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0.632.401.9

Protocollo aggiuntivo all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea a seguito dell’adesione della Repubblica ellenica alla Comunità Conchiuso il 17 luglio 1980 Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 1980

RU 1981 286; FF 1980 III 1

Testo originale

Entrato in vigore con scambio di note il 1° gennaio 1981

(Stato 1° gennaio 1981)

La Confederazione Svizzera,
da un lato,
e
La Comunità economica europea,
dall’altro,

vista l’adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 1 , qui di seguito denominato «accordo»,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all’accordo, in seguito all’adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea,

e di concludere il presente Protocollo:

Titolo I Adeguamenti

Art. 1

Il testo dell’accordo è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Art. 2

La Repubblica ellenica applica le disposizioni di cui alla tabella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 3 del protocollo n. 1 2 dell’accordo a tutti i prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, originari della Svizzera e non enumerati nell’allegato I.

La Svizzera applica le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 1 dell’accordo a tutti i prodotti di cui ai detti paragrafi e provenienti dalla Grecia.

Titolo II Misure transitorie

Art. 3

Per i prodotti di cui all’allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all’importazione applicabili ai prodotti originari della Svizzera secondo il seguente calendario:

  1. il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;
  2. il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all’80 % del dazio di base;
  3. le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il:–il 1° gennaio 1983,–il 1° gennaio 1984,–il 1° gennaio 1985,–il 1° gennaio 1986.

Art. 4

Per i prodotti di cui all’allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all’articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Svizzera il 1° luglio 1980.

Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base è pari al 17,2 % «ad valorem».

Art. 5

Per i prodotti di cui all’allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all’importazione dei prodotti originari della Svizzera, secondo il seguente calendario:

  1. il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % del tasso di base;
  2. il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all’80 % del tasso di base;
  3. le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il:–1° gennaio 1983,–1° gennaio 1984,–1° gennaio 1985,–1° gennaio 1986.

L’aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.

Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’importazione, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Svizzera, è abolita il 1° gennaio 1981.

Art. 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Svizzera.

Art. 7

L’elemento mobile, che la Repubblica ellenica può applicare a norma dell’articolo 1 del protocollo n. 2 3 dell’accordo sui prodotti di cui alla tabella I di detto protocollo ed originari della Svizzera, è modificato dell’importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia.

Per quanto riguarda i prodotti enumerati sia nella tabella I del protocollo n. 2 dell’accordo che nell’allegato 1 del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, conformemente al calendario stabilito nell’articolo 3, la differenza esistente tra:

  1. l’elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell’adesione, e
  2. il dazio (diverso dall’elemento mobile) di cui all’ultima colonna della tabella I del protocollo n. 2.

Art. 8

La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 le restrizioni quantitative sui prodotti di cui all’allegato II ed originari della Svizzera.

Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali che sono aperti anche nei confronti delle importazioni originarie dell’Austria, della Finlandia, dell’Islanda, della Norvegia e della Svezia. I contingenti globali per il 1981 sono elencati nell’allegato II.

Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è del 25 % all’inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto, e del 20 % all’inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L’aumento è aggiunto a ciascun contingente e l’aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto. Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume è aumentato nella misura minima del 20 % all’anno e quello espresso in valore nella misura minima del 25 % all’anno, i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base del contingente precedente maggiorato dell’aumento. Quanto agli autobus, autocorriere, torpedoni ed altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A 1 della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume è però aumentato del 15% all’anno e quello relativo al valore in misura del 20 % all’anno.

Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all’allegato II sono state inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario della Svizzera e dei paesi di cui al paragrafo 2, se il prodotto in questione è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.

Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all’allegato II proveniente dalla Comunità nella sua composizione attuale oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie della Svizzera od aumenta in proporzione il contingente globale.

In merito alle licenze di importazione per prodotti di cui all’allegato II ed originari della Svizzera, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originarie della Comunità nella sua composizione attuale, ad eccezione del contingente aperto per i fertilizzanti di cui alle voci 31.02, 31.03 ed alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative a diritti esclusivi di commercializzazione.

Art. 9

I depositi cauzionali all’importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Svizzera sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all’importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:

  1. il 1° gennaio 1981: 25 %,
  2. il 1° gennaio 1982: 25 %,
  3. il 1° gennaio 1983: 25 %,
  4. il 1° gennaio 1984: 25 %,

Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l’aliquota dei depositi cauzionali all’importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Svizzera.

Titolo III Disposizioni generali e finali

Art. 10

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell’adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

Art. 11

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

Art. 12

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

Art. 13

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentoottanta.

Seguono le firme

Allegato I

Elenco previsto all’articolo 3

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)

Designazione delle merci

Capitolo 15

ex

15.10

Prodotti ottenuti a partire da legno di pino, con tenore di acidi grassi uguale o superiore a 90 % in peso

Capitolo 17

17.04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao

Capitolo 18

18.06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Capitolo 19

ex

19.02

Estratti di malto

19.03

Paste alimentari

19.05

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili

ex

19.07

Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta

19.08

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione

Capitolo 21

ex

21.02

Succedanei torrefatti del caffè esclusa la cicoria torrefatta; estratti di succedanei torrefatti del caffè esclusi gli estratti di cicoria torrefatta

ex

21.04

Salse; condimenti composti escluso il «chutney» di mango liquido

ex

21.06

Lieviti di panificazione e lieviti naturali morti

Capitolo 22

ex

22.02

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce
n. 20.07

– non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte ma contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

oppure:

– contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte

22.03

Birra

22.06

Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche

ex

22.09

Bevande alcoliche contenenti uova o giallo d’uova c/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

Capitolo 25

25.20

Pietra di gesso; anidride; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l’arte dentaria

25.22

Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio

25.23

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

ex

25.30

Acido borico naturale cori un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco

ex

25.32

Terre coloranti, anche calcinate o mescolate; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate

Capitolo 27

27.05bis

Gas illuminante, gas povero, gas d’acqua e gas simili

27.06

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti

27.08

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

ex

27.10

Oli e grassi minerali per lubrificazione

ex

27.11

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile

27.12

Vaselina

27.13

Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati

27.14

Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

27.15

Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche

27.16

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di Petrolio. eli catrame minerale di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut‑backs, ecc.)

Capitolo 28

ex

28.01

Cloro

ex

28.04

Idrogeno, ossigeno (compreso l’ozono) e azoto

ex

28.06

Acido cloridrico

28.08

Acido solforico; oleum

28.09

Acido nitrico; acidi solfonitrici

28.10

Anidride e acidi fosforici (meta‑, orto‑ e piro‑)

28.12

Acido borico e anidride borica

28.13

Altri acidi inorganici e composti ossigenati di metalloidi

28.15

Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo

28.16

Aminoniaca liquefatta o in soluzione

28.17

Idrossido di sodio (soda caustica; idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio

ex

28.19

Ossido di zinco

ex

28.20

Corindoni artificiali

28.22

Ossidi di manganese

ex

28.23

Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3)

ex

28.27

Minio di piombo e litargirio

28.29

Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali

ex

28.30

Cloruro di magnesio; cloruro di calcio

ex

28.31

Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti

28.35

Solfuri, compresi i polisolfuri

28.36

Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati

28.37

Solfiti e iposolfiti

ex

28.38

Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio; allumi

ex

28.40

Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo

ex

28.42

Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, escluso l’idrocarbonato di piombo (cerussa)

ex

28.44

Fulminati di mercurio

ex

28.45

Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio

ex

28.46

Boracce raffinato

ex

28.48

Arseniti e arseniati

28.54

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l’acqua ossigenata solida

ex

28.56

Carburi di silicio, di boro, di calcio

ex

28.58

Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza

Capitolo 29

ex

29.01

Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili; naftalene (naftalina), antracene

ex

29.04

Alcoli amilici

29.06

Fenoli e fenoli‑alcoli

ex

29.08

Ossido di dipentile (etere n‑amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo

ex

29.14

Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua; anidridi

ex

29.16

Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio

ex

29.21

Nitroglicerina

ex

29.42

Solfato di nicotina

29.43

Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42

Capitolo 30

ex

30.02

Sieri di animali o di persone immunizzati

ex

30.03

Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono

– Sigarette antiasmatiche

– Chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di
specialità

– Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di
specialità

– Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici

– Vitamine e preparazioni a base di vitamine

– Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni

30.04

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo

Capitolo 31

ex

31.03

Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi:

– Scorie di defosforazione

– Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati
alluminio‑calcici naturali trattati termicamente

– Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %

31.05

Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg

Capitolo 32

ex

32.01

Estratti per concia di origine vegetale; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all’acqua

ex

32.04

Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l’indaco, l’enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il «kermes»

ex

32.05

Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l’indaco artificiale); prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra

32.06

Lacche coloranti

ex

32.07

Altre sostanze coloranti esclusi:

  1. pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio
  1. colori di cromo e del blu di Prussia; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»

32.08

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

32.09

Vernici; pitture all’acqua, pigmenti all’acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all’olio di lino, all’acqua ragia minerale, all’essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo

32.11

Siccativi preparati

32.12

Mastici (compresi i mastici e cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura

32.13

Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri

Capitolo 33

ex

33.01

Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d’eucalipto, di sandalo e di cedro; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione

ex

33.06

Acque di colonia e altre acque da toletta; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifricie, prodotti per l’igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati

Capitolo 34

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, dancele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l’odontoiatria»

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi, escluse l’ovoalbumina e la lattoalbumina; colle; enzimi

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Capitolo 37

37.03

Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati

Capitolo 38

38.03

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

38.09

Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali

ex

38.11

Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) mischiato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l’uso

38.18

Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili

ex

38.19

Preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Capitolo 39

ex

39.02

Cloruro di polivinile

ex
ex
ex
ex
ex
ex

39.01
39.02
39.03
39.04
39.05
39.06

Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi:

  1. quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo
  2. gli scambiatori di ioni

ex

39.07

Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l’avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12

Capitolo 40

Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari
(ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)

Capitolo 41

Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donne e simili contenitori; lavori di budella

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l’avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno
(ex 44.28)

Capitolo 45

45.03

Lavori di sughero naturale

45.04

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in striscie
(ex 46.02)

Capitolo 48

ex

48.01

Carta e cartoni, compresa l’ovatta di cellulosa, in toroli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti:

– Carta comune destinata alla stampa di giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato

– Carta per la stampa di periodici

– Carta da sigarette

– Carta di seta

– Carta da filtri

– Ovatta di cellulosa

– Carta e cartoni fabbricati a mano

48.03

Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli

48.04

Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli

ex

48.05

Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli

ex

48.07

Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta quadrettata per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia

ex

48.13

Carta carbone

48.14

Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

ex

48.15

Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, striscie per teletipi, striscie perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni‑filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), striscie gommate

48.16

Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili

48.18

Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone

48.19

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette

ex

48.21

Paralumi; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani; piatti, bicchieri, sottopiatti, sottobottiglie, sottobicchieri

Capitolo 49

ex

49.01

Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca

ex

49.03

Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca

ex

49.07

Francobolli non destinati a servizi pubblici

49.09

Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni

ex

49.10

Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca

ex

49.11

Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti:

– Scenari teatrali e per studi fotografici

– Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca

Capitolo 50

Seta e cascami di seta

Capitolo 51

Materie tessili sintetiche ed artificiali continue

Capitolo 52

Filati metallici

Capitolo 53

Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04

Capitolo 54

Lino e ramiè, esclusa la voce 54.01

Capitolo 55

Cotone

Capitolo 56

Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco

Capitolo 57

Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01; filati di carta e tessuti di filati di carta

Capitolo 58

Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pezzi e guipures; ricami

Capitolo 59

Ovatte e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili

Capitolo 60

Maglierie

Capitolo 61

Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto

Capitolo 62

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano
(ex 62.05)

Capitolo 63

Oggetti da rigattiere, cenci e stracci

Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti

Capitolo 65

Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti

Capitolo 66

66.01

Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli‑bastone, i parasoli‑tende, gli ombrelloni e simili

Capitolo 67

ex

67.01

Spolverini e scoprine

67.02

Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali

Capitolo 68

68.04

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di brasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento

68.06

Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti

68.09

Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali

68.10

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

68.11

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra articiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»

68.12

Lavori di amianto‑cemento, cellulosa‑cemento e simili

68.14

Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie

Capitolo 69

Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l’economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14

Capitolo 70

70.04

Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare

70.05

Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare

ex

70.06

Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi

ex

70.07

Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate

70.08

Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro

70.09

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

70.10

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l’imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

ex

70.13

Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.

70.14

Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune

ex

70.15

Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili

ex

70.16

Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie

ex

70.17

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetrerie per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili

ex

70.21

Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l’industria

Capitolo 71

ex

71.12

Minuterie d’argento (compreso l’argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

71.13

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

71.14

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori

71.16

Minuterie di fantasia

Capitolo 73

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

  1. i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16
  1. i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell’acciaio
  1. le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 c 73.34 e le modelle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35

Capitolo 74

Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10% di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11

Capitolo 76

Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l’avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)

Capitolo 78

Piombo

Capitolo 79

Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03

Capitolo 82

ex

82.01

Vanghe, pale, picconi, picozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano

82.02

Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)

ex

82.04

Fucine portatili; mole con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico

82.09

Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame

ex

82.11

Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi

ex

82.13

Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati

82.14

Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

82.15

Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09)

Capitolo 84

ex

84.06

Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm3; motori a combustione interna semi‑diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli

ex

84.10

Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore

ex

84.11

Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg

ex

84.12

Gruppi per il condizionamento dell’aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l’umidità

ex

84.14

Forni da panetteria e loro pezzi staccati

ex

84.15

Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero

ex

84.17

Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici

84.20

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

ex

84.21

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg

ex

84.24

Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg

ex

84.25

Trebbiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granoturco; raccoglitrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali

84.27

Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili

ex

84.28

Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie

84.29

Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie

ex

84.34

Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa

ex

84.38

Navette; pettini per tessitrici

ex

84.40

Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico

ex

84.47

Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l’osso, l’ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili

ex

84.56

Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali

ex

84.59

Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone

84.61

Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili

ex

84.63

Riduttori di velocità

Capitolo 85

ex

85.01

Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione

85.03

Pile elettriche

85.04

Accumulatori elettrici

ex

85.06

Ventilatori per appartamenti

85.10

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09

85.12

Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24

ex

85.17

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica

ex

85.19

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)

ex

85.20

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l’illuminazione

ex

85.21

Tubi catodici per televisori

85.23

Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di mezzi di congiunzione

85.25

Isolatori di qualsiasi materia

85.26

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25

85.27

Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Capitolo 87

ex

87.02

Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)

87.05

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine

ex

87.06

Telai senza motore e loro parti

ex

87.11

Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi

ex

87.12

Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi

87.13

Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati

Capitolo 89

ex

89.01

Barche, chiatte; navi‑cisterna destinate ad essere rimorchiate; imbarcazioni a vela; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali

Capitolo 90

ex

90.01

Vetri da occhialeria

90.03

Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature

90.04

Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili

ex

90.26

Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d’acqua (volumetrici e tachimetrici)

Capitolo 92

92.12

Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi

Capitolo 93

ex

93.04

Fucili da caccia

ex

93.07

Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni‑fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia

Capitolo 94

Mobilia; mobili medico‑chirurgici; oggetti letterecci e simili, esclusa la voce 94.02

Capitolo 96

Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06

Capitolo 97

97.01

Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili

97.02

Bambole di ogni specie

97.03

Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento

ex

97.05

Stelle filanti e coriandoli

Capitolo 98

Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

Allegato II

N. della tariffa
doganale
comune

Designazione delle merci

Contingenti previsti
dal 1° gennaio
al 31 dicembre 1981

31.02

Concimi minerali o chimici azotati

31.03

Concimi minerali o chimici fosfatici

31.05

Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia
in recipienti o involucri di un peso lordo massimo
di 10 kg:




12.340 tonnellate

A.

altri concimi:

I.

contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

II.

contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo

IV.

altri

ex 73.37

Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:

– Caldaie per il riscaldamento centrale

49.800 UCE

ex 84.01

Generatori di vapore d’acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:

– di potenza inferiore o pari a 32 MW

101.400 UCE

84.06

Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:

C.

altri motori:

ex

II.

Motori a combustione interna (con accensione per compressione):

– di potenza inferiore a 37 kW

279.600 UCE

84.10

Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie a nastri flessibili, ecc.):

ex

A.

Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti

1.000.000 UCE

B.

altre pompe

C.

Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)

84.14

Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11:

ex

B.

altri:

– Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni
da cemento


  1. 10.000 UCE

ex 84.20

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione:

– delle bilance pesa‑bambini

320.000 UCE

– delle bilance di precisione graduate in g, destinate all’uso domestico

– dei pesi per qualsiasi bilancia

85.01

Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

A.

Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:



ex

II.

altri:

44.400 UCE

– Motori con potenza pari o superiore
a 370 watt e inferiore o pari a 15.000 watt

ex

C.

Parti e pezzi staccati:

– di motori con potenza pari o superiore
a 370 watt e inferiore o pari a 15.000 watt

85.15

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:

A.

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:

ex

III.

Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:



– di televisione

3.048 unità

777.300 UCE4*

85.15

C.

Parti e pezzi staccati

I.

Mobili e cofanetti:

ex a)

di legno:

– per apparecchi riceventi per la
televisione

ex b)

di altre materie:



ex



III.



altri:

– per apparecchi riceventi per la
televisione


1.500.000 UCE

– Telai di apparecchi riceventi per la tele visione e loro parti assemblate o montate

– Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione

ex 85.23

Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:

– Cavi conduttori per antenne di televisione

66.600 UCE

87.02

Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:

A.

per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:

I.

azionati da motore a scoppio o a combustione interna:

ex a)

Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio
di cilindrata uguale o superiore
a 2800 cm3 o azionati da motore
a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2500 cm3:

103 unità
2.032.000 UCE5*

– Autocorriere, torpedoni e autobus completi

ex b)

altri:

– completi, con più di 6 posti a sedere

87.05

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine:

ex

A.

Carrozzerie e cabine metalliche destinate all’industria del montaggio:

  1. dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A
  2. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere
  3. degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2500 cm3
  4. degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.036**







9.800 UCE

ex

B.

altri:

– Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione
di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere