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Scambi di lettere del 12 aprile 1979
tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America

RU 1979 2604

(Stato 12 aprile 1979)

Traduzione 1

Delegazione svizzera

Berna, 12 aprile 1979

Signor Ambasciatore

Alonzo L. McDonald

Capo della Delegazione

degli Stati Uniti ai Negoziati

commerciali multilaterali

Signor Ambasciatore,

Mi onoro di dichiararle ricevuta la Sua lettera di oggi, del seguente tenore:

  1. «Mi riferisco ai negoziati bilaterali intrapresi fra gli Stati Uniti e la Svizzera nel quadro del Tokyo‑Round e mi pregio di confermarle l’intesa raggiunta in data odierna concernente l’Accordo sul formaggio2 concluso fra i nostri due paesi. 1.Le 6500 tonnellate metriche (TM) di formaggio attribuite alla Svizzera a titolo del contingente doganale si ripartiscono come segue3*:

950.10 B

Formaggio del tipo Emmental

3630 TM

950.10 C

Gruyère, in forme

1450 TM

950.10 D

Altri, n.d.a

1420 TM

  1. In linea di massima, i contingenti summenzionati devono essere importati dalla Svizzera. Se un importatore può tuttavia dimostrare che non gli è possibile ricevere dalla Svizzera la quota del contingente che gli è stata attribuita e che la Svizzera, dopo essere stata consultata, non è in grado di provare la capacità di fornire il formaggio in questione, il contingente potrà essere assegnato ad un altro fornitore. Per tale nuova attribuzione occorre tuttavia una reciproca intesa fra le autorità americane e quelle svizzere.
  2. Le parti contraenti hanno convenuto che il rilascio di licenze d’importazione ad importatori abituali o nuovi non dovrebbero compromettere l’utilizzazione globale del contingente. Da parte americana ci si sforzerà affinché nulla sia tralasciato nell’intento di poter utilizzare interamente il contingente svizzero.
  3. Il livello dei prezzi di riferimento applicati all’importazione del formaggio corrisponde ai prezzi all’ingrosso validi in talune città selezionate degli Stati Uniti per dei formaggi comparabili. Non sarà preso provvedimento alcuno qualora i prezzi all’importazione dovessero essere più alti. In base ai colloqui che abbiamo avuto nel marzo 1979 a Washington, le autorità svizzere non hanno l’intenzione di sovvenzionare le esportazioni onde permettere di vendere la merce ad un prezzo inferiore a quello summenzionato».

Le confermo che le autorità svizzere non hanno l’intenzione di sovvenzionare le esportazioni allo scopo di permettere di vendere la merce ad un prezzo inferiore a quello summenzionato, conformemente al paragrafo 4 della lettera di cui sopra.

Gradisca, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Arthur Dunkel

Ambasciatore

Delegazione svizzera

Berna, 11 luglio 1979

Signor Ministro

W.E. Culbert

Capo aggiunto della Delegazione

degli Stati Uniti al Negoziati

commerciali multilaterali

Signor Ministro,

Mi pregio notificarle ricevuta la Sua lettera di ieri del seguente tenore:

  1. «A seguito dei nostri colloqui, nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali, vertenti sulle esigenze della tavola 7, sottoparte 2 E nota 4 della tariffa doganale, in cui si tratta della punzonatura degli orologi, mi si comunica che attualmente le autorità doganali statunitensi accettano all’importazione movimenti, casse e quadranti sui quali l’iscrizione dei richiesti dati è fatta mediante procedimento elettrolitico, semprechè risulti indelebile.
  2. Tale prassi sarà mantenuta anche in avvenire.»

Gradisca, signor Ministro, l’assicurazione della mia alta considerazione.

B. Eberhard

Capo aggiunto
della Delegazione svizzera
ai Negoziati commerciali multilaterali

Delegazione svizzera

Berna, 13 luglio 1979

Signor Ministro

W.E. Culbert

Capo aggiunto della Delegazione

degli Stati Uniti al Negoziati

commerciali multilaterali

Signor Ministro,

Mi pregio di confermar ricevuta la Sua lettera dell’11 luglio 1979, del seguente tenore:

  1. «Le nostre Delegazioni hanno discusso reiteratamente sulla conversione dei dazi per le sostanze chimiche del tipo benzenico, nella prospettiva del passaggio degli Stati Uniti del presente sistema dell’«American Selling Price» di determinazione del valore in dogana alle nuove basi valutative applicabili allorché l’Accordo attuativo dell’articolo VII dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, del 12 aprile 19794, sarà entrato per essi in vigore.
  2. Giusta i disposti della Nota 4, nella Parte 1 della Tavola 4 della Lista XX allegata al Protocollo di Ginevra (1979)5, la sua Delegazione ci ha sottoposto, queste ultime settimane, una Lista dei prodotti chimici che, secondo essa, vennero importati negli Stati Uniti sotto il regime doganale dei prodotti «non competitivi» e che, nella nuova nomenclatura della Lista XX, verrebbero nondimeno classificati nelle voci collettive sottoposte ai dazi superiori applicabili ai prodotti «competitivi».
  3. Questa Lista è attualmente sottoposta ad attento esame in Washington. Le mie Autorità le forniranno, in una risposta particolareggiata, i risultati della loro analisi per ogni prodotto elencato; esse sono inoltre disposte a discutere i risultati del loro esame prima che una decisione definitiva su questi prodotti venga presa, conformemente alla procedura prospettata nella Nota della Lista XX testé citata.
  4. Circa la Sua specifica domanda, posso dirle inoltre che la procedura prospettata nella Nota è applicabile a tutte le voci collettive della Tavola 4, Parte 1, Sottoparti B e C della Lista XX, comprese le voci 410.22, 406.09 e 408.20».

Gradisca, signor Ministro, l’assicurazione della mia distinta considerazione.

B. Eberhard

Capo aggiunto
della Delegazione svizzera
ai Negoziati commerciali multilaterali

Delegazione degli Stati Uniti

Ginevra, 12 aprile 1979

ai Negoziati commerciali

multilaterali

Signor Ambasciatore

Arthur Dunkel

Capo della Delegazione svizzera

ai Negoziati commerciali multilaterali

Signor Ambasciatore,

Con la presente dichiaro ricevuta la Sua lettera dell’11 aprile 1979 del seguente tenore:

  1. «Con riferimento ai negoziati doganali bilaterali condotti, tra Stati Uniti e Svizzera, nel quadro del Tokyo-Round, mi pregio di confermare che il tasso del dazio svizzero applicato alle voci6 sottoelencate concernenti i veicoli a motore e i loro pezzi staccati, sarà ridotto come segue:

Fr.

8406.20

100.–

.22

80.–

8702.10

63.–

.12

65.–

.14

81.–

.16

96.–

.20

63.–

.21

65.–

.22

81.–

.24

96.–

.26

34.–

.28

96.–

8705.12

80.–

8706.20

80.–

.26

20.–

.34

80.–

  1. La Svizzera intende abolire completamente i dazi su queste voci per sostituirti con un’imposta interna non discriminatoria. Ci si può aspettare che tale modifica intervenga nel corso della durata applicativa del Tokyo‑Round».

Gradisca, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Alonzo L. McDonald
Ambasciatore