La Confederazione Svizzera,
da un lato, e
la Comunità economica europea,
dall’altro,
visti l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 , in appresso denominato «accordo», e il protocollo aggiuntivo all’accordo, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986 ;
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 839/88 la riscossione dei dazi doganali applicati nella Comunità a Dieci ad alcuni prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo deve essere totalmente sospesa non appena il livello dei dazi scende al 2 per cento o meno;
considerando che, il 15 giugno 1988, i ministri degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio hanno deciso di prendere misure analoghe nei confronti delle importazioni provenienti dalla Spagna;
considerando che il protocollo aggiuntivo all’accordo non prevede che la Confederazione Svizzera sospenda i dazi doganali sui prodotti importati dalla Spagna;
considerando, tuttavia, che nell’ambito degli scambi commerciali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica portoghese non è necessario prendere ulteriori misure, in quanto i dazi doganali sui prodotti coperti dall’accordo e importati in Svizzera dal Portogallo erano stati già aboliti prima che questo Stato aderisse alla Comunità;
hanno deciso di comune accordo di sospendere totalmente i dazi sui prodotti coperti dall’accordo e importati in Svizzera dalla Spagna, quando il livello di tali dazi scende al 2 per cento o meno, e
di concludere il presente protocollo:
Art.
1
La riscossione dei dazi doganali applicabili in Svizzera, a norma dell’articolo 3 del protocollo aggiuntivo all’accordo , ai prodotti importati dalla Spagna è totalmente sospesa quando il livello di tali dazi scende al 2 per cento ad valorem o meno.
Il paragrafo 1 si applica « mutatis mutandis » ai dazi doganali specifici il cui livello non supera il 2 per cento ad valorem.
Art.
2
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.
Art.
3
Il presente protocollo è approvato dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell’espletamento delle procedure all’uopo necessarie ad opera delle Parti contraenti.
Art.
4
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese, olandese, portoghese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addì venti marzo millenovecentottantanove. Si omettono le firme