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0.632.316.251.1

Accordo
in forma di scambio di lettere
tra la Confederazione Svizzera e l’Autorità palestinese
relativo al commercio dei prodotti agricoli

RU 2004 3769; FF 1999 939

Traduzione1

Concluso a Loèche-les-Bains il 30 novembre 1998

Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 19992

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 29 giugno 1999

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1999

(Stato 1° luglio 1999)

Maher Masri

Ministro dell’economia e del commercio

dell’Autorità palestinese

Sua Eccellenza

Signor Pascal Couchepin

Consigliere federale

Capo del Dipartimento federale

dell’economia

Loèche-les-Bains, 30 novembre 1998

Eccellenza,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:

«Mi pregio riferirmi alle trattative sull’accordo commerciale per i prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso ‹Svizzera›) e l’OLP per conto dell’Autorità palestinese (dappresso ‹Autorità palestinese›), che si sono svolte nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese 3 e che si prefiggono segnatamente l’applicazione dell’articolo 11 dell’Accordo.

Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:

  1. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera all’Autorità palestinese conformemente alle condizioni enunciate nell’allegato I della presente lettera;
  2. concessioni tariffali accordate dall’Autorità palestinese alla Svizzera conformemente alle condizioni enunciate nell’allegato II della presente lettera;
  3. ai fini dell’applicazione delle disposizioni degli Allegati I e II, l’Allegato III della presente lettera definisce le regole d’origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
  4. gli allegati I–III sono parte integrante del presente Accordo.

Inoltre, la Svizzera e l’Autorità palestinese esamineranno tutte le difficoltà che potrebbero insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli e si sforzeranno di trovare soluzioni adeguate. Le parti contraenti continueranno a profondere sforzi per una liberalizzazione progressiva del commercio di prodotti agricoli nell’ambito della loro politica agricola e dei loro impegni internazionali.

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein, fintante che questo Stato è unito alla Confederazione svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 4 .

Il presente Accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le proprie procedure. Entra in vigore alla stessa data oppure è applicato provvisoriamente alla stessa data dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese.

Il presente Accordo rimane in vigore per lo stesso periodo di validità dell’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese.

Una denuncia dell’Accordo di libero scambio da parte dell’Autorità palestinese o della Svizzera metterà fine anche al presente Accordo; quest’ultimo diverrà caduco alla stessa data dell’Accordo di libero scambio.

Le sarei grato se mi volesse confermare l’accordo dell’Autorità palestinese in merito al contenuto della presente lettera.»

Mi pregio confermarle l’accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.

Per l’Autorità palestinese:

Maher Masri