Se, in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi doganali in virtù del presente Accordo, un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un’altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da provocare o rischiare di provocare un grave danno all’industria nazionale che produce prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali unicamente nella misura in cui sono in grado di prevenire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni previste nei paragrafi 2–10.
Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto quando, in seguito
a un’inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia , sia dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.
La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e in ogni caso prima di adottare una misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave danno o del rischio di danno causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto in questione e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l’introduzione della misura, la sua durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione.
Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può aumentare l’aliquota del dazio applicabile a tale prodotto fino a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti:
- l’aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata;
- l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo.
La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Non viene applicata alcuna misura all’importazione di un prodotto che è stato precedentemente soggetto a tale misura.
Entro 30 giorni dalla data di notifica di cui al paragrafo 3, il Comitato misto esamina le informazioni fornite al fine di facilitare la ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le Parti. In mancanza di una soluzione, la Parte importatrice può adottare una misura ai sensi del paragrafo 4 per risolvere il problema. La misura di salvaguardia bilaterale è immediatamente notificata alle altre Parti ed è sottoposta a consultazioni periodiche in seno al Comitato misto, in particolare al fine di definire, ove possibile, un calendario per la sua abolizione. Nella scelta della misura di salvaguardia bilaterale, si privilegia la misura che perturba di meno il funzionamento del presente Accordo.
Al termine della misura di salvaguardia bilaterale si applica l’aliquota del dazio doganale che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.
In situazioni critiche, nelle quali ogni ritardo comporterebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria dopo aver constatato chiaramente che un aumento delle importazioni provoca o rischia di provocare un grave danno alla sua industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente per scritto alle altre Parti. Entro 30 giorni dalla data di notifica, sono avviate le procedure previste nei paragrafi 2–6.
Ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è computata sulla durata della misura di salvaguardia bilaterale definita nel paragrafo 5 e su ogni proroga della stessa. Gli aumenti tariffari sono rimborsati immediatamente se dall’inchiesta descritta nel paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.
Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia bilaterali tra di loro. Se, dopo il primo esame, decidono di mantenere tale possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.