0.632.401.21
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera relativo al regime degli scambi concernente le zuppe, le salse e i condimenti Conchiuso il 18 novembre 1985 Approvato dall’Assemblea federale il 13 marzo 1986 Entrato in vigore il 1° gennaio 1986
RU 1986 108
Testo originale
(Stato 1° gennaio 1986)
Bruxelles, il 18 novembre 1985 Missione Svizzera Bruxelles |
Signor Ambasciatore,
con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:
- «Mi pregio fare riferimento ai negoziati che si sono svolti tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea sul regime applicabile agli scambi reciproci di zuppe, salse e condimenti.
- A tale proposito, Le confermo che le autorità svizzere, dopo aver soppresso, a partire dal 1° luglio 1977, i dazi doganali sui prodotti non contenenti pomodoro dei nn. 2104.20 (salse; condimenti composti) e 2105.10 (zuppe) della tariffa doganale svizzera1, rinunceranno all’esazione di un dazio doganale anche sui prodotti indicati a detti numeri che contengono pomodoro.
- Contestualmente, la Comunità sopprimerà i dazi doganali da essa percepiti sui prodotti dei nn. 2104 B e C (salse con e senza pomodoro) e 2105 A (zuppe con e senza pomodoro) della tariffa doganale comune. Le propongo che, con riserva dell’approvazione parlamentare necessaria nel mio Paese, il nuovo regime entri in vigore il 1° gennaio 1986.
- Le tabelle I e II del Protocollo n. 22 dell’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea saranno modificate in conseguenza. Tali modifiche sono riportate in allegato alla presente.
- Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d’accordo su quanto precede.»
A nome della Comunità, mi pregio confermare che la Comunità è d’accordo sul contenuto della lettera sopra citata.
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.
A nome del Livio Marinucci |