possono risultare da quanto segue:

  1. da effetti esercitati dalle importazioni sovvenzionate sul mercato interno del firmatario importatore;
  2. da effetti per i quali una sovvenzione sposta29 le importazioni di prodotti analoghi dal mercato del paese che accorda la sovvenzione od ostacola tali importazioni; o
  3. da effetti per i quali esportazioni sovvenzionate spostano dal mercato di un paese terzo30 le esportazioni di prodotti analoghi di un altro firmatario.

Art. 9 Sovvenzioni all’esportazione di prodotti diversi da taluni prodotti primari31

I firmatari non devono accordare sovvenzioni all’esportazione di prodotti diversi da taluni prodotti primari.

Le pratiche enumerate ai commi a) a 1) dell’allegato sono esempi di sovvenzioni all’esportazione.

Art. 10 Sovvenzioni all’esportazione di taluni prodotti primari

A norma dell’articolo XVI paragrafo 3 dell’Accordo generale, i firmatari concordano di non concedere, direttamente od indirettamente, una sovvenzione all’esportazione di taluni prodotti primari tale da portare il firmatario che concede la sovvenzione a detenere più di una quota equa del commercio mondiale d’esportazione di detto prodotto, tenuto conto delle quote detenute dai firmatari nel commercio di questo prodotto in un periodo di riferimento antecedente, nonché di tutti i fattori speciali che possono avere influenzato o che possono influenzare il commercio di detto prodotto.

Ai fini dell’articolo XVI paragrafo 3 dell’Accordo generale, nonché del paragrafo 1 cui sopra:

  1. l’espressione «più di una quota equa del commercio mondiale d’esportazione» include tutti i casi in cui una sovvenzione all’esportazione, accordata da un firmatario, abbia l’effetto di spostare le esportazioni di un altro firmatario, tenendo conto dell’evoluzione dei mercati mondiali;
  2. per quanto concerne i nuovi mercati, ai fini della determinazione della «quota equa del commercio mondiale d’esportazione», vengono prese in considerazione le strutture tradizionali dell’offerta del prodotto sui mercati mondiali, nella regione o nei paesi in cui si situa il nuovo mercato;
  3. l’espressione «un periodo di riferimento antecedente» si riferisce normalmente ai tre anni civili più recenti durante i quali le condizioni del mercato sono state normali.

I firmatari concordano, inoltre, di non concedere sovvenzioni all’esportazione di taluni prodotti primari verso un particolare mercato, tali da portare ad un sensibile calo dei prezzi rispetto a quelli praticati dagli altri fornitori di quello stesso mercato.

Art. 11 Sovvenzioni diverse dalle sovvenzioni all’esportazione

I firmatari riconoscono che le sovvenzioni diverse dalle sovvenzioni all’esportazione costituiscono, per un gran numero di paesi, importanti strumenti di promozione d’obiettivi di politica sociale ed economica, e non intendono limitare il diritto dei firmatari di ricorrere a simili sovvenzioni per raggiungere questi obiettivi od altri importanti obiettivi politici da essi ritenuti auspicabili. I firmatari notano che tra questi obiettivi vi sono i seguenti:

  1. l’eliminazione degli svantaggi industriali, economici e sociali di talune regioni;
  2. l’agevolazione della ristrutturazione di taluni settori in condizioni socialmente accettabili, soprattutto quando tale ristrutturazione sia divenuta necessaria in seguito ai mutamenti delle politiche commerciali ed economiche, comprese quelle derivanti da accordi internazionali che comportano una riduzione degli ostacoli al commercio;
  3. generalmente, il sostegno dell’occupazione e l’incoraggiamento della riqualificazione professionale, nonché del cambiamento d’occupazione;
  4. il sostegno di programmi di ricerca-sviluppo soprattutto nel settore delle industrie a tecnologia avanzata;
  5. l’attuazione di programmi e di politiche economiche atti a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo;
  6. la ridistribuzione territoriale dell’industria al fine di evitare la congestione e problemi di carattere ambientale.

I firmatari riconoscono, tuttavia, che le sovvenzioni diverse da quelle all’esportazione, di cui sono descritti taluni obiettivi e modi possibili rispettivamente ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, possono causare o minacciare di causare un danno grave ad un settore di produzione nazionale di un altro firmatario od un danno grave agli interessi di un altro firmatario, od annullare o compromettere i vantaggi derivanti dall’Accordo generale, per un altro firmatario in particolare quando abbiano un’incidenza sulle condizioni di normale concorrenza. Di conseguenza, i firmatari cercano di evitare simili effetti nel ricorso alle sovvenzioni. In particolare, nell’adottare le loro politiche e pratiche in materia, non soltanto i firmatari valutano gli obiettivi essenziali da perseguire sul piano interno, ma soppesano anche, nella misura del possibile, tenendo conto delle peculiarità di ogni singolo caso, gli effetti sfavorevoli che potrebbero derivarne per il commercio. Essi prendono inoltre in considerazione la situazione del commercio mondiale, della produzione (per esempio, prezzi, utilizzazione delle capacità, ecc.) e dell’offerta del prodotto in questione.

I firmatari riconoscono che gli obiettivi citati al paragrafo 1 di cui sopra possono essere raggiunti, in particolare, per mezzo di sovvenzioni accordate al fine di conferire un vantaggio a talune imprese. Queste sovvenzioni possono rivestire diverse forme, per esempio quelle di un finanziamento da parte dello Stato di imprese commerciali, compresi sovvenzioni, prestiti o garanzie; di una fornitura da parte dello Stato, o finanziata dallo Stato di servizi, di approvvigionamenti o di altri servizi o mezzi materiali di gestione o di infrastruttura; di un finanziamento statale di programmi di ricerca-sviluppo; di incentivi fiscali; di sottoscrizione o partecipazione statale al capitale sociale. I firmatari notano che le sovvenzioni che rivestono le forme succitate sono normalmente accordate per regione o per settore. L’elenco di cui sopra è esemplificativo e non esauriente; esso comprende le sovvenzioni accordate attualmente da un certo numero di firmatari del presente accordo. I firmatari riconoscono che l’elenco delle forme di sovvenzioni succitate dovrebbe essere oggetto di un esame complessivo, svolto periodicamente, e che sarebbe opportuno procedere a tale esame per mezzo di consultazioni, conformemente allo spirito dell’articolo XVI paragrafo 5 dell’Accordo generale.

I firmatari riconoscono inoltre che, fatti salvi i diritti che derivano loro dall’Accordo generale, nessuna disposizione dei paragrafi 1–3 di cui sopra ed in particolare l’elenco delle forme di sovvenzioni crea di per sé una base ai fini di un’azione ai sensi dell’Accordo generale, quale è interpretato nel presente accordo.

Art. 12 Consultazioni

Ogni qualvolta un firmatario abbia ragione di ritenere che una sovvenzione all’esportazione viene accordata o mantenuta da un altro firmatario incompatibilmente con le disposizioni del presente accordo, detto firmatario può richiedere che si proceda a consultazioni con questo altro firmatario.

Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra deve comprendere una relazione sugli elementi di prova di cui si dispone in merito all’esistenza ed alla natura della sovvenzione in questione.

Ogni qualvolta un firmatario abbia ragione di ritenere che una sovvenzione viene accordata o mantenuta da un altro firmatario e che detta sovvenzione causa un danno alla sua produzione nazionale, annulla o compromette vantaggi a lui derivanti
dall’Accordo generale, o causa un danno grave ai suoi interessi, detto firmatario può richiedere che si proceda a consultazioni con questo altro firmatario.

Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 3 di cui sopra deve comprendere una relazione sugli elementi di prova di cui si dispone in merito

  1. all’esistenza ed alla natura della sovvenzione in questione e
  2. al danno causato alla produzione nazionale o, quando i vantaggi vengano annullati o compromessi o vi sia grave danno, agli effetti sfavorevoli esercitati sugli interessi del firmatario che richiede l’apertura di consultazioni.

Quando una richiesta di consultazione è stata formulata ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, il firmatario, che si ritiene conceda o mantenga la sovvenzione di cui trattasi, deve avviare dette consultazioni nel più breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni è quello di precisare i fatti in questione e di pervenire ad una soluzione di comune gradimento.

Art. 13 Conciliazione, composizione delle controversie e contro-misure
autorizzate

Qualora, in caso di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 12, non intervenga una soluzione di comune gradimento entro 30 giorni 32 a decorrere dalla richiesta di consultazioni, ogni firmatario, che sia parte interessata in tali consultazioni, può deferire la questione al comitato, per conciliazione, conformemente alle disposizioni della Parte VI.

Qualora, in caso di consultazioni ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 12, non intervenga una soluzione di comune gradimento entro 60 giorni a decorrere dalla richiesta di consultazioni, ogni firmatario, che sia Parte interessata in tali consultazioni, può deferire la questione al comitato, per conciliazione, conformemente alle disposizioni della Parte VI.

Qualora una controversia, sorta nel quadro del presente accordo, non venga composta ricorrendo alla procedura di consultazioni o di conciliazione, il comitato, su richiesta, esamina la questione, conformemente alle procedure di composizione delle controversie di cui alla Parte VI.

Qualora, in seguito ad un tale esame, il comitato concluda che una sovvenzione all’esportazione è accordata incompatibilmente alle disposizioni del presente accordo, o che una sovvenzione è accordata o mantenuta in maniera tale da ledere, annullare o compromettere un vantaggio o da causare un grave danno, esso rivolge alle parti raccomandazioni 33 adeguate alla soluzione del problema e, nel caso in cui dette raccomandazioni non vengano seguite, può autorizzare contro-misure appropriate, tenendo conto del grado e della natura degli effetti sfavorevoli di cui sarà accertata l’esistenza, conformemente alle relative disposizioni della Parte VI.

Parte III

Art. 14 Paesi in via di sviluppo

I firmatari riconoscono che le sovvenzioni sono parte integrante dei programmi di sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo.

Di conseguenza, il presente accordo non ostacola i paesi firmatari in via di sviluppo nell’adozione di misure e di politiche tendenti ad agevolare i rispettivi settori di produzione, compresi i settori dell’esportazione. In particolare, l’impegno, enunciato all’articolo 9, non si applica ai paesi firmatari in via di sviluppo, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5–8 di cui in appresso.

I paesi firmatari in via di sviluppo concordano che le sovvenzioni all’esportazione dei loro prodotti industriali non devono essere tali da causare un grave danno per il commercio o la produzione di un altro firmatario.

Non vi è presunzione che le sovvenzioni all’esportazione accordate dai paesi firmatari in via di sviluppo esercitano effetti sfavorevoli, ai sensi del presente accordo, per il commercio o la produzione di un altro firmatario. L’esistenza di effetti sfavorevoli deve essere dimostrata da elementi di prova positivi, per mezzo dell’analisi economica della loro incidenza sul commercio o sulla produzione di un altro firmatario.

Ogni paese firmatario in via di sviluppo deve cercare di impegnarsi 34 a ridurre o ad eliminare le sovvenzioni all’esportazione quando il ricorso a tali sovvenzioni sia incompatibile con le sue esigenze in materia di competitività e di sviluppo.

Quando un paese in via di sviluppo si sia impegnato a ridurre od eliminare le proprie sovvenzioni all’esportazione, come previsto al paragrafo 5 di cui sopra, gli altri firmatari del presente accordo non sono autorizzati a prendere contro-misure ai sensi delle disposizioni delle Parti II e VI del presente accordo per controbilanciare le sovvenzioni all’esportazione applicate da detto paese in via di sviluppo, a condizione che le sovvenzioni all’esportazione di cui trattasi siano conformi ai termini dell’impegno di cui al precedente paragrafo 5.

Per quanto riguarda le sovvenzioni diverse da quelle all’esportazione, accordate da un paese firmatario in via di sviluppo, non può essere autorizzata o presa alcuna misura ai sensi delle Parti Il e VI del presente Accordo, a meno di non accertare che la sovvenzione in questione ha l’effetto di annullare o di compromettere concessioni tariffarie od altri obblighi derivanti dall’Accordo generale in modo da spostare od ostacolare le importazioni di prodotti analoghi sul mercato del paese che l’accorda, o da causare un danno al settore produttivo nazionale nel paese importatore di un firmatario, ai sensi dell’articolo VI dell’Accordo generale così come è interpretato ed applicato dal presente accordo. I firmatari riconoscono che, nei paesi in via di sviluppo, i governi possono svolgere un ruolo importante a favore della crescita economica e dello sviluppo. L’intervento di tali governi nelle rispettive economie, per esempio per mezzo delle pratiche enumerate al paragrafo 3 dell’articolo 11, non viene di per sé considerato come una sovvenzione.

Qualora un firmatario interessato ne faccia richiesta, il comitato procede all’esame di una specifica pratica di sovvenzione all’esportazione di un paese firmatario in via di sviluppo al fine di determinare in quale misura questa pratica sia conforme agli obiettivi del presente accordo. Se un paese in via di sviluppo ha preso un impegno in conformità al paragrafo 5 del presente articolo, non è oggetto di un tale esame per tutta la durata di validità di questo impegno.

Il comitato procede, inoltre, su richiesta di un firmatario interessato, ad analoghi esami delle misure mantenute o prese da paesi firmatari sviluppati a norma del presente accordo qualora simili misure ledano gli interessi di un paese firmatario in via di sviluppo.

I firmatari riconoscono che gli obblighi del presente accordo concernenti le sovvenzioni all’esportazione di taluni prodotti primari si applicano a tutti i firmatari.

Parte IV

Art. 15 Situazioni speciali

In caso di preteso danno causato dalle importazioni provenienti da un paese contemplato nelle note e disposizioni complementari allegate all’Accordo generale (allegato 1, articolo VI, paragrafo 1, punto 2), il firmatario importatore può basare le sue procedure e le sue misure

  1. sul presente Accordo, oppure
  2. sull’Accordo relativo all’applicazione dell’Articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe e il commercio35.

È inteso che in entrambi i casi a) e b) di cui sopra, il margine di dumping o l’importo della sovvenzione in esame possono essere calcolati raffrontando il prezzo all’esportazione con:

  1. il prezzo di vendita d’un analogo prodotto di un paese diverso dal firmatario importatore o dai paesi summenzionati, o con
  2. il valore di stima36 di un analogo prodotto in un paese diverso dal firmatario importatore o dai paesi summenzionati.

Qualora né il prezzo, né il valore ricostruito, stabiliti conformemente ai commi a) o b) del paragrafo 2, forniscano una base adeguata alla determinazione del dumping o della sovvenzione, si può usare il prezzo nel paese firmatario importatore, dovutamente adattato, se necessario, per tenere conto di ragionevoli utili.

Tutti i calcoli effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 di cui sopra si basano su prezzi o su costi riferentisi ad uno stesso stadio commerciale, che è normalmente lo stadio di uscita dalla fabbrica ed ad operazioni realizzate nelle date più recenti possibili. Si tiene debito conto, in ciascun caso a seconda delle sue peculiarità, delle differenze nelle condizioni di vendita, delle differenze di tassazione e di altre differenze che si ripercuotono sulla comparabilità dei prezzi, in modo che il metodo di raffronto usato sia appropriato e ragionevole.

Parte V

Art. 16 Comitato «Sovvenzioni e misure compensative»

Viene istituito, ai sensi del presente accordo, un comitato «Sovvenzioni e misure compensative» composto da rappresentanti di ciascuno dei firmatari dello stesso accordo. Il comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte all’anno, nonché su richiesta di ogni firmatario conformemente alle relative disposizioni del presente accordo. Il comitato esercita le funzioni che gli vengono attribuite ai sensi del presente accordo o dai firmatari; esso dà ai firmatari la possibilità di aprire consultazioni su qualsiasi questione concernente il funzionamento dell’accordo o la promozione dei suoi obiettivi. Il segretariato del GATT espleta i compiti di segreteria per il comitato.

Il comitato può istituire opportuni organi sussidiari.

Nell’esercizio delle loro funzioni, il comitato e gli organi sussidiari possono consultare ogni fonte da essi ritenuta competente e richiedere informazioni. Tuttavia, prima di chiedere informazioni ad una fonte che rientri nella giurisdizione di un firmatario, il comitato o l’organo sussidiario ne informano il firmatario in questione.

Parte VI

Art. 17 Conciliazione

Nei casi in cui determinate questioni vengano deferite al comitato per conciliazione, in assenza di una soluzione reciprocamente accettata nel corso delle consultazioni a norma del presente accordo, il comitato esamina immediatamente i fatti e presta i suoi buoni uffici per incoraggiare i firmatari di cui trattasi ad elaborare una soluzione reciprocamente accettabile. 37

I firmatari devono, per tutto il periodo della conciliazione, compiere ogni sforzo al fine di pervenire ad una soluzione di comune gradimento.

Qualora la questione non venga risolta, nonostante gli sforzi di conciliazione intrapresi conformemente al paragrafo 2 di cui sopra, ogni firmatario può, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda di conciliazione, chiedere al comitato di istituire un gruppo speciale a norma dell’articolo 18 di cui in appresso.

Art. 18 Composizione delle controversie

Il comitato, su richiesta, istituisce un gruppo speciale conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 17 38 . Il gruppo speciale così istituito esamina i fatti e, alla loro luce, presenta al comitato le sue constatazioni concernenti i diritti e gli obblighi dei firmatari, Parti interessate nella controversia, derivanti dalle appropriate disposizioni dell’Accordo generale, così come sono interpretate ed applicate nel presente accordo.

Il gruppo speciale viene istituito entro 30 giorni dal deposito di una richiesta in merito 39 ed il gruppo speciale, così costituito, presenta le sue constatazioni al comitato entro 60 giorni a decorrere dal giorno della sua istituzione.

Quando viene istituito un gruppo speciale, il presidente del comitato, dopo aver ottenuto l’accordo dei firmatari interessati, propone la composizione del gruppo. I gruppi speciali sono composti di tre o cinque membri, preferibilmente funzionari statali, e la composizione dei gruppi non deve comportare ritardi nella loro costituzione. È sottinteso che i cittadini dei paesi, i cui governi 40 siano Parti interessate alla controversia, non possono essere membri del gruppo speciale chiamato a comporre tale controversia.

Per agevolare la costituzione dei gruppi speciali, il presidente del comitato tiene un elenco indicativo ufficioso di persone, appartenenti o no all’amministrazione statale, competenti in materia di relazioni commerciali, di sviluppo economico e di altre questioni relative all’Accordo generale ed al presente accordo, disposte a far parte di gruppi speciali. A tal fine, ogni firmatario viene invitato ad indicare, all’inizio di ogni anno, al presidente del comitato, il nome di una o due persone disponibili per tale compito.

I membri dei gruppi speciali svolgono le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi, né di qualsivoglia organizzazione. I governi non impartiscono loro istruzioni in merito alle questioni di cui il gruppo sia investito. I membri di un gruppo speciale vengono scelti in modo da assicurare la loro indipendenza, la presenza di persone di formazione sufficientemente diversa, nonché dotate di un largo ventaglio di esperienze.

Al fine di incoraggiare l’elaborazione tra le Parti di soluzioni reciprocamente favorevoli e raccogliere le loro osservazioni, ogni gruppo speciale sottopone, in primo luogo, alle Parti contraenti interessate la sezione descrittiva della sua relazione ed, in seguito, sottopone loro le sue conclusioni, od un compendio delle sue conclusioni, un ragionevole periodo di tempo prima di trasmetterle al comitato.

Qualora le Parti interessate in una controversia, sottoposta ad un gruppo speciale, elaborino una soluzione reciprocamente soddisfacente, i firmatari che abbiano un interesse alla questione hanno diritto a venire a conoscenza della soluzione od a ricevere adeguate informazioni al riguardo ed il gruppo speciale presenta al comitato una nota contenente, a grandi linee, la soluzione alla quale le Parti sono giunte.

Quando le Parti di una controversia non sono giunte ad una soluzione soddisfacente, i gruppi speciali presentano al comitato una relazione scritta che espone le loro constatazioni sulle questioni di fatto e sull’applicazione delle relative disposizioni dell’Accordo generale, così come sono interpretate ed applicate dal presente accordo, nonché sulle ragioni ed i fondamenti di tali constatazioni.

Il comitato esamina la relazione del gruppo speciale nel più breve tempo possibile, e può, tenendo conto delle constatazioni riprese nella relazione, avanzare raccomandazioni alle Parti al fine di risolvere la controversia. Qualora le raccomandazioni del comitato non vengano seguite in un ragionevole periodo di tempo, il comitato può autorizzare l’adozione di contro-misure appropriate (compreso il ritiro delle concessioni o degli obblighi derivanti dall’Accordo generale), tenendo conto della natura e dell’importanza dell’effetto sfavorevole di cui sia stata accertata l’esistenza. Le raccomandazioni del comitato vengono presentate alle Parti entro 30 giorni dalla data di ricezione della relazione del gruppo speciale.

Parte VII

Art. 19 Disposizioni finali

Non può essere adottata alcuna particolare misura contro una sovvenzione accordata da un altro firmatario, se non conformemente alle disposizioni dell’Accordo generale, cosi come è interpretato dal presente accordo. 41

Accettazione ed adesione
  1. a) Il presente accordo rimane aperto per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che sono Parti contraenti del GATT e della Comunità economica europea.
  2. Il presente accordo rimane aperto per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che hanno aderito provvisoriamente al GATT, a condizioni le quali, per quanto riguarda l’effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente accordo, tengono conto dei diritti e degli obblighi posti in essere dagli strumenti della loro provvisoria adesione.
  3. Il presente accordo rimane aperto all’adesione di qualsiasi altro governo, con il quale i firmatari del presente accordo dovranno concordare le condizioni di effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall’accordo stesso. Ai fini dell’adesione deve essere depositato presso il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT uno strumento apposito che enunci le condizioni in tal modo concordate.
  4. Per l’accettazione si applica l’Articolo XXVI paragrafo 5 a) e b) dell’Accordo generale.
Riserve

Non sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri firmatari di detto accordo.

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1980 per i governi 42 che lo hanno accettato o che vi hanno aderito entro tale data. Per gli altri governi esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro accettazione od adesione.

Legislazione nazionale
  1. a) Ogni governo che accetta il presente accordo o che vi aderisca, adotta ogni misura necessaria, di carattere generale o particolare per armonizzare, al più tardi alla data di entrata in vigore di detto accordo e per quanto quest’ultimo lo concerne, le proprie leggi, i propri regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso accordo, entro i limiti delle loro applicabilità al firmatario in questione.
  2. Ogni firmatario del presente accordo informa il comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle sue leggi ed ai suoi regolamenti in relazione con le disposizioni del presente accordo, nonché all’applicazione di tali leggi e regolamenti.
Esame

Il comitato procede ogni anno ad un esame dell’attuazione e del funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Esso informa annualmente le Parti contraenti del GATT in merito ai fatti verificatisi durante il periodo coperto da tale esame. 43

Emendamenti

I firmatari possono modificare il presente accordo, tra l’altro in funzione
dell’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle Parti, conformemente alle procedure stabilite dal comitato, entrano in vigore per ogni parte, soltanto quando questa li ha accettati.

Recesso

Ogni firmatario può recedere dal presente accordo. Il recesso ha effetto allo scadere di un periodo di sessanta giorni dalla data in cui il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT ne ha ricevuto notifica per iscritto. Dal momento del ricevimento di detta notifica, ogni firmatario del presente accordo può richiedere l’immediata riunione del comitato.

Mancata applicazione del presente accordo tra determinati firmatari

Il presente accordo non si applica tra due firmatari, qualora l’uno o l’altro di questi firmatari, al momento della sua accettazione o della sua adesione, non acconsenta ad una tale applicazione.

Allegato

L’allegato è parte integrante del presente accordo.

Segretariato

Il segretariato del GATT espleta i compiti di segreteria per il presente accordo.

Deposito

Il presente accordo viene depositato presso il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT, che trasmette senza indugio a ciascun firmatario ed a ciascuna Parte contraente del GATT, una copia certificata conforme dell’accordo e di ogni emendamento che vi è apportato in conformità al paragrafo 7, nonché una notifica di ogni accettazione od adesione conformemente al paragrafo 2 o di ogni recesso conformemente al paragrafo 8.

Registrazione

Il presente accordo viene registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra il dodici aprile millenovecentosettantanove, in unica copia, nelle lingue francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Allegato

Elenco esemplificativo di sovvenzioni all’esportazione

  1. Concessione da parte dello Stato di sovvenzioni dirette ad industrie od a settori produttivi in funzione delle loro esportazioni.
  2. Sistemi di ritenzione di divise od altre analoghe pratiche implicanti la concessione di un premio all’esportazione.
  3. Tariffe di trasporto interno e di nolo per spedizioni all’esportazione assicurate od ordinate a condizioni più favorevoli che per le spedizioni interne.
  4. Fornitura da parte dello Stato o da parte di organismi statali di prodotti o di servizi importati o di origine nazionale destinati alla produzione di merci esportate, a condizioni più favorevoli della fornitura di prodotti o di servizi analoghi, o direttamente concorrenti, destinati alla produzione di merci per il consumo interno qualora (nel caso di prodotti) queste condizioni siano più favorevoli di quelle di cui possono beneficiare commercialmente i suoi esportatori sui mercati mondiali.
  5. Esenzione, esonero o rinvio, totale o parziale di imposte dirette1 o di contributi di sicurezza sociale versati o dovuti da imprese industriali o commerciali2, che siano loro concessi a titolo specifico di esportazione.
  6. Detrazioni speciali direttamente connesse all’esportazione od ai risultati ottenuti all’esportazione, oltre a quelle concesse per i prodotti destinati al consumo interno nel calcolo delle basi alle quali si applicano le imposte dirette.
  7. Esenzione od esonero, per quanto concerne la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, da imposte indirette1), superiore a quelli previsti per la produzione e la distribuzione di prodotti analoghi, quando questi siano venduti per il consumo interno.
  8. Esenzione, esonero o rinvio delle imposte indirette a cascata percepite a stadi anteriori1, sui beni od i servizi usati per la produzione di merci esportate, superiori all’esenzione, all’esonero od al rinvio delle imposte indirette a cascata analogamente percepite a stadi anteriori su beni o servizi utilizzati per la produzione di analoghe merci vendute per il consumo interno; tuttavia, l’esenzione, l’esonero od il rinvio delle imposte indirette a cascata percepite a stadi anteriori potranno essere accordati per le merci esportate anche quando non lo siano per analoghe merci vendute per il consumo interno, qualora le imposte indirette a cascata percepite a stadi anteriori colpiscano prodotti fisicamente incorporati (tenuto conto del calo normale) nel prodotto esportato.3
  9. Esonero o «drawback» di imposizioni all’importazione1, superiori a quelle percepite sui prodotti importati fisicamente incorporati (tenuto conto del calo normale) nel prodotto esportato; tuttavia, in casi particolari, una ditta potrà utilizzare, come prodotti sostitutivi, prodotti del mercato interno in quantità uguale a quella dei prodotti importati, e di qualità e caratteristiche identiche, al fine di beneficiare di questa disposizione qualora l’importazione e le corrispondenti operazioni d’esportazione si effettuino entro un ragionevole lasso di tempo che normalmente non supererà i due anni.
  10. Istituzione da parte dello Stato (o da parte di organismi specializzati controllati dallo Stato) di programmi di garanzia di credito all’esportazione o d’assicurazione, di programmi d’assicurazione o di garanzie contro l’aumento dei prezzi dei prodotti esportati4 o di programmi contro i rischi di cambio a tassi di premi che sono manifestamente insufficienti per coprire, a lunga scadenza, le spese e le perdite d’esecuzione di detti programmi.5
  11. Concessione da parte dello Stato (o da parte di organismi specializzati controllati dallo Stato e/o agenti sotto la sua autorità) di crediti agli esportatori a tassi inferiori a quelli che essi devono pagare per procurarsi fondi da utilizzare a tal fine, od assunzione totale o parziale degli oneri sostenuti, a condizione che questi ultimi servano ad assicurare un sostanziale vantaggio sul piano delle condizioni di credito all’esportazione.
  12. Tuttavia, qualora un firmatario fosse parte contraente di un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all’esportazione, sottoscritti da almeno 12 firmatari originari6 del presente Accordo entro il 1° gennaio 1979 (o qualora detti firmatari originari avessero adottato un impegno successivo) o qualora, nella pratica, un firmatario applicasse le disposizioni di detto impegno concernenti i tassi di interesse, una pratica seguita in materia di credito all’esportazione conformemente a queste disposizioni non sarà considerata come una sovvenzione all’esportazione vietata dal presente Accordo.
  13. Ogni altra imputazione al bilancio dello Stato di un sussidio all’esportazione, ai sensi dell’articolo XVI dell’Accordo generale.

Note

1

Ai fini del presente accordo:

L’espressione «imposte dirette» designa le imposte sulle retribuzioni, sugli utili, sugli interessi, sugli affitti, sui canoni e su ogni altra forma di reddito, nonché le imposte sulla proprietà immobiliare.

L’espressione «imposizioni all’importazione» designa i dazi doganali, gli altri dazi e le altre imposizioni fiscali non enumerate altrove nella presente nota, che vengono percepiti all’importazione.

L’espressione «imposte indirette» designa le tasse sulle vendite, le accise, le tasse sulla cifra d’affari e le tasse sul valore aggiunto, le imposte sulle concessioni, le tasse di bollo, le tasse sui trasferimenti, le imposte sulle riserve e l’attrezzatura e le compensazioni
fiscali alla frontiera, nonché qualsiasi tassa diversa dalle imposte dirette e dalle
imposizioni all’importazione.

Le imposte indirette «percepite a stadi anteriori» sono imposte percepite su beni o servizi utilizzati direttamente od indirettamente nella fabbricazione del prodotto.

Le imposte indirette «a cascata» sono imposte, scaglionate su stadi multipli, percepite quando non esistano meccanismi di credito ulteriore d’imposta per i casi in cui i beni od i servizi imponibili ad un certo stadio della produzione siano utilizzati ad uno stadio di produzione successivo.

L’«esonero» dalle imposte include le restituzioni od il rimborso d’imposte.

2

I firmatari riconoscono che il rinvio non costituisce necessariamente una sovvenzione all’esportazione quando, ad esempio, vengano percepiti adeguati interessi. I firmatari
riconoscono inoltre che nessuna disposizione del presente testo pregiudica le modalità
secondo le quali le Parti contraenti delibereranno sui problemi specifici sollevati nel documento del GATT L/4422.

I firmatari riaffermano il principio secondo il quale i prezzi dei prodotti nelle transazioni tra imprese esportatrici ed acquirenti stranieri, che esse controllano o che sono soggetti ad uno stesso controllo, dovrebbero, ai fini fiscali, essere i prezzi praticati tra imprese
indipendenti che agiscono in condizioni di libera concorrenza. Ogni firmatario potrà richiamare l’attenzione di un altro firmatario sulle pratiche amministrative o su altre pratiche che possono contravvenire a tale principio e che si traducono in un’importante economia di imposte dirette nelle transazioni all’esportazione. In tali circostanze,
i firmatari cercheranno, normalmente, di comporre le loro controversie, ricorrendo alle vie aperte loro dalle convenzioni bilaterali in vigore in materia d’imposizione od ad altri particolari meccanismi internazionali, fatti salvi i diritti e gli obblighi che derivano per i firmatari dall’Accordo generale, compreso il diritto di consultazione istituito nella frase precedente.

Il paragrafo e) non intende limitare la possibilità di un firmatario di adottare misure atte ad evitare la doppia imposizione di redditi di fonte straniera percepiti dalle sue imprese o dalle imprese di un altro firmatario.

Qualora esistano misure incompatibili con le disposizioni del paragrafo e), e qualora
rilevanti difficoltà d’ordine pratico impediscano al firmatario interessato di conformare rapidamente dette misure con l’accordo, il firmatario interessato dovrà, fatti salvi i diritti che derivano per gli altri firmatari dall’Accordo generale o dal presente accordo,
esaminare i metodi che permettano di conformare dette misure con l’accordo, in un ragionevole periodo di tempo.

Al riguardo, la Comunità economica europea ha dichiarato che l’Irlanda si propone di porre fine, entro il 1° gennaio 1981, al suo sistema di misure fiscali preferenziali,
concernente le esportazioni, istituito ai sensi della legge del 1976 sull’imposta sulle società (Corporation Tax Act), pur continuando ad onorare gli impegni, che costituiscono obblighi dal punto di vista legale, da essa contratti durante il periodo di validità di detto sistema.

3

Il paragrafo h) non si applica ai sistemi di tassa sul valore aggiunto e alle compensazioni fiscali alla frontiera che ne fanno le veci; il problema dell’eccessivo esonero delle tasse sul valore aggiunto è disciplinato esclusivamente dal paragrafo g).

4

I firmatari hanno convenuto che nessuna delle disposizioni del presente paragrafo
pregiudicherà od influenzerà le deliberazioni del gruppo d’esperti istituito dal Consiglio del GATT il 6 giugno 1978 (C/M/126).

5

Per valutare l’adeguamento, a lunga scadenza, dei tassi di premi, delle spese e delle
perdite dei programmi di assicurazione, si dovrà, in linea di massima, tener conto
unicamente dei contratti conclusi dopo la data d’entrata in vigore del presente accordo.

6

L’espressione «firmatario originario del presente Accordo» designa ogni firmatario che aderisce all’accordo ad referendum entro il 31 maggio 1979.