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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la modifica del modo di computo della quota del Principato del Liechtenstein nel ricavo della imposta federale sulla cifra d’affari Conchiuso il 24 settembre 1964 Entrato in vigore con effetto dal 1° gennaio 1962

RU 1964 869

Traduzione

(Stato 1° gennaio 1962)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,

nell’intento di adeguare al mutamento delle circostanze la quota del Liechtenstein sul ricavo dell’imposta federale sulla cifra d’affari,

visto gli articoli 4 e 10 del trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 1 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

In deroga al modo di computo convenuto per scambio di lettere del 10/17 maggio 1947 fra il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane e il Governo del Principato del Liechtenstein, quest’ultimo riceve dalla Confederazione Svizzera, come quota sul ricavo dell’imposta federale sulla cifra d’affari, per testa di popolazione, l’uguale dell’importo ottenuto dividendo il ricavo dell’imposta sulla cifra d’affari per il numero totale degli abitanti della Svizzera e del Liechtenstein. Per le spese amministrative si computa il 2% della quota spettante al Principato. Il numero degli abitanti è rappresentato dall’effettivo della popolazione come risulta dall’ultimo censimento eseguito nella Svizzera e nel Liechtenstein.

Art. 2

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma a contare dal 1° gennaio 1962. Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 24 settembre 1964.

Per il
Consiglio federale svizzero

Wahlen

Per il Governo
del Principato del Liechtenstein

Heinrich Prinz von Liechtenstein