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0.632.401.811

Scambio di lettere del 14 luglio 1986 tra la Svizzera e la Commissione delle CE sui prodotti non coperti dall’Accordo di libero scambio Svizzera‑CEE Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 1986 Entrato in vigore il 1° gennaio 1987

RU 1987 187; FF 1986 III 1

(Stato 1° gennaio 1987)

Testo originale

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

mi pregio di comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, contenente la comunicazione seguente:

  1. «Mi pregio fare riferimento al protocollo addizionale1 all’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Confederazione Svizzera sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Svizzera, dall’altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall’accordo precitato2.
  2. Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi pregio confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993 il dazio previsto in questa tariffa. L’eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente al 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.
  3. A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.
  4. A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, la Repubblica portoghese applica questi ultimi dazi.
  5. La Confederazione Svizzera procederà allo stesso modo per i prodotti elencati all’allegato III originari del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale svizzera.
  6. Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.
  7. Le sarei grato se volesse confermare che il Governo della Confederazione Svizzera è d’accordo con quanto precede.»

Mi pregio confermarle l’accordo del mio Governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Carlo Jagmetti

Allegato I

Spagna

N. della
tariffa doganale comune

Designazione delle merci

21.05

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

B.

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

21.06

Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:

C.

Lieviti artificiali preparati

21.07

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

G.

altre:

I.

non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:

a)

non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

ex 1.

non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:

– Preparazioni alimentari succedanee del latte materno per il trattamento delle alterazioni metaboliche infantili e talune altre preparazioni alimentari

Allegato II

Portogallo

N. della
tariffa doganale
comune

Designazione delle merci

05.03

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:

B.

altri

05.07

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:

A.

Piume da letto e calugine:

II.

altre

B.

altre

05.13

Spugne naturali:

B.

altre

13.02

Gommalacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:

A.

Resine di conifere

13.03

Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar‑agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:

A.

Succhi ed estratti vegetali:

III.

di quassia amara

IV.

di liquirizia

V.

di piretro e di radici delle piante da rotenone

VI.

di luppolo

VII.

miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

VIII.

altri:

a)

medicinali

B.

Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

ex I.

allo stato secco:

– tranne le sostanze pectiche

ex II.

altri:

– tranne le sostanze pectiche

C.

Agar‑agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:

I.

Agar‑agar

II.

Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube

14.01

Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d’India, giunchi, raffia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di figlio e simili):

A.

Vimini:

II.

altri

B.

Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta

15.05

Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

15.06

Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)

15.08

Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati

15.10

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali

A.

Acido stearico

B.

Acido oleico

ex

C.

altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:

– tranne i prodotti ricavati dal legno di pino, aventi tenore, in peso, di acido grasso uguale o superiore al 90 %

D.

Alcoli grassi industriali

15.11

Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose

15.15

Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti) greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d’api o di altri insetti, anche colorate artificialmente:

A.

Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente

B.

Cere d’api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:

II.

altri

15.16

Cere vegetali, anche colorate artificialmente:

B.

altri

15.17

Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

A.

Degras

18.03

Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato

18.04

Burro di cacao, compreso il grasso e l’olio di cacao

18.05

Cacao in polvere, non zuccherato

21.02

Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti:

A.

Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze

B.

Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze

C.

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

I.

Cicoria torrefatta

D.

Estratti di cicoria torrefatta e d’altri succedanei torrefatti del caffè:

I.

di cicoria torrefatta

21.03

Farina di senapa e senapa preparata

21.05

Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

B.

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

21.06

Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:

A.

Lieviti naturali vivi:

I.

Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

III.

altri

C.

Lieviti artificiali preparati

21.07

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

G.

altri:

I.

non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:

a)

non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

ex 1.

non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:

– tranne gli idrolisati di proteine e gli autolisati di lievito

22.01

Acque, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:

A.

Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose

22.02

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce
n. 20.07:

ex

A.

non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:

– non contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

22.08

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol. e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:

ex

A.

Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:

– non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all’allegato II del trattato CEE

ex

B.

Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:

– non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all’allegato II del trattato CEE

22.09

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:

A.

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol., presentato in recipienti contenenti:

ex I.

due litri o meno:

– non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all’allegato II del trattato CEE

ex II.

più di due litri:

– non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all’allegato II del trattato CEE

B.

Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»):

II.

altri

C.

Bevande alcoliche:

I.

Rum, arak, tafia

II.

Gin

III.

Whisky

IV.

Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol. o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliege

V.

altre, presentate in recipienti contenenti

ex

a)

due litri o meno:

– tranne quelle contenenti uova o tuorlo d’uovo e/o
zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

ex

b)

più di due litri:

– tranne quelle contenenti uova o tuorlo d’uova e/o
zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

24.02

Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco

Allegato III

Portogallo

N. della
tariffa doganale svizzera*

Designazione delle merci

0501.

Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli

0502.

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli

0503.

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie

0505.

Avanzi di pesci

0507.

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti

0508.

Ossa e nuclei ossei di corna greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati a forma) acidulati oppure degelatinati; polveri e cascami di dette materie:

10

– Polvere di ossa

0509.

Avorio, scaglie di tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artiglie e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati a forma, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di altri cetacei, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati a forma, compresi i cascami e le sbarbature

0512.

Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate a forma; polveri e cascami di conchiglie vuote

0513.

Spugne naturali

0514.

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

1302.

Gommalacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali

1303.

Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar‑agar e altre mucillagini e ispessenti ricavati da vegetali

– Succhi ed estratti vegetali:

10

– Oppio

20

– Succo di liquirizia, manna

22

– altri

– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

52

– Pectinati e pectati

– Agar‑agar e altre mucillaggini e ispessenti ricavati da vegetali:

– Farine di cotiledoni di semi di carrube o di semi di guarea, anche
leggermente modificate mediante trattamento chimico al fine di stabilizzare le loro proprietà mucillaginose:

60

– Per usi tecnici

62

– altri

64

– altri

*

RS 632.10 Allegato. Per i nuovi numeri vedi la tariffa delle dogane svizzere del
9 ott. 1986.

N. della
tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

1401.

Materie vegetali impiegate principalmente per lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne palustri, bambù, canne d’India, giunchi, rafia, paglie di cereali pulite, imbianchite o tinte, libro della corteggia di tiglio e simili)

1402.

Materie impiegate principalmente per imbottire (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403.

Materie vegetali impiegate principalmente per la fabbricazione di scope e
spazzole (saggina, piassava, trebbia, istle e simili), anche in torciglioni o in fasci

1405.

Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

1505.

Grassi di untume di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1506.

Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)

ex

40

– Olio di piedi di bue, grassi di ossa e oli di ossa per usi tecnici

1508.

Oli animali o vegali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, densificati standolizzati o altrimenti modificati

1510.

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:

10

– Stearina

ex

20

– altri acidi grassi industriali, ad eccezione degli acidi grassi del tallolio

1511.

Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose

1515.

Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d’api e di altri insetti, anche colorate artificialmente

1516.

Cere vegetali, anche colorate artificialmente

1517.

Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

1704.

Prodotti a base di zucchero senza cacao:

10

– Sugo di liquirizia non zuccherato o presentato in pastiglie, bastoncini, ecc.

1803.

Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato

1804.

Grasso di cacao (burro di cacao) e olio di cacao

1805.

Cacao in polvere, non zuccherato

1806.

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

– Miscugli contenenti, in peso, più del 12 % di materie grasse butirriche o, complessivamente più del 20 % di componenti provenienti dal latte,
in recipienti di più di 1 kg:

– aventi un tenore, in peso, di materie grasse butirriche di:

20

– più dell’85 %

22

– più del 50% fino all’85 %

24

– più del 25% fino al 50 %

26

– più dell’11% fino al 25 %

27

– più dell’1,5 fino all’11 %

28

– altri

1902

Estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici o culinari, a base di farine, semole, amidi, fecole o estratti di malto, anche con aggiunta di cacao in una proporzione inferiore al 50 % in peso:

– Preparazioni in cui predomina la farina di patate, anche sotto forma di
semolino, fiocchi, ecc., e preparazioni contenenti latte in polvere:

– contenenti, in peso, più del 12 % di materie grasse butirriche:

ex

04

– Alimenti per bambini, in recipienti di più di 2 kg

N. della
tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

– altri:

ex

06

– contenenti, in peso, più del 25 % di materie grasse butirriche, in recipienti di più di 2 kg

ex

08

– altri, in recipienti di più di 2 kg

– altre preparazioni, in recipienti di più di 2 kg:

– contenenti, in peso, più del 12 % di materie grasse butirriche:

ex

20

– contenenti, in peso, più del 25 % di materie grasse butirriche, in recipienti di più di 2 kg

ex

22

– altre, in recipienti di più di 2 kg

2102.

Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti:

10

– Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze

12

– Estratto o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze

ex

20

– Cicoria torrefatta

ex

22

– Prodotti della cicoria torrefatta

2103.

Farina di senapa e senapa preparata

2105.

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

ex

20

– preparazioni alimentari omogeneizzate diverse da quelle contenenti carne o frattaglie

2106.

Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:

ex

20

– lieviti naturali diversi dai lieviti naturali morti

30

– lieviti artificiali preparati

2107.

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

02

– Dolcificanti in compresse

– Preparazioni contenenti, in peso, più del 12 % di materie grasse butirriche o, complessivamente, più del 20 % di componenti provenienti dal latte, in recipienti di più di 1 kg:

– aventi tenore, in peso, di materie grasse butirriche di:

40

– più dell’85 %

42

– più del 50 % fino all’85 %

44

– più del 25 % fino al 50 %

46

– più dell’1,5 % fino al 25 %

47

– almeno l’1,5 %

48

– altre

2201.

Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve

2202.

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce
n. 2007.:

– Succhi di frutta o di ortaggi, diluiti con acqua o impregnati con acido
carbonico:

– Succhi di frutta, altri, zuccherati:

ex

20

– Succhi di pesche, di mirtilli, di more e di ribes, diluiti con acqua, aventi un tenore, di succo naturale uguale o inferiore al 60 %, e succhi di ribes nero diluiti con acqua, aventi un tenore di succo naturale uguale o
inferiore al 35 %, in bottiglie di vetro di una capienza di 2 dl o meno

ex

22

– Succhi di pesche, di mirtilli, di more e di ribes diluiti con acqua, aventi un tenore di succo naturale uguale o inferiore al 60 %, e succhi di ribes nero diluiti con acqua, aventi un tenore di succo naturale uguale o
inferiore al 35 %, in altri recipienti

N. della
tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

2208.

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol. e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico

2209.

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol.;
acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:

– Acquaviti di vino, quali cognac, armagnac ed altre acquaviti di vino, rum, arac, acquaviti di frutta con semi, kirsch, whisky, ecc.:

– in fusti:

20

– Acquaviti di vino

ex

24

– Ginepro

– in bottiglie:

30

– Acquaviti di vino

ex

34

– Ginepro

ex

40

– Liquori e altre bevande alcoliche zuccherate, anche aromarizzate

50

– Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti») per la fabbricazione delle bevande

2402.

Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco