Preambolo
La Repubblica d’Islanda,
il Principato del Liechtenstein,
il Regno di Norvegia e
la Confederazione Svizzera,
(denominati qui di seguito «gli Stati dell’AELS»)
e
I Governi degli Emirati Arabi Uniti,
il Regno del Bahrain,
il Regno dell’Arabia Saudita,
il Sultanato dell’Oman,
lo Stato del Qatar e
lo Stato del Kuwait
(denominati qui di seguito congiuntamente «il CCG» o individualmente «gli Stati membri del CCG»);
qui di seguito ogni Stato dell’AELS e ogni Stato membro del CCG è denominato «una Parte» e collettivamente «le Parti»,
riconoscendo l’amicizia di lunga data e i forti legami economici e politici tra gli Stati membri del CCG e gli Stati dell’AELS, in particolare la dichiarazione di cooperazione firmata a Bruxelles il 23 maggio 2000, e desiderosi di rafforzare questi legami mediante l’istituzione di una zona di libero scambio e instaurando a tal fine rapporti stretti e duraturi;
riaffermando la loro adesione ai principi sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
decisi a promuovere e rafforzare il sistema di scambi multilaterale, istituito dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in maniera tale da promuovere la cooperazione regionale e internazionale e da contribuire allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale;
consapevoli che i rapidi e dinamici mutamenti del contesto globale determinati dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico presentano numerose sfide economiche e strategiche, nonché opportunità per le Parti;
determinati a sviluppare e potenziare le loro relazioni economiche e commerciali mediante la liberalizzazione e l’espansione degli scambi di beni e servizi nel loro comune interesse e per trarne reciproco vantaggio;
risoluti a mantenere un ambiente stabile e sicuro per gli investimenti;
decisi a promuovere la creatività e l’innovazione mediante la protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
con l’obiettivo di creare nuovi impieghi, migliorare le condizioni di salute, di lavoro e il livello di vita e garantire un incremento marcato e costante del reddito reale nei rispettivi territori mediante l’espansione dei flussi commerciali e degli investimenti;
riaffermando il loro impegno per lo sviluppo economico e sociale basato sui principi stabiliti nelle relative convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);
riconoscendo le differenze dei livelli di sviluppo e capacità tra le Parti;
riconoscendo la necessità di accrescere la competitività nei loro mercati;
intenzionati a preservare e tutelare l’ambiente in sintonia con il principio dello sviluppo sostenibile;
convinti che l’istituzione di una zona di libero scambio porterà ad un clima più propizio alla promozione e allo sviluppo di relazioni economiche e commerciali tra le Parti;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere
il seguente Accordo di libero scambio (qui di seguito denominato
«presente Accordo»):
Fatto a Hamar, il 22 giugno 2009, che corrisponde al 29 jumada II dell’anno islamico 1430, in quattro esemplari originali, due dei quali in lingua inglese, considerati autentici, e due in lingua araba. Una versione inglese e una araba sono depositate presso il Governo di Norvegia e una versione inglese e una araba presso il Segretariato del CCG. Il Depositario trasmette copie certificate a tutte le Parti.
Per ragioni di maggior chiarezza, le Parti contraenti confermano i seguenti punti d’intesa comuni e attestano che tali punti d’intesa costituiscono parte integrante dell’Accordo.
Ad art. 3.3 lett. (e) (i)
Una condizione necessaria affinché una persona giuridica possa qualificarsi come «persona giuridica di una Parte» secondo l’articolo 3.3 lettera (e) (i), è quella di essere stata costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale Parte. Le persone giuridiche che non soddisfano questa condizione non sono coperte dalla definizione fornita alla lettera (e) (i), anche se soddisfano altri criteri di tale paragrafo. Ciò significa, ad esempio, che una filiale ubicata in una non Parte di un’impresa costituita nel territorio di una Parte non rientra nella suddetta definizione.
Un’ulteriore condizione necessaria ai sensi della lettera (e) (i) è l’«esercizio di un’attività commerciale sostanziale». Una persona giuridica può soddisfare tale condizione esercitando attività commerciali nel territorio di una qualsiasi Parte contraente. Essa può pure soddisfare tale condizione esercitando attività commerciali nel territorio di uno Stato membro dell’OMC che non è parte dell’Accordo, qualora tale persona giuridica sia posseduta o controllata da persone di un’altra Parte ai sensi della lettera (i) (A), vale a dire se è «costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione dell’altra Parte» e se «svolge un’attività commerciale sostanziale nel territorio di qualsiasi Parte.»
Nulla di quanto fissato nell’articolo 3.3 lettera (e) (i) incide sulle disposizioni dell’Accordo relative alle licenze.
Ad art. 3.10Nessuna disposizione del capitolo 3 incide sulle regolamentazioni, i requisiti e le procedure in materia di visti, compresi i requisiti indispensabili per il loro rilascio, in particolare per quanto riguarda le persone fisiche che non sono cittadini di una Parte contraente. Nulla di quanto fissato nel capitolo 3, in particolare nell’articolo 2 dell’allegato X, costringe le Parti ad addurre i motivi per il rifiuto di un visto.In fede di che,i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo d’intesa.Fatto a Hamar il 22 giugno 2009, che corrisponde al 29 jumada II dell’anno islamico 1430, in due esemplari originali in lingua inglese, di cui uno è depositato presso il Governo di Norvegia e l’altro presso il Segretariato del CCG. Il depositario trasmette copie certificate a tutte le Parti contraenti.(Seguono le firme)Scambio di note del 22 giugno 2009
concernente il settore energetico degli Emirati Arabi UnitiEntrato in vigore il 1° luglio 2014Sylvia Brustad
Ministro del commercio e
dell’industria
Presidente del Consiglio ministeriale dell’AELS
Ministero del commercio e
dell’industria Hamar, 22 giugno 2009 S.E. Sheikha Lubna Bint Khalid Al Qasimi Ministro del Commercio estero
Emirati Arabi Uniti HamarSua Eccellenza,in nome dei Governi della Repubblica di Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione Svizzera (qui di seguito denominati «gli Stati dell’AELS»), ho l’onore di confermarle il ricevimento della sua nota odierna, che recita:«In riferimento all’Accordo di libero scambio (qui di seguito denominato «l’Accordo», allegati compresi) siglato tra il Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo («CCG») e gli Stati dell’AELS («gli Stati dell’AELS»), gli Emirati Arabi Uniti («gli EAU») confermano la seguente intesa:Gli EAU sono uno Stato federale sovrano costituito da sette Emirati membri («gli Emirati membri») e, conformemente alla loro Costituzione, ognuno degli Emirati membri conserva la piena sovranità, diritti sovrani e giurisdizione esclusiva per quanto riguarda le proprie risorse e ricchezze naturali, di cui il settore delle risorse energetiche costituisce l’oggetto della presente nota. Ai fini della presente nota, il termine «settore delle risorse energetiche» si riferisce a tutti gli idrocarburi quali l’olio, il gas e i condensati, i derivati e i loro sottoprodotti primari, relativamente alla proprietà, la gestione, l’esplorazione, lo sviluppo e la produzione, lo sfruttamento (compresa la gestione dei giacimenti), il trasporto, lo stoccaggio, la raffinazione e il trattamento, nonché la distribuzione, fino a comprendere la rivendita al dettaglio.In considerazione di quanto precede, l’Accordo non conferisce alcun diritto agli Stati dell’AELS né genera alcun obbligo per gli EAU, o per uno degli Emirati membri, che riguardi il settore delle risorse energetiche. Di conseguenza, il settore delle risorse energetiche è escluso da ogni aspetto e disposizione dell’Accordo, compresi gli obblighi derivanti dalla composizione delle controversie e dalle relative procedure. Qualsiasi questione inerente al settore delle risorse energetiche di qualsiasi Emirato membro rientra nella giurisdizione di tale membro e qualsiasi risoluzione o decisione di un Emirato membro ad opera delle sue autorità competenti («le autorità competenti») relativa al settore delle risorse energetiche e soggetta alla giurisdizione di tale membro, è definitiva, vincolante e non può essere né riesaminata né contestata.Nel caso in cui, dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, gli EAU dovessero accordare a uno Stato terzo, d’intesa con le autorità competenti degli Emirati membri e in virtù di un accordo di libero scambio, diritti non contemplati dalla presente nota relativi al settore delle risorse energetiche, tali diritti saranno accordati anche agli Stati dell’AELS.Nonostante quanto precede, nell’eventualità di una differenza d’interpretazione o di applicazione del campo di applicazione della presente nota, gli EAU e gli Stati dell’AELS s’impegnano a ricorrere a procedure di consultazione e mediazione. La mediazione si svolge su richiesta di una Parte della presente nota. Le disposizioni relative alle consultazioni e alle mediazioni sancite nel capitolo 8 dell’Accordo (Composizione delle controversie), negli articoli 8.3 (Consultazioni) e 8.2 (Buoni uffici, conciliazione e mediazione) si applicano mutatis mutandis(ove per «Parti» sono intesi unicamente gli EAU e gli Stati dell’AELS), escluse le disposizioni relative all’arbitrato. Se gli EAU e gli Stati dell’AELS non raggiungono una soluzione consensuale entro 60 giorni dal ricorso alla mediazione o se gli EAU non si conformano alla soluzione consensuale entro i termini convenuti, l’unica contromisura adottabile dagli Stati dell’AELS consiste nel sospendere determinati benefici, concessi in virtù dell’Accordo, proporzionatamente agli effetti commerciali negativi che la misura in questione arreca o minaccia di arrecare. Inoltre, gli Stati dell’AELS sono tenuti a revocare i loro provvedimenti compensativi nella misura in cui la pratica degli EAU ritenuta arbitraria cessa di essere applicata. La procedura summenzionata si applica anche nel caso in cui insorga una controversia sulla proporzionalità delle misure compensative adottate dagli Stati dell’AELS, nel qual caso anche gli EAU avrebbero il diritto di sospendere determinati benefici in modo proporzionale.Gli EAU e gli Stati dell’AELS concordano inoltre che la presente nota costituisce parte integrante dell’Accordo e che, nell’improbabile eventualità di un’incompatibilità tra di essa e le disposizioni dell’Accordo, la nota prevale limitatamente a tale incompatibilità. Onde evitare dubbi, nulla di quanto formulato nella presente nota pregiudica gli impegni contratti dagli EAU nell’ambito dell’Accordo su attività conferite al Governo federale degli EAU dalla Costituzione degli EAU.»Ho l’onore di confermarle, in nome dei Governi degli Stati dell’AELS, che gli Stati dell’AELS condividono l’intesa espressa nella Sua nota e che tale nota, unitamente alla mia nota di risposta, costituiscono parte integrante dell’Accordo.Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.Sylvia BrustadScambio di note del 22 giugno 2009
concernente gli investimentiEntrato in vigore il 1° luglio 2014Sylvia Brustad Ministro del commercio e
dell’industria
Presidente del Consiglio ministeriale dell’AELS
Ministero del commercio e
dell’industria Hamar, 22 giugno 2009 S.E. Yusuf Bin Alawi Bin Abdullah Ministro degli affari esteri
del Sultanato dell’Oman
Presidente del Consiglio ministeriale
del Consiglio di cooperazione degli Stati
Arabi del Golfo S.E. Abdulrahman Bin Hamad Al-Attiyah
Segretario generale del Consiglio
di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo HamarVostre Eccellenze,in nome dei Governi della Repubblica di Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione Svizzera (qui di seguito denominati «gli Stati dell’AELS»), ho l’onore di confermarvi il ricevimento della Vostra nota odierna, che recita:«Gli Stati dell’AELS e gli Stati membri del CCG hanno convenuto di riprendere i negoziati per l’accesso al mercato in materia di insediamenti di imprese in settori non relativi ai servizi, esclusi gli investimenti di portafoglio, entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio concluso il 22 giugno 2009, che corrisponde al 29 jumada II dell’anno islamico 1430, (qui di seguito denominato Accordo di libero scambio).I negoziati si baseranno sui progressi conseguiti in questo campo nel corso delle trattative relative all’Accordo di libero scambio e saranno condotti sotto gli auspici del Comitato misto, conformemente all’articolo 7.1 di tale Accordo.L’intesa esposta nella presente nota viene considerata parte integrante dell’Accordo di libero scambio.»Ho l’onore di confermarvi, in nome dei Governi degli Stati dell’AELS, che gli Stati dell’AELS condividono l’intesa espressa nella Vostra nota e che tale nota, unitamente alla mia nota di risposta, costituisce parte integrante dell’Accordo.Vogliate gradire, vostre Eccellenze, i sensi della mia più alta considerazione.Sylvia Brustad