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0.632.315.631.11

Accordo agricolo
tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico

RU 2003 2298; FF 20011611

Traduzione1

Concluso il 27 novembre 2000

Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 20012

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 20 giugno 2001

Entrato in vigore il 1° luglio 2001

(Stato 1° settembre 2012)

Art. 1

Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e gli Stati Uniti del Messico (di seguito denominati «il Messico») completa l’Accordo di libero scambio firmato dal Messico e dagli Stati dell’AELS il 27 novembre 2000 3 , in particolare in relazione con l’articolo 4 (campo d’applicazione).

Art. 2

Il Messico accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell’Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Messico figuranti nell’Appendice II.

Art. 3

Le regole d’origine, le procedure di esame delle prove dell’origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell’Appendice III.

Art. 4

Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un’eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli.

Art. 5

Le disposizioni degli articoli 6 (Dazi doganali, paragrafi 4 e 5), 7 (Restrizioni all’importazione e all’esportazione), 8 (Trattamento nazionale per quanto riguarda l’imposizione e la normativa interne), 9 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 10 (Regolamenti tecnici), 12 (Imprese commerciali del settore pubblico), 13 (Misure antidumping) , 14 (Misure di salvaguardia), 15 (Clausola di penuria), 16 (Problemi a livello della bilancia dei pagamenti), 17 (Deroghe generali), 18 (Deroghe per ragioni di sicurezza) dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico 4 sono applicabili anche ai prodotti oggetto del presente Accordo.

Art. 6

Le Parti contraenti non accordano alcuna sovvenzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura 5 nei loro scambi bilaterali di prodotti oggetto di concessioni doganali conformemente all’articolo 2.

Le Parti contraenti si forniscono reciprocamente, in modo trasparente e rapido, le informazioni che permettono loro di sorvegliare che le disposizioni del paragrafo 1 siano rispettate.

Art. 7

Se una delle Parti contraenti introduce o reintroduce una sovvenzione all’esportazione per un prodotto oggetto di una concessione tariffaria ai sensi dell’articolo 2 negli scambi con l’altra Parte contraente, quest’ultima può aumentare i dazi doganali su queste importazioni fino a concorrenza del tasso applicabile in quel momento, in virtù della clausola della nazione più favorita.

Art. 8

Per i prodotti agricoli che non figurano nelle Appendici I e II le Parti contraenti riaffermano i loro diritti e obblighi relativi alle concessioni di accesso al mercato e agli impegni in materia di sovvenzioni all’esportazione presi in virtù dell’Accordo dell’OMC 6 sull’agricoltura.

Art. 9

I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dagli impegni presi in materia di sostegno interno sono retti dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura 7 .

Art. 10

Le disposizioni relative al riconoscimento reciproco e alla protezione delle denominazioni delle bevande spiritose tra il Messico e la Svizzera sono contenute nell’Appendice IV.

Art. 11

Le disposizioni del titolo VIII dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico 8 relative alla composizione delle controversie sono applicabili, per gli obiettivi del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 12

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 9 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 13

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o autorizzazione.

Entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico 10 .

È applicabile provvisoriamente fatta salva l’applicazione dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico.

Art. 14

Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico 11 .

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Città del Messico, il 27 novembre 2000, in due esemplari originali in inglese e spagnolo, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per gli
Stati Uniti del Messico:

Pascal Couchepin

Herminio Blanco Mendoza

Appendice I

1. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico sopprime tutti i dazi all’importazione percepiti sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 1.

2. I dazi all’importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 2 sono soppressi come segue:

  1. all’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75 per cento del dazio di base;
  2. un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50 per cento del dazio di base;
  3. due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25 per cento del dazio di base;
  4. tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.

3. I dazi all’importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 3 sono soppressi come segue:

  1. all’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti all’89 per cento del dazio di base;
  2. un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 78 per cento del dazio di base;
  3. due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67 per cento del dazio di base;
  4. tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 56 per cento del dazio di base;
  5. quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 45 per cento del dazio di base;
  6. cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 34 per cento del dazio di base;
  7. sei anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 23 per cento del dazio di base;
  8. sette anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12 per cento del dazio di base;
  9. otto anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.

4. I dazi all’importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 4 sono soppressi come segue:

  1. tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti all’87 per cento del dazio di base;
  2. quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75 per cento del dazio di base;
  3. cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 62 per cento del dazio di base;
  4. sei anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50 per cento del dazio di base;
  5. sette anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 37 per cento del dazio di base;
  6. otto anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25 per cento del dazio di base;
  7. nove anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12 per cento del dazio di base;
  8. dieci anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.

5. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 1704.1001, originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 5, a un tasso preferenziale non superiore al 16 per cento ad valorem , più 0,39586 USD per kg di tenore in zucchero.

6. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 2009.8001xx «succo di altri frutti o legumi, eccetto il succo di pera», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 70 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell’importazione di detti prodotti.

7. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 2009.9001xx «miscele di succhi di legumi», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 76 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell’importazione di detti prodotti.

8. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 2905.4401 «D-Glucitol (sorbite)» e 3824.6001 «Sorbite, ad eccezione di quella del n. 2905.4401», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 50 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell’importazione di detti prodotti.

Appendice I– Calendario di smantellamento tariffario del Messico12*

Numero della
tariffa doganale messicana

Designazione della merce

Tasso
di base

Categoria

0100.

Animales vivos

0106.

Los demás animales vivos

00

Los demás animales vivos

0099

Los demás

23

1

0500.

Los demas productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas

0502.

1001

Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios

3

1

0511.

Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana

10

– Semen de bovino

1001

Semen de bovino

Ex.

1

0700.

Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticos

0705.

1101

Repolladas

13

1

1999

Las demás

13

1

2101

Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum)

13

1

2999

Las demás achicorias

13

1

0709.

Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o
refrigeradas

9099

Las demás

13

1

0712.

Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación

20

– Cebollas

2001

Cebollas

23

1

0800.

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones

0809.

Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas,
ciruelas y endrinas, frescos

10

– Chabacanos (damascos, albaricoques)

1001

Chabacanos (damascos, albaricoques)

23

4

0810.

Las demás frutas u otros frutos, frescos

10

– Fresas (frutillas)

1001

Fresas (frutillas)

23

1

0813.

Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo

10

– Chabacanos (damascos, albaricoques)

1001

Chabacanos con hueso

23

3

1099

Los demás chabacanos

23

3

1200.

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes

1209.

Semillas, frutos y esporas, para siembra

– Semilla de remolacha:

30

– Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente
por sus flores

3001

Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores

3

1

– Los demás:

99

– – Los demás

9999

Los demás

3

1

1211.

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados

90

– Los demás

9099

Los demás

13

1

1300.

Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales

1301.

Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales

10

– Goma laca

1001

Goma laca

13

2

20

– Goma arábiga

2001

Goma arábiga

13

1

90

– Los demás

9001

Copal

13

2

9099

Los demás

13

3

1302.

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados

– Jugos y extractos vegetales:

11

– – Opio

1101

En bruto o en polvo

13

2

1103

Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio

13

2

1199

Los demás

13

2

12

– – De regaliz

1201

Extractos

13

1

1299

Los demás

13

1

13

– – De lúpulo

1302

De lúpulo

3

1

14

– – De piretro (pelitre) o de raíces que contengan
rotenona

1401

De piretro (pelitre)

13

2

1499

Los demás

13

2

19

– – Los demás

1901

De helecho macho

13

2

1903

De Ginko-Biloba

3

1

1904

De haba tonka

13

2

1905

De belladona, conteniendo como máximo 60 % de
alcaloides

13

2

1906

De Pygeum Africanum (Prunus Africana)

13

2

1907

Podofilina

13

2

1908

Maná

13

2

1909

Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas,
de coca

13

2

1910

De cáscara de nuez de cajú, en bruto

13

2

1911

De cáscara de nuez de cajú, refinado

13

2

1999

Los demás

18

3

31

– – Agar-agar

3101

Agar-agar

18

2

32

– – Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su
semilla o de las semillas de guar, incluso
modificados

3201

Harina o mucilago de algarrobo

18

2

3202

Goma guar

13

2

3299

Los demás

18

2

39

– – Los demás

3901

Mucílago de zaragatona

13

2

3902

Carragenina

13

2

3999

Los demás

18

2

1500.

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

1521.

Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas

10

– Ceras vegetales

1001

Carnauba

45

1

1099

Las demás ceras vegetales

10

1

90

– Las demás

1521

Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear

15

1

1521

Las demás ceras de abeja

15

1

1600.

Preparaciones de carne, de pescado o de crustaceos, de moluscos o de otros invertebrados acuaticos

1603.

Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

00

Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

0001

Extractos de carne

20

3

1700.

Azucares y articulos de confiteria

1704.

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)

10

– Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos
de azúcar

1001

Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar

20 + 0.39586
$/Kg

5

2000.

Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas

2003.

Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético)

10

– Setas y demás hongos

1001

Setas y demás hongos

23

1

20

– Trufas

2001

Trufas

23

1

2009.

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

80

– Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza.

8001

Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto de pera

23

6

90

– Mezclas de jugos

9001

Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de hortaliza

23

6

9099

Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan jugos de manzana, pera o uva

23

1

2100.

Preparaciones alimenticias diversas

2101.

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás
sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados

20

– Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba
mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias
o concentrados o a base de té o de yerba mate

2001

Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o
concentrados o a base de té o de yerba mate

23

1

2102.

Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para honear preparados

30

– Polvos para hornear preparados

3001

Polvos para hornear preparados

18

3

2103.

Preparaciones para salsas y salsas preparadas;
condimentos y sazonadores, compuestos; harina de
mostaza y mostaza preparada

10

– Salsa de soja (soya)

1001

Salsa de soja (soya)

23

1

20

– Ketchup» y demás salsas de tomate

2001

«Ketchup»

23

1

2099

Las demás

23

1

90

– Los demás

9099

Los demás

20

2

2104.

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias
compuestas homogeneizadas

10

– Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas,
potajes o caldos, preparados

1001

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados

13

1

20

– Preparaciones alimenticias compuestas homo-
geneizadas

2001

Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

13

1

2106.

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte

90

– Las demás

9099

Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no mayor al 1 % en peso de edulcorantes del capítulo 17 del Sistema Harmonizado

15 + 0.39586
$/Kg

1

2200.

Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre

2201.

Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve

10

– Agua mineral y agua gaseada

1001

Agua mineral

30

3

1099

Los demás

30

3

90

– Los demás

9001

Agua potable

13

3

9002

Hielo

13

3

9099

Los demás

30

3

2202.

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09

10

– Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada

1001

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada

20 + 0.39586
$/L

4

2203.

Cerveza de malta

00

Cerveza de malta

0001

Cerveza de malta

30

1

2205.

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas

10

– En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l

1001

Vermuts

30

3

1099

Los demás

30

3

90

– Los demás

9001

Vermuts

30

3

9099

Los demás

30

3

2207.

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

10

– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico
volumétrico superior o igual a 80 % vol.

1001

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol.

10 + 0.39586
$/L

1

20

– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados,
de cualquier graduación

2001

Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados,
de cualquier graduación

10 + 0.39586
$/L

1

2208.

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas

70

– Licores

7001

De más de 14 grados sin exceder de 23 grados
centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio

30

1

7099

Los demás

30

1

90

– Los demás

9001

Alcohol etílico

13

1

9002

Bebidas alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de
23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de
15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio

30

1

9099

Los demás, únicamente bebidas espirituosas

30

1

2300.

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales

2309.

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales

90

– Las demás

9005

Preparación estimulante a base de 2 % como máximo de vitamina H

3

1

2905.

Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

43

– – Manitol

4301

Manitol

5

3

44

– – D-glucitol (sorbitol)

4401

D-glucitol (sorbitol)

6

3301.

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites
esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias
análogas, obtenidas por enflorado o m aceración;
subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

– Aceites esenciales de agrios (cítricos):

11

– – De bergamota

1101

De bergamota

13

3

12

– – De naranja

1201

De naranja

18

3

13

– – De limón

1301

De limón (Citrus Limón-L Burm)

18

3

1399

Los demás

13

3

14

– – De lima o limeta

1401

De lima (Citrus Limettoides Tan)

18

3

1402

De limón Mexicano (Citrus Aurantifolia- Christmann Swingle)

18

3

1499

Los demás

13

3

19

– – Los demás

1901

De citronela

13

3

1902

De mandarina

18

3

1903

De toronja

18

3

1999

Los demás

13

3

– Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos):

21

– – De geranio

2101

De geranio

13

3

22

– – De jazmín

2201

De jazmín

13

3

23

– – De lavanda (espliego) o de lavandín

2301

De lavanda (espliego) o de lavandín

13

3

24

– – De menta piperita (Mentha piperita)

2401

De menta piperita (Mentha piperita)

13

3

25

– – De las demás mentas

2599

De las demás mentas

13

3

26

– – De espicanardo («vetiver»)

2601

De espicanardo («vetiver»)

13

3

29

– – Los demás

2901

De hojas de canelo de Ceylan

13

3

De eucalipto; o, de nuez moscada

Ex.

1

2902

Los demás

13

3

30

– Resinoides

3001

Resinoides

13

3

90

– Los demás

9001

Oleorresinas de extracción

18

3

9002

Terpenos de cedro

13

3

9003

Terpenos de toronja

18

3

9004

Aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de aceites esenciales

23

3

9099

Los demás

18

3

3302.

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias
básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas

10

– Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o
de bebidas

1001

Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas

20

1

1002

Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas

30

1

1099

Los demás

18

1

3503.

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o
coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01

00

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o
coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01

0001

Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 3503.00.03 y 04

18

4

0002

Colas de huesos o de pieles

18

3

0003

De grado fotográfico

5

3

0004

De grado farmacéutico

18

3

0099

Los demás

18

3

3504.

Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo

00

Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo

0001

Peptonas

18

1

0002

Peptonato ferroso

13

1

0003

Proteínas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente de la soja, calidad farmacéutica

3

1

0004

Concentrado de proteínas del embrión de semilla de algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50 %

13

1

0005

Queratina

13

1

0006

Aislados de proteína de soja

13

4

0099

Los demás

18

2

3824.

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas,
no expresados ni comprendidos en otra parte

60

– Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44

60.01

Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44

6

4101.

Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos

10

– Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario
inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los
salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes
(húmedos) o conservados de otro modo

1001

Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo

3

1

– Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados
verdes (húmedos):

21

– – Enteros

2101

Enteros

3

1

22

– – Crupones y medios crupones

2201

Crupones y medios crupones

3

1

29

– – Los demás

2999

Los demás

10

3

30

– Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de
otro modo

3099

Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo

10

3

40

– Cueros y pieles de equino

4001

Cueros y pieles de equino

10

3

4102.

Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo

10

– Con lana

1001

Con lana

3

1

– Sin lana (depilados):

21

– – Piquelados

2101

Piquelados

3

1

29

– – Los demás

Los demás

10

3

4103.

Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo

10

– De caprino

1001

De caprino

3

1

20

– De reptil

2001

De reptil

10

3

90

– Los demás

9001

De porcino

10

3

9099

Los demás

13

3

4301.

Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03

10

– De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

1001

De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas

13

1

20

– De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas

2001

De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

13

1

30

– De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz»,
«caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de
China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la
cabeza, cola o patas

3001

De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz»,
«caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

13

1

40

– De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

4001

De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

13

1

50

– De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas

5001

De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

13

1

60

– De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

6001

De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

13

1

70

– De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas

7001

De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas

13

1

80

– Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas

8001

De carpincho

13

1

8002

De alpaca (nonato)

13

1

8099

Las demás

13

1

90

– Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en
peletería

9001

Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en
peletería

13

1

5001.

Capullos de seda aptos para el devanado

00

Capullos de seda aptos para el devanado

0001

Capullos de seda aptos para el devanado

13

1

5002.

Seda cruda (sin torcer)

00

Seda cruda (sin torcer)

0001

Seda cruda (sin torcer)

13

1

5003.

Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas)

10

– Sin cardar ni peinar

1001

Sin cardar ni peinar

13

1

90

– Los demás

9099

Los demás

13

1

5101.

Lana sin cardar ni peinar

– Lana sucia, incluida la lavada en vivo

11

– – Lana esquilada

1101

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %

3

1

1199

Los demás

3

1

19

– – Las demás

1901

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %

10

3

1999

Los demás

13

3

– Desgrasada, sin carbonizar:

21

– – Lana esquilada

2101

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %

3

1

2199

Los demás

3

1

29

– – Las demás

2901

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %

3

1

2999

Los demás

3

1

30

– Carbonizada

3001

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %

3

1

30.99

Los demás

3

1

5102.

Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar

10

– Pelo fino

1001

De cabra de Angora (mohair)

13

1

1002

De conejo o de liebre

13

3

1099

Los demás

13

3

20

– Pelo ordinario

2001

De cabra común

13

3

2099

Los demás

13

3

5103.

Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas

10

– Borras del peinado de lana o pelo fino

1001

De lana, provenientes de peinadoras («blousses»)

3

1

1002

De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»)

13

3

1099

Los demás

13

3

20

– Los demás desperdicios de lana o pelo fino

2001

De lana, provenientes de peinadoras («blousses»)

3

1

2002

De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»)

13

3

2099

Los demás

13

1

30

– Desperdicios de pelo ordinario

3001

Desperdicios de pelo ordinario

13

3

5201.

Algodón sin cardar ni peinar

00

Algodón sin cardar ni peinar

0001

Con pepita

13

3

0002

Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud

13

3

0099

Los demás

3

1

5202.

Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

10

– Desperdicios de hilados

1001

Desperdicios de hilados

13

3

– Los demás:

91

– – Hilachas

9101

Hilachas

13

3

99

– – Los demás

9901

Borra

13

4

9999

Los demás

13

3

5203.

Algodón cardado o peinado

00

Algodón cardado o peinado

0001

Algodón cardado o peinado

13

3

53.01

Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y
desperdicios, de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

10

– Lino en bruto o enriado

1001

Lino en bruto o enriado

3

1

– Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro
modo, pero sin hilar:

21

– – Agramado o espadado

2101

Agramado o espadado

3

1

29

– – Los demás

2999

Los demás

3

1

30

– Estopas y desperdicios, de lino

3001

Estopas y desperdicios, de lino

3

1

5302.

Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

10

– Cáñamo en bruto o enriado

1001

Cáñamo en bruto o enriado

13

3

90

– Los demás

9099

Los demás

13

3

Appendice II

La Svizzera riduce o elimina i dazi sulle merci originarie del Messico come indicato per ogni voce della tariffa nella tabella che segue. Se la concessione figura nella colonna I, il tasso applicato dalla Svizzera non deve superare questo importo; se la concessione figura nella colonna II, la Svizzera riduce dell’importo indicato nella colonna II il tasso da essa applicato in virtù della clausola della nazione più favorita.

Voce della
tariffa svizzera13

Designazione della merce

Aliquota preferenziale
Fr. per 100 kg peso lordo

I
Aliquota
preferenziale
applicabile

II
Aliquota NPF
applicabile
meno

0106.

Altri animali vivi:

0090

– altri

esente

0407.

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

0010

– importate nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 9)*

3.–

ex

0010

– importate nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 9)*, uova esenti da agenti patogeni
specifici, per la fabbricazione di prodotti
farmaceutici, l’utilizzazione in laboratorio
o la ricerca

esente

0408.

Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti:

– altri:

– – essiccati:

ex

9110

– – – importati nei limiti del contingente
doganale (n. cont. 10)*, senza aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti

16.–

– – altri:

ex

9910

– – – importati nei limiti del contingente
doganale (n. cont. 11)*, senza aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti

8.–

0409.

0000

Miele naturale

19.–

ex

0000

Miele naturale, per l’ulteriore lavorazione
industriale

esente

0410.

0000

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

esente

0501.

0000

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli.

esente

0502.

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli:

1000

– setole di maiale o di cinghiale e cascami
di queste setole

esente

9000

– altri

esente

Voce della
tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale
Fr. per 100 kg peso lordo

I
Aliquota
preferenziale
applicabile

II
Aliquota NPF
applicabile
meno

0503.

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto:

0010

– alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non
preparati

esente

0020

– in mazzi preparati

esente

0090

– altri

esente

0504.

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:

0010

– abomasi

esente

– altri stomaci di animali delle voci 0101-0104;
trippe;

0039

– – altri

esente

0090

– altri

esente

0505.

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:

– piume e penne delle specie utilizzate per

l’imbottitura; calugine:

1010

– – piume da letto e calugine, gregge, non lavate

esente

1090

– – altre

esente

– altri:

– – polveri e cascami di piume o di parti di

piume:

9019

– – – altri

esente

9090

– – altri

esente

0506.

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

1000

– osseina e ossa acidulate

esente

9000

– altri

esente

0507.

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

9000

– altri

esente

0508.

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami:

0010

– frammenti, polveri e cascami di conchiglie
vuote

esente

0099

– altri:

– – altri

esente

0509.

0000

Spugne naturali di origine animale

esente

0510.

0000

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

esente

0511.

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

– altri:

– – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi
o di altri invertebrati acquatici; animali
morti del capitolo 3:

9190

– – – altri

esente

– – altri:

9990

– – – altri

esente

0601.

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:

– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e
rizomi, allo stato di riposo vegetativo:

1090

– – altri

esente

– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e
rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi,
piante e radici di cicoria:

2020

– – con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati
i tulipani e i piantimi di cicoria

esente

– – altri:

2099

– – – altri

esente

0603.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

– – dal 1° maggio al 25 ottobre:

– – – garofani:

1031

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 13)*

esente

– – – rose:

1041

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 13)*

esente

– – – altri:

– – – – nei limiti del contingente doganale
n. cont. 13)*:

1051

– – – – – legnosi

5.–

1059

– – – – – altri

5.–

– – dal 26 ottobre al 30 aprile:

0171

– – – tulipani

esente

1072

– – – rose

esente

– – – altri:

1091

– – – – legnosi

esente

1099

– – – – altri

esente

9010

– altri:

– – essiccati, allo stato naturale

esente

9090

– – altri (per esempio, imbianchiti, tinti,
impregnati)

esente

0604.

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– muschi e licheni:

1010

– – freschi o semplicemente essiccati

esente

1090

– – altri

esente

– altri:

– – freschi:

– – – legnosi:

9111

– – – – alberi di Natale e rami di conifere

esente

9119

– – – – altri

esente

9190

– – – altri

esente

– – altri:

9910

– – – semplicemente essiccati

esente

9990

altri (per esempio, imbianchiti, tinti,
impregnati)

esente

0701.

Patate, fresche o refrigerate:

– da semina:

1010

– – importate nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 14)*

esente

0702.

Pomodori, freschi o refrigerati:

– pomodori ciliegia (cherry):

0010

– – dal 21 ottobre al 30 aprile

esente

– pomodori peretti (di forma allungata):

0020

– – dal 21 ottobre al 30 aprile

esente

– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più
(pomodori carnosi):

0030

– – dal 21 ottobre al 30 aprile

esente

– altri:

0090

– – dal 21 ottobre al 30 aprile

esente

0703.

Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:

– cipolle e scalogni:

– – cipolline da semina:

1011

– – – dal 1° maggio al 30 giugno

esente

– – – dal 1° luglio al 30 aprile:

1013

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– – altre cipolle e scalogni:

– – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo
verde (cipollotte e cipolle primavera):

1020

– – – – dal 31 ottobre al 31 marzo

esente

– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

1021

– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con
diametro non superiore a 35 mm:

1030

– – – – dal 31 ottobre al 31 marzo

esente

– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

1031

– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– – – lampagioni:

1040

– – – – dal 16 maggio al 29 maggio

esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

1041

– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– – – cipolle mangerecce con un diametro di
70 mm o più:

1050

– – – – dal 16 maggio al 29 maggio

esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

1051

– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore
a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da
quelle delle voci 0703.1030/1039:

1060

– – – – dal 16 maggio al 29 maggio

esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

1061

– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– – – altre cipolle mangerecce:

1070

– – – – dal 16 maggio al 29 maggio

esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

1071

– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

1080

– – – scalogni

esente

2000

– aglio

esente

0704.

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

– cavolfiori e cavoli broccoli:

– – cimone:

1010

– – – dal 1° dicembre al 30 aprile

esente

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

1011

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– – romanesco:

1020

– – – dal 1° dicembre al 30 aprile

esente

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

1021

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– – altri:

1090

– – – dal 1° dicembre al 30 aprile

esente

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

1091

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– altri:

– – cavoli rossi:

9011

– – – dal 16 maggio al 29 maggio

esente

– – – dal 30 maggio al 15 maggio:

9018

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– – cavoli bianchi:

9020

– – – dal 2 maggio al 14 maggio

esente

– – – dal 15 maggio al 1° maggio:

9021

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– – cavoli a punta:

9030

– – – dal 16 marzo al 31 marzo

esente

– – – dal 1° aprile al 15 marzo:

9031

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– – cavoli di Milano:

9040

– – – dal 11 maggio al 24 maggio

esente

– – – dal 25 maggio al 10 maggio:

9041

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– – broccoli:

9050

– – – dal 1° dicembre al 30 aprile

esente

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

9051

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

0707.

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:

– cetrioli:

– – cetrioli per insalata:

0010

– – – dal 21 ottobre al 14 aprile

5.–

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

0011

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

5.–

– – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:

0020

– – – dal 21 ottobre al 14 aprile

5.–

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

0021

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

5.–

– – cetrioli per conserva, di una lunghezza
superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:

0030

– – – dal 21 ottobre al 14 aprile

5.–

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

0031

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

5.–

– – altri cetrioli:

0040

– – – dal 21 ottobre al 14 aprile

5.–

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

0041

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

5.–

0709.

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

– asparagi:

– – asparagi verdi:

2010

– – – dal 16 giugno al 30 aprile

esente

– – – dal 1° maggio al 15 giugno:

2011

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

esente

– funghi e tartufi:

5100

– – funghi

esente

5200

– – tartufi

esente

– pimenti del genere «Capsicum» o del genere
«Pimenta»:

– – peperoni:

6011

– – – dal 1° novembre al 31 marzo

esente

6012

– – – dal 1° aprile al 31 ottobre

5.–

6090

– – altri

esente

0711.

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
(per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

1000

– cipolle

esente

3000

– capperi

esente

4000

– cetrioli e cetriolini

esente

0712.

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

2000

– cipolle

esente

3000

– funghi e tarufi

esente

0713.

Legumi da granella, secchi, sgranati, anche
decorticati o spezzati:

– piselli (Pisum sativum):

– – in grani intieri, non lavorati:

1019

– – – altri

esente

– ceci:

– – in grani intieri, non lavorati:

2019

– – – altri

esente

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper
o Vigna radiata (L.) Wilczek:

– – – in grani intieri, non lavorati:

3119

– – – – altri

esente

– – – altri:

3199

– – – – altri

esente

– – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna
angularis):

– – – in grani intieri, non lavorati:

3219

– – – – altri

esente

– – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

– – – in grani intieri, non lavorati:

3319

– – – – altri

esente

– – altri:

– – – in grani intieri, non lavorati:

3919

– – – – altri

esente

– lenticchie:

– – altre:

4099

– – – altre

esente

– altri:

– – in grani intieri, non lavorati:

9019

– – – altri

esente

0714.

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep,
topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi,
refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:

– patate dolci:

2090

– – altre

esente

0801.

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

– noci di cocco:

1100

– – disseccate

esente

1900

– – altre

esente

– noci del Brasile:

2100

– – con guscio

esente

2200

– – senza guscio

esente

– noci di acagiù:

3100

– – con guscio

esente

3200

– – senza guscio

esente

0802.

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche
sgusciate o decorticate:

– mandorle:

1100

– – con guscio

esente

1200

– – sgusciate

esente

– noci comuni:

– – con guscio:

3190

– – – altre

esente

– – sgusciate:

3290

– – – altre

esente

4000

– castagne e marroni (Castanea spp.)

esente

5000

– pistacchi

esente

– altre:

9010

– – frutta tropicali

esente

9090

– – altre

esente

0803.

0000

Banane, comprese le frutta del plantago, fresche o essiccate

esente

0804.

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:

1000

– datteri

esente

– fichi:

2010

– – freschi

esente

2020

– – secchi

esente

3000

– ananassi

esente

4000

– avocadi

esente

5000

– guaiave, manghi e mangostani

esente

0805.

Agrumi, freschi o secchi:

1000

– arance

esente

2000

– mandarini (compresi i tangerini e satsuma);
clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

esente

3000

– limoni (Citrus limon, Citrus limonum)
e limette (Citrus aurantifolia)

esente

4000

– pompelmi e pomeli

esente

9000

– altri

esente

0806.

Uve, fresche o secche:

– fresche:

– – da tavola:

ex

1012

– – – dal 1° maggio al 14 luglio

esente

2000

– secche

esente

0807.

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

– meloni (compresi i cocomeri):

1100

– – cocomeri

esente

1900

– – altri

esente

2000

– papaie

esente

0809.

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

– albicocche:

– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

1011

– – – dal 1° settembre al 30 giugno

esente

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

1018

nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 18)*

esente

– – in altro imballaggio:

1091

– – – dal 1° settembre al 30 giugno

esente

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

1098

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 18)*

esente

– prugne e prugnole:

– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

– – – susine (comprese le prugne):

4012

– – – – dal 1° ottobre al 30 giugno

esente

– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

4013

– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 18)*

esente

4015

– – – prugnole

esente

– – in altro imballaggio:

– – – susine (comprese le prugne):

4092

– – – – dal 1° ottobre al 30 giugno

esente

– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

4093

– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 18)*

esente

4095

– – – prugnole

esente

0810.

Altre frutta fresche:

– fragole:

1010

– – dal 1° settembre al 14 maggio

esente

– – dal 15 maggio al 31 agosto:

1011

– – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 19)*

esente

– lamponi, more di rovo o di gelso e more-
lamponi:

– – lamponi:

2010

– – – dal 15 settembre al 31 maggio

esente

– – – dal 1° giugno al 14 settembre:

2011

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 19)*

esente

– – more di rovo o di gelso:

2020

– – – dal 1° novembre al 30 giugno

esente

– – – dal 1° luglio al 31 ottobre:

2021

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 19)*

esente

2030

– – more-lamponi

esente

– ribes a grappoli, compreso il ribes nero
(cassis), e uvaspina:

– – ribes a grappoli, compreso il ribes nero
(cassis):

3010

– – – dal 16 settembre al 14 giugno

esente

– – – dal 15 giugno al 15 settembre:

3011

– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 19)*

esente

3020

– – uvaspina

esente

4000

– mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del
genere «Vaccinium»

esente

5000

– kiwi

esente

– altri:

9091

– – frutta tropicali

esente

9099

– – altri

esente

0811.

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:

ex

1000

– fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti, non condizionate per la vendita
al minuto, per l’ulteriore lavorazione
industriale

22.50

– lamponi, more di rovo o di gelso, more-
lamponi, ribes a grappoli e uvaspina:

2010

– – lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti

8.–

ex

2090

– – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti, non condizionati per la vendita
al minuto, per l’ulteriore lavorazione
industriale

22.50

– altre:

– – frutta tropicali:

9021

– – – carambole

esente

9029

– – – altre

esente

9090

– – altre

esente

0812.

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate:

2000

– fragole

2.–

– altre:

9010

– – frutta tropicali

esente

9090

– – altre

5.–

0813.

Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

1000

– albicocche

esente

– prugne:

2010

– – intiere

esente

2090

– – altre

esente

– altre frutta:

– – pere:

4019

– – altre

esente

– – altre:

– – – frutta a nocciolo, altre, intiere:

4089

– – – – altre

esente

0814.

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

esente

0901.

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

– caffè non torrefatto:

1100

– – non decaffeinizzato

esente

1200

– – decaffeinizzato

esente

– altri:

– – bucce e pellicole di caffè:

9019

– – – altri

esente

0902.

Tè, anche aromatizzato:

1000

– tè verde (non fermentato) presentato in
imballaggi immediati di contenuto non
eccedente 3 kg

esente

2000

– tè verde (non fermentato) altrimenti presentato

esente

3000

– tè nero (fermentato) e tè parzialmente
fermentato, presentati in imballaggi immediati
di contenuto non eccedente 3 kg

esente

4000

– tè nero (fermentato) e tè parzialmente
fermentato, altrimenti presentati

esente

0903.

0000

Mate

esente

0904.

Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati:

– pepe:

1100

– – non tritato né polverizzato

esente

1200

– – tritato o polverizzato

esente

– pimenti essiccati o tritati o polverizzati:

2010

– – non lavorati

esente

2090

– – altri

esente

0905.

0000

Vaniglia

esente

0906.

Cannella e fiori di cinnamomo:

1000

– non tritati né polverizzati

esente

0907.

0000

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

esente

0908.

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:

– noci moscate:

1010

– – non lavorate

esente

– macis:

2010

– – non lavorate

esente

– amomi e cardamomi:

3010

– – non lavorati

esente

0909.

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di
coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro:

2000

– semi di coriandolo

esente

3000

– semi di cumino

esente

4000

– semi di carvi

esente

5000

– semi di finocchio; bacche di ginepro

esente

0910.

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie:

4000

– timo; foglie di alloro

esente

1202.

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:

– con guscio:

– – altre:

1091

– – – per l’alimentazione umana

esente

– sgusciate, anche frantumate:

– – altre:

2091

– – – per l’alimentazione umana

esente

1204.

Semi di lino, anche frantumati:

– altri:

1207.

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:

– semi di sesamo:

– – altri:

4091

– – – per l’alimentazione umana

esente

1209.

Semi, frutti e spore da sementa:

– semi di barbabietole:

– – semi di barbabietole da zucchero:

1190

– – – altri

esente

– – altri:

1990

– – – altri

esente

– semi da foraggio, diversi dai semi di
barbabietole:

– – altri:

2990

– – – altri

esente

3000

– semi di piante erbacee utilizzate
principalmente per i loro fiori

esente

– altri:

9100

– – semi di ortaggi

esente

– – altri:

– – – altri:

9999

– – – – altri

esente

1210.

Coni di luppolo, freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:

1000

– coni di luppolo, non tritati né macinati né in
forma di pellets

esente

2000

– coni di luppolo, tritati o macinati, anche in
forma di pellets; luppolina

esente

1211.

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:

– radici di liquirizia:

1010

– – intiere, non lavorate

esente

1090

– – altre

esente

– radici di ginseng:

2010

– – intiere, non lavorate

esente

2090

– – altre

esente

– altri:

9010

– – intieri, non lavorati

esente

9090

– – altri

esente

1212.

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

– carrube, compresi i semi di carrube:

1010

– – semi di carrube

esente

– – altri:

1099

– – – altri

esente

– alghe:

2090

– – altri

esente

3000

– noccioli e mandorle di albicocche, di pesche
o di prugne

esente

– altri:

– – barbabietole da zucchero:

9190

– – – altre

esente

9200

– – canne da zucchero

esente

– – altri:

– – – radici di cicoria, essiccate:

9919

– – – – altre

esente

– – – altri:

9999

– – – – altre

esente

1213.

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets:

0010

– per usi tecnici

esente

1214.

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:

– farina e agglomerati in forma di pellets,
di erba medica:

1090

– – – altri

esente

– altri:

9090

– – altri

esente

1301.

Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali :

1000

– gomma lacca

esente

2000

– gomma arabica

esente

– altri:

9010

– – balsami naturali

esente

9090

– – altre

esente

1302.

Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche,
pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

– succhi e estratti vegetali:

1100

– – oppio

esente

1200

– – di liquirizia

esente

1300

– – di luppolo

esente

1400

– – di piretro o di radici delle piante da rotenone

esente

1900

– – altri

esente

– sostanze pectiche, pectinati e pectati:

– – pectina, solida:

2011

– – – per l’amidazione, l’idrolizzazione,
la saponificazione, la standardizzazione

esente

2019

– – – altra

26.–

– – pectina, liquida:

2021

– – – per l’amidazione, l’idrolizzazione,
la saponificazione, la standardizzazione

esente

2029

– – altra

esente

2090

– – altri

esente

– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali,
anche modificati:

3100

– – agar-agar

esente

– – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi
di carrube o di semi di guar, anche modificati:

3210

– – – per usi tecnici

esente

3290

– – – altri

esente

3900

– – altri

esente

1401.

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio, bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

1000

– bambù

esente

2000

– canne d’India

esente

9000

– altre

esente

1402.

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:

1000

– capoc

esente

9000

– altre

esente

1403.

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope o di spazzole (per esempio, saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci:

1000

– saggina per scope (Sorghum vulgare var.
technicum)

esente

9000

– altre

esente

1404.

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

1000

– materie prime vegetali delle specie principal-
mente usate per la tinta o la concia

esente

– linters di cotone:

2010

– – greggi

esente

2090

– – altri

esente

– altri:

9090

– – altri

esente

1518.

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:

– altri:

ex

0099

– – altri, linossina

esente

1521.

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o
colorati:

– cere vegetali:

1010

– – cera di carnauba

esente

– – altre:

1091

– – – non lavorate

esente

1092

– – – lavorate (per esempio, imbianchite,
colorate)

esente

– altri:

9010

– – non lavorati

esente

9020

– – lavorati (per esempio, imbianchiti, colorati)

esente

1522.

0000

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

esente

1602.

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

– di fegato di qualsiasi animale:

2010

– – a base di fegato d’oca

esente

ex 1603.0000

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, diversi da quelli di carne di balena, di pesci, o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

esente

1701.

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:

– zuccheri greggi senza aggiunta di
aromatizzanti o di coloranti:

1100

– – di canna

22.–

– altri:

ex

9999

– – – altri, zucchero cristallizzato, non lavorato

22.–

1702.

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

– zucchero e sciroppo d’acero:

2020

– – allo stato di sciroppo

esente

– altri (compreso il zucchero invertito):

– – allo stato solido:

ex

9029

– – – altri, maltosio, chimicamente puro

esente

1704.

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

– gomme da masticare (chewing-gum), anche
rivestite di zucchero:

1010

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio
eccedente 70 %

41.–

1020

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio
eccedente 60 % ma non eccedente 70 %

41.–

1030

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio non
eccedente 60 %

41.–

1801.

0000

Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto

esente

1802.

Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao:

0090

– altri

esente

1803.

Pasta di cacao, anche sgrassata:

1000

– non sgrassata

esente

2000

– completamente o parzialmente sgrassata

esente

1804.

0000

Burro, grasso e olio di cacao

esente

1805.

0000

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

1905.

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

– altri:

9040

– – ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per
medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie
essiccate di farina, di amido o di fecola e
prodotti simili

esente

2001.

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

– altri:

– – frutta:

9011

– – – tropicali

esente

– – ortaggi o legumi e altre parti commestibili
di piante:

ex

9090

– – – altri, pimenti del genere Capsicum o del
genere Pimenta

25.–

2002.

Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:

– altri:

– – in recipienti non eccedenti 5 kg:

9021

– – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in
recipienti ermeticamente chiusi, aventi
tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o
più, composti di pomodori e acqua, con o
senza aggiunta di sale o altre sostanze di
conservazione o di condimento

esente

9029

– – – – – – altri

11.50

2003.

Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:

1000

– funghi

esente

2000

– tartufi

esente

2004.

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

– altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o
legumi:

– – in recipienti eccedenti 5 kg:

9011

– – – asparagi

8.40

– – in recipienti non eccedenti 5 kg:

9041

– – – asparagi

6.–

2005.

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – fagioli, sgranati:

5190

– – – altri

14.–

– asparagi:

6090

– – altri

6.–

8000

– granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

esente

– altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o
legumi:

– – altri, in recipienti eccedenti 5 kg:

ex

9011

– – – altri ortaggi o legumi, pimenti del genere
Capsicum o del genere Pimenta

25.–

– – altri, in recipienti non eccedenti 5 kg :

ex

9040

– – – altri legumi, pimenti del genere Capsicum
o del genere Pimenta

35.–

– – – miscele di ortaggi o legumi:

ex

9069

– – – – altre miscele di ortaggi o legumi, pimenti
del genere Capsicum o del genere
Pimenta

35.–

2006.

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

0010

– frutta tropicali, scorze di frutta tropicali

esente

2008.

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche
mescolati tra loro:

– – arachidi:

1110

– – – burro di arachidi (Peanutbutter)

44.–

1190

– – – altre

esente

– – altri, compresi i miscugli:

1910

– – – frutta tropicali

esente

1990

– – – altri

7.50

2000

– ananassi

10.–

– agrumi:

3010

– – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti

12.50

8000

– fragole

6.–

– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della
sottovoce 2008.19:

9100

– – cuori di palma

esente

– – miscugli:

9211

– – – di frutta tropicali

esente

– – altre:

– – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:

9911

– – – – di frutta tropicali

esente

– – – altre:

– – – – altre frutta:

9996

– – – – – frutta tropicali

esente

2009.

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– succhi d’arancia:

– – congelati:

1110

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti

esente

1120

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti

14.–

– – altri:

1910

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti

esente

1920

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti

14.–

– succhi di pompelmo o di pomelo:

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:

2011

– – – concentrati

esente

2020

– – con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti

14.–

– succhi di altri agrumi:

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:

3011

– – – succo di limone, greggio (anche
stabilizzato)

esente

3019

– – – altri

14.–

– succhi di ananasso:

4010

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti

esente

4020

– – con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti

esente

5000

– succhi di pomodoro

esente

– succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:

8010

– – succhi di ortaggi o legumi

4.–

– – altri:

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:

8081

– – – – di frutta tropicali

esente

8089

– – – – altri

5.60

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:

8098

– – – – di frutta tropicali

esente

8099

– – – – altri

14.–

– miscugli di succhi:

– – succhi di ortaggi o legumi:

9029

– – – altri

4.–

– – altri:

– – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:

– – – – altri:

9061

– – – – – a base di frutta tropicali

esente

9069

– – – – – altri

esente

– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:

– – – – altri:

9098

– – – – – a base di frutta tropicali

esente

9099

– – – – – altri

esente

2101.

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e
preparazioni a base di questi estratti, essenze o
concentrati o a base di tè o di mate:

2010

– – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate
e preparazioni a base di questi estratti,
essenze o concentrati

esente

2102.

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

– lieviti vivi:

– – altri:

1099

– – – altri

esente

3000

– lieviti in polvere preparati

esente

2103.

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:

1000

– salsa di soia

esente

2000

– Tomato-ketchup» e altre salse al pomodoro

esente

9000

– altri

esente

2104.

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

1000

– preparazioni per zuppe, minestre o brodi;
zuppe, minestre o brodi, preparati

esente

2000

– preparazioni alimentari composte
omogeneizzate

esente

2106.

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

– altre:

9040

– – gomma da masticare, caramelle, pastiglie,
pasticche e simili, senza zuccheri

esente

– – altre preparazioni alimentari:

– – – altre:

– – – – non contenenti materie grasse:

9099

– – – – – altre

esente

2201.

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:

1000

– acque minerali e acque gassate

esente

9000

– altri

esente

2202.

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:

1000

– acque, comprese le acque minerali e le acque
gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti o aromatizzate

esente

2203.

Birra di malto:

0010

– in recipienti di capacità eccedente 2 hl

esente

0020

– in recipienti di capacità eccedente 2 l ma non
eccedente 2 hl

esente

– in recipienti di capacità non eccedente 2 l:

0031

– – in bottiglie di vetro

esente

0039

– – atri

esente

2205.

Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche:

– in recipienti di capacità non eccedente 2 l:

1010

– – con titolo alcolometrico volumico non
eccedente 18 % vol

esente

1020

– – con titolo alcolometrico volumico eccedente
18 % vol

esente

– altri:

9010

– – con titolo alcolometrico volumico non
eccedente 18 % vol

esente

9020

– – con titolo alcolometrico volumico eccedente
18 % vol

esente

2207.

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

1000

– alcole etilico non denaturato con titolo alcolo-
metrico volumico di 80 % vol o più

esente

2000

– alcole etilico e acquaviti, denaturati, di
qualsiasi titolo

esente

2208.

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

– rum e taffia:

4010

– – in recipienti di capacità eccedente 2 l

esente

4020

– – in recipienti di capacità non eccedente 2 l

esente

7000

– liquori

esente

– altri:

9010

– – alcole etilico non denaturato, con titolo
alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol

esente

– – acquaviti in recipienti di capacità:

9021

– – – eccedente 2 l

esente

9022

– – – non eccedente 2 l

esente

2301.

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di
molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli:

– farine, polveri e agglomerati in forma di
pellets, di carne o di frattaglie;

ex

1090

– – altri, diversi da quelli di balena

esente

2302.

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi:

– di granturco:

1090

– – altri

esente

– di riso:

2090

– – altri

esente

– di frumento:

3090

– – altri

esente

– di altri cereali:

4090

– – altri

esente

– di legumi:

5090

– – altri

esente

2303.

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

– residui della fabbricazione degli amidi e altri
residui simili:

1090

– – altri

esente

– polpe di barbabietole, bagasse di canne da
zucchero e altri cascami della fabbricazione
dello zucchero:

2090

– – altri

esente

– avanzi della fabbricazione della birra o della
distillazione degli alcoli:

3090

– – altri

esente

2304.

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia:

0090

– altri

esente

2305.

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide:

0090

– altri

esente

2306.

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

– di cotone:

1090

– – altri

esente

– di lino:

2090

– – altri

esente

– di girasole:

3090

– – altri

esente

– di ravizzone o di colza:

4090

– – altri

esente

– di noce di cocco o di copra:

5090

– – altri

esente

– di noci o di mandorle di palmisti:

6090

– – altri

esente

– di germi di granturco:

7090

– – altri

esente

– altri:

9090

– – altri

esente

2307.

0000

Fecce di vino; tartaro greggio

esente

2308.

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimenta-
zione degli animali, non nominati né compresi altrove:

– ghiande di quercia e castagne d’India:

1090

– – altri

esente

– altri:

– – vinacce d’uva e trebbie di mele e di pere

9019

– – – altri

esente

– – altri:

9090

– – – altri

esente

2309.

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimenta-
zione degli animali:

– altri:

9020

– – foraggi costituiti da frammenti di conchiglie
vuote; mangime per uccelli, costituito da
materie minerali

esente

9030

– – fosfati inorganici per l’alimentazione degli
animali (di costituzione chimica non
definita), senza aggiunte

esente

– – solubles» di pesci o di mammiferi marini,
non mescolati, anche concentrati o in
polvere:

9049

– – – altri

esente

– – altri:

9090

– – – altri

esente

2401.

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

– tabacchi non scostolati:

1010

– – per la fabbricazione industriale di sigari,
sigarette, tabacco da fumo, tabacco da
masticare, tabacco in rotoli e di tabacco
da fiuto

esente

– tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:

2010

– – per la fabbricazione industriale di sigari,
sigarette, tabacco da fumo, tabacco da
masticare, tabacco in rotoli e di tabacco
da fiuto

esente

– cascami di tabacco:

3010

– – per la fabbricazione industriale di sigari,
sigarette, tabacco da fumo, tabacco da
masticare, tabacco in rotoli e di tabacco
da fiuto

esente

2402.

Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

1000

– sigari (compresi i sigari spuntati) e cigarillos,
contenenti tabacco

290.–

2905.

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– altri polialcoli

4300

– – mannitolo

esente

4400

– – D-glucitolo (sorbitolo)

esente

3301.

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sotto-prodotti terpenici residuali della deter-
penazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

esente

3302.

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell’industria delle bevande:

1000

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari
o delle bevande

esente

3503.

0000

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina delle voce 3501

esente

3504.

0000

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle anche trattata al cromo

esente

3824.

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

6000

– sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44

esente

4101.

Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate

esente

4102.

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

esente

4103.

Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) o 1 c) di questo capitolo

esente

4301.

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

esente

5001.

0000

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

esente

5002.

0000

Seta greggia (non torta)

esente

5003.

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati

esente

5101.

Lane, non cardate né pettinate

esente

5102.

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

esente

5103.

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

esente

5201.

Cotone, non cardato né pettinato

esente

5202.

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati

esente

5203.

0000

Cotone, cardato o pettinato

esente

5301.

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati

esente

5302.

Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

esente

Appendice III14

Regole d’origine

Art. 1DefinizioniLe definizioni di cui all’articolo 1 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico15 si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 2 Criteri dell’origine1Ai fini dell’applicazione del presente Accordo si considerano originari della Svizzera o del Messico:a)i prodotti interamente ottenuti in Svizzera o in Messico ai sensi dell’articolo 4;b)i prodotti che sono stati oggetto in Svizzera o in Messico di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5;c)i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte contraente interessata ai sensi della presente Appendice.2Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all’acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o in Messico.

Art. 3 Cumulo dell’origineFatto salvo l’articolo 2, ai sensi della presente Appendice i materiali originari dell’altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate dall’articolo 6 della presente Appendice.

Art. 4 Prodotti interamente ottenutiAi fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano «interamente ottenuti» in Svizzera o in Messico:a)i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;b)gli animali vivi, ivi nati ed allevati;c)i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;d)i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;e)gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;f)le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a e).

Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati1Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti in Svizzera o in Messico si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o in Messico quando sono soddisfatte le condizioni stabilite per questo prodotto nell’Allegato della presente Appendice.2Le condizioni indicate nel paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, indipendentemente dal fatto che sia stato fabbricato nella medesima impresa o in un’altra in Svizzera o in Messico, perché soddisfa le condizioni indicate nell’Allegato della presente Appendice, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficientiLe disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficienti di cui all’articolo 6 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 7 Classificazione delle merciAi fini dell’applicazione della presente Appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato16.

Art. 8 Imballaggi e containerGli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’origine di detto prodotto conformemente agli articoli 4 e 5.

Art. 9 Separazione contabileLe disposizioni concernenti la separazione contabile di cui all’articolo 8 dell’Allegato I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 10 Elementi neutriLe disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all’articolo 11 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 11 Trasporto diretto1.Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano le condizioni della presente Appendice trasportati direttamente tra la Svizzera e il Messico. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico, il frazionamento come spedizione o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.2.La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita presentando alle autorità doganali del Paese importatore:a)titoli di trasporto per il passaggio dal Paese esportatore fino all’uscita dal Paese di transito; oppureb)in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi altro documento probatorio.

Art. 12 RestituzioneLe disposizioni concernenti il divieto di restituzione dei dazi all’importazione o di esenzione da tali dazi di cui all’articolo 15 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice ad eccezione dei prodotti della posizione 2205 e dei numeri 1704.10, 2202.10 e 2208.70 del SA, che possono beneficiare di una restituzione sullo zucchero.

Art. 13 Prova dell’origine1I prodotti originari ai sensi della presente Appendice importati in Svizzera o in Messico beneficiano del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura compilata e rilasciata conformemente alle disposizioni nel Titolo V dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico.2Le disposizioni relative alla prova dell’origine contenute nel Titolo V dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 14 Metodi di cooperazione amministrativaLe disposizioni relative alla cooperazione amministrativa contenute nel Titolo V dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 15 Note esplicativeLe disposizioni relative all’interpretazione, all’applicazione e alla cooperazione amministrativa contenute nell’articolo 37 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 16 Merci in transito o in deposito doganaleLe disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni della presente Appendice e che, alla data d’entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito verso la Svizzera o verso il Messico oppure vi sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che al Paese di importazione venga presentato, entro sei mesi da detta data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dall’autorità pubblica competente del Paese di esportazione, accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

Le note esplicative all’articolo 13 dell’Allegato I dell’Accordo di libero scambio AELS-Messico si applicano, mutatis mutandis, all’Accordo agricolo e ne sono parte integrante:

Art. 13Trasporto direttoAi sensi dell’articolo 13 dell’Appendice I all’Accordo di libero scambio AELS-Messico e per i casi nei quali:–l’esportatore non era a conoscenza della destinazione finale dei prodotti che costituiscono una spedizione; e–le autorità doganali o le autorità governative competenti non avevano allestito nessuna prova dell’origine corrispondente per i prodotti destinati a uno Stato dell’AELS o al Messico,l’importatore presenta un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori o una dichiarazione d’origine su fattura rilasciata posteriori.Se necessario, all’importatore può essere chiesto di provare che i prodotti trasportati attraverso il territorio di Parti non contraenti (con o senza trasbordo o deposito temporaneo) sono rimasti sotto controllo doganale di questi Paesi. In tal caso, l’importatore deve presentare alle autorità doganali i documenti seguenti:a)documenti di trasporto come la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico (per merci trasportate su nave), la lettera di vettura, sulle quali sono menzionati il luogo e la data dell’imbarco delle merci, come pure il porto (o aeroporto) di partenza e il porto (o aeroporto) di destinazione, sempre che i prodotti siano stati trasportati, senza trasbordo o deposito temporaneo, attraverso una o più Parti non contraenti;b)documenti di trasporto come la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico (per merci trasportate su nave), la lettera di vettura o un documento di trasporto combinato, sempre che i prodotti siano stati trasportati attraverso una o più Parti non contraenti, con trasbordo ma senza deposito temporaneo;c)copie dei documenti doganali attestanti che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale delle Parti non contraenti attraverso le quali sono stati trasportati, sempre che i prodotti siano stati trasportati attraverso una o più Parti non contraenti, con trasbordo e deposito temporaneo.In mancanza dei documenti summenzionati e per comprovare che le condizioni stabilite dall’articolo 13 dell’Appendice I all’Accordo di libero scambio fra l’AELS e il Messico sono state rispettate, l’importatore può anche fornire altri documenti d’accompagnamento.Esempio 1Un fabbricante messicano invia i suoi prodotti in Europa. Di solito si tratta di un’unica spedizione con destinazione un porto di un altro Paese. Alla partenza della spedizione in Messico, l’esportatore non conosce la destinazione finale dei singoli prodotti. Durante il trasporto si decide di consegnare una parte della spedizione in uno Stato dell’AELS, mentre l’altra parte verrà consegnata a clienti di un altro Paese. All’arrivo nel porto della Parte non contraente, la spedizione è immagazzinata in un deposito doganale. Mentre i prodotti restano sotto controllo doganale, la spedizione viene frazionata; una parte è consegnata al cliente residente nello Stato non contraente, l’altra è inviata al cliente di uno Stato dell’AELS. All’arrivo nello Stato dell’AELS, l’importatore presenta una dichiarazione d’origine compilata dopo l’esportazione, allestita cioè durante il trasporto, oppure un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori.Esempio 2Una ditta elvetica fabbrica i suoi prodotti in Svizzera e li esporta in una spedizione destinata a un deposito doganale dell’Unione europea (p.es. in Olanda – Parte non contraente) per deposito temporaneo. Sulla base di comande di clienti messicani, una parte della spedizione iniziale è inviata in Messico. A questo punto l’esportatore svizzero emette a posteriori una dichiarazione d’origine su fattura o un certificato di circolazione delle merci EUR.1 ed invia questa prova dell’origine all’importatore messicano. Se le autorità messicane lo richiedono, il fabbricante deve potere presentare i documenti di trasporto concernenti la spedizione a destinazione dell’Olanda e quelli riguardanti il trasporto dall’Olanda con destinazione Messico. È necessario che i documenti di trasporto allestiti in Svizzera e in Olanda contengano le informazioni necessarie per poter identificare le merci spedite in Messico.Esempio 3In caso di controlli su prodotti provenienti da spedizioni frazionate, l’autorità doganale del Paese d’importazione può chiedere allo Stato esportatore documenti di trasporto o copie di tali documenti concernenti il trasporto attraverso il Paese di transito. Inoltre, all’importatore può essere chiesto di fornire i documenti delle autorità doganali del Paese di transito con la descrizione esatta dei prodotti in questione, la data di frazionamento della spedizione, l’identificazione del mezzo di trasporto effettivo, la conferma delle condizioni per le quali i prodotti sono rimasti nel Paese di transito o altri documenti appropriati che certificano l’adempimento delle condizioni relative al trasporto diretto.

Allegato dell’Appendice III

Lista delle merci menzionate nell’articolo 5 paragrafo 1

Le note introduttive dell’Allegato 1 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico sono applicabili, mutatis mutandis , al presente Allegato.

Voce SH

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e
raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

capitolo 6

Piante vive e prodotti della
floricoltura

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali del capitolo 6
    utilizzati devono essere interamente ottenuti, e
  2. il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del
    prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e
  2. il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
    30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

1301

Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed
ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

  1. mucillagini ed ispessenti derivati
    da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

  1. altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi i pesci ed i mammiferi marini

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

capitolo 16

Preparazioni di carne

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

  1. maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

  1. altri zuccheri, allo stato solido,
    con aggiunta di aromatizzanti
    o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

  1. altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
    diversa da quella del prodotto, e
  2. il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
    30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

2006

Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
    diversa da quella del prodotto, e
  2. il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
    30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2008

  1. Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

  1. Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma;
    granturco

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

  1. altre, escluse le frutta (comprese
    le frutta a guscio), cotte ma non
    in acqua o al vapore, senza
    aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
    diversa da quella del prodotto, e
  2. il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
    30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
    diversa da quella del prodotto, e
  2. il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
    30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
    diversa da quella del prodotto

2103

Preparazioni per salse e salse
preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

  1. Preparazioni per salse e salse
    preparate; condimenti composti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

  1. Farina di senapa e senapa
    preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

2106

Preparazioni alimentari non
nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
    diversa da quella del prodotto, e
  2. il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
    30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
    diversa da quella del prodotto, e
  2. l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l’aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
    diversa da quella del prodotto,
  2. il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
    30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
  3. i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari

2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose

Fabbricazione:

  1. a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e
  2. in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

ex capitolo 23

Residui e cascami dell’industria alimentare; alimenti preparati per animali, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso

Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto

ex 2306

Panelli e altri residui solidi
dell’estrazione dell’olio d’oliva, con tenore di olio d’oliva superiore al
3 %

Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

  1. i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono
    essere originari, e
  2. tutti i materiali del capitolo 3
    utilizzati devono essere interamente ottenuti

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

2905

Alcoli aciclici e loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

  1. Alcolati metallici di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce
possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

  1. altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo»17 diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate
aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3503

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale,
escluse le colle di caseina della voce n. 3501

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3504

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3824

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4101

Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti
conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti
preparate), anche depilate o spaccate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

4102

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche
depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Slanatura di pelli di ovini

4103

Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce o piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né
altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci n. 4101, 4102 o 4103

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5002

Seta greggia (non torta)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

  1. cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

  1. altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5101

Lane, non cardate né pettinate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5102

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5103

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5203

Cotone, cardato o pettinato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5301

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5302

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa
(compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Appendice IV

Sul riconoscimento reciproco e la protezione
delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose
tra la Svizzera/il Principato del Liechtenstein e il Messico

Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose.

Art. 2

La presente Appendice si applica ai prodotti del codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci 18 .

Art. 3

Ai fini della presente Appendice, si intende per: «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura negli Allegati 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte; «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità; «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie; «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio; «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Art. 4

Sono protette le seguenti denominazioni:

  1. per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera e del Liechtenstein, quelle che figurano nell’Allegato 1;
  2. per quanto concerne le bevande spiritose originarie del Messico, quelle che figurano nell’Allegato 2.

Art. 5

In Messico, le denominazioni protette della Svizzera e del Liechtenstein:

  1. possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera e del Liechtenstein, e
  2. sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie della Svizzera e del Liechtenstein a cui si applicano.

In Svizzera e nel Liechtenstein, le denominazioni protette del Messico:

  1. possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari del Messico, e
  2. sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie del Messico a cui si applicano.

Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi 19 , di cui all’Allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma della presente Appendice, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l’impiego di una denominazione per designare bevande spiritose non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all’articolo 24, paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi.

Art. 6

La protezione di cui all’articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Art. 7

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 8

Le disposizioni della presente Appendice non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

Art. 9

Nessuna disposizione della presente Appendice obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell’altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel Paese d’origine o che è caduta in disuso in tale Paese.

Art. 10

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma della presente Appendice non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa originaria dell’altra Parte.

Art. 11

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dalla presente Appendice si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell’altra Parte.

Art. 12

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria alla presente Appendice, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.

Art. 13

La presente Appendice non si applica alle bevande spiritose:

  1. in transito sul territorio di una delle Parti, o
  2. originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi.

Sono considerati piccoli quantitativi:

  1. i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri pro capite contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
  2. i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri oggetto di spedizioni tra privati;
  3. le bevande spiritose che fanno parte di un trasloco di privati;
  4. i quantitativi di bevande spiritose importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di 1 ettolitro;
  5. le bevande spiritose destinate alle rappresentanze diplomatiche, consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
  6. le bevande spiritose che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Art. 14

la Parte in questione ne informa immediatamente l’altra Parte.

Se una delle Parti ha motivo di sospettare che:

  1. una bevanda spiritosa di cui all’articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra il Messico e la Svizzera o il Liechtenstein, non rispetta le disposizioni della presente Appendice o la legislazione applicabile in Messico, in Svizzera o nel Liechtenstein al settore delle bevande spiritose, e
  2. tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell’indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa di cui trattasi:

  1. il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa;
  2. la composizione di tale bevanda;
  3. la designazione e la presentazione;
  4. la natura dell’infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Art. 15

Le Parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un impegno contemplato nella presente Appendice.

La Parte contraente che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l’adozione delle misure in parola.

Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la Parte contraente che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l’applicazione della presente Appendice.

Art. 16

Le Parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni del presente accordo per rafforzare la cooperazione nel settore delle bevande spiritose.

Qualora la legislazione di una delle Parti contraenti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano negli Allegati della presente Appendice, l’inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Art. 17

Le bevande spiritose che al momento dell’entrata in vigore della presente Appendice sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dalla presente Appendice, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose contemplate nella presente Appendice non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d’origine sin dall’entrata in vigore della presente Appendice.

Salvo convenzione contraria delle Parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose prodotte, designate e presentate a norma della presente Appendice, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica della presente Appendice, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

Allegato 1

Denominazioni protette per le bevande spiritose
originarie della Svizzera/del Liechtenstein

Acquavite di vino

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia

Balzner Marc

Baselbieter Marc

Benderer Marc

Eschner Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d’Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Schaaner Marc

Triesner Marc

Vaduzer Marc

Acquavite di frutta

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d’Ajoie

Coing du Valais

Damassine d’Ajoie

Damassine de la Baroche

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d’Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Luzerner Kirsch

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d’Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d’Ajoie

Poire d’Orange de la Baroche

Pomme d’Ajoie

Pomme du Valais

Prune d’Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwytzerkirsch

Williams du Valais

Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana

Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro

Genièvre du Jura

Liquori

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d’abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Acquaviti di erbe (bevande spiritose)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d’herbes du Jura

Eau-de-vie d’herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Altre

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

Allegato 2

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie
del Messico

Bevanda spiritosa
di Agave

Tequila:

protetta, prodotta e classificata conformemente alla pertinente legislazione del Messico

Bevanda spiritosa
di Agave

Mezcal:

protetta, prodotta e classificata conformemente alla pertinente legislazione del Messico

Bevanda spiritosa
di Agave

Bacanora:

protetta, prodotta e classificata conformemente alla pertinente legislazione del Messico

Dichiarazione comune

Clausola evolutiva concernente i prodotti agricoli

Le Parti contraenti discutono ulteriori passi nel processo di liberalizzazione degli scambi commerciali tra la Svizzera e il Messico al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4. A tal fine, un esame dei prodotti agricoli, compresi il formaggio (voce di tariffa 0406.90) e le miscele di fondue (voce di tariffa ex2106.90), avverrà caso per caso. Se necessario, le regole d’origine relative saranno parimenti verificate.