0.641.751.411.1
Scambio di note del 20 dicembre 2012
tra la Svizzera e il Liechtenstein in vista della modifica dell’Accordo
del 29 gennaio 2010 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche
nel Principato del Liechtenstein in seguito alla legislazione svizzera
sulla tassa sul CO2 entrata in vigore il 1° gennaio 2013
RS 2013 339
Entrato in vigore il 20 dicembre 2012
(Stato 20 dicembre 2012)
Traduzione 1
Dipartimento federale | Berna, 20 dicembre 2012 |
degli affari esteri | |
Berna | |
Ambasciata del | |
Berna |
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di accusare ricezione della sua nota del 20 dicembre 2012 del seguente tenore:
«L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein porge i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e ha l’onore di sottoporgli quanto segue:
Con riferimento al Trattato del 29 gennaio 2010 2 tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein e all’Accordo relativo al Trattato 3 e tenuto conto dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, della legge svizzera sul CO 2 riveduta e dell’ordinanza sul CO 2 ad essa relativa nonché della lacuna da colmare fino all’entrata in vigore della modifica in corso di elaborazione della legge sul CO 2 del Liechtenstein e dell’ordinanza sul CO 2 ad essa relativa, per garantire infine alle imprese condizioni di concorrenza analoghe a quelle vigenti nello spazio economico comune, il Governo del Principato del Liechtenstein propone al Consiglio federale svizzero di adottare quanto segue:
Dopo l’entrata in vigore della legge sul CO 2 del Liechtenstein e della relativa ordinanza, le imprese del Liechtenstein che si impegnano per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra possono chiedere alle competenti autorità federali svizzere l’esonero dalla tassa sul CO 2 prelevata sui combustibili con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013.
Se il Consiglio federale svizzero approva quanto precede, la presente nota e la risposta del Dipartimento federale degli affari esteri costituiscono un accordo tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera.
Il presente Accordo entra in vigore alla data della nota di risposta. Contemporaneamente è abrogato lo Scambio di note del 29 gennaio 2010 4 tra il Liechtenstein e la Svizzera concernente la ripartizione dei proventi della tassa sul CO 2 e il rimborso della tassa sul CO 2 alle imprese che soggiacciono alla legge sullo scambio di quote di emissioni in quanto obsoleto per esecuzione avvenuta.
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie quest’occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’espressione della più alta considerazione.»
Il Dipartimento federale degli affari esteri si pregia di comunicare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein che quanto precede incontra l’approvazione del Consiglio federale svizzero. La nota dell’Ambasciata del Liechtenstein e la presente risposta costituiscono un accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein, che entra in vigore alla data della nota di risposta, ovvero il 20 dicembre 2012. Contemporaneamente è abrogato lo Scambio di note del 29 gennaio 2010.
Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’espressione della più alta considerazione.