L’autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all’articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata. L’autorità competente della Parte richiedente sottopone una richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo soltanto quando essa non sia in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi all’interno del proprio territorio, tranne laddove il ricorso a tali mezzi comporti difficoltà sproporzionate.
Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.
Se specificamente richiesto dall’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.
Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti, per le finalità specificate all’articolo 1 e in conformità con l’articolo 2 dell’Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta:
- informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari e qualsiasi persona che operi in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari (trustee);
- informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei trust, le informazioni su fiducianti, fiduciari (trustee), guardiani e beneficiari; nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea per le Parti contraenti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai fondi o schemi pubblici di investimento collettivo, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate
Allorquando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell’Accordo, l’autorità competente della Parte richiedente, al fine di dimostrare che le informazioni sono verosimilmente rilevanti per la richiesta, fornisce per iscritto le seguenti informazioni all’autorità competente della Parte interpellata:
- l’identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
- il periodo per il quale sono richieste le informazioni;
- una dichiarazione relativa alle informazioni richieste, che indichi la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
- la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
- le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata, o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
- se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
- una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che, qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente, l’autorità competente di quest’ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente, o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
- una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero difficoltà sproporzionate.
L’autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l’autorità competente della Parte interpellata deve:
- confermare per iscritto all’autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all’autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;
- se l’autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, inclusi i casi in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, informerà immediatamente la Parte richiedente, spiegando le ragioni per cui non è in grado di fornire le informazioni, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.