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Scambio di lettere tra la Svizzera e il Canada in merito all’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2017

RU 2017 121

Entrato in vigore il 3 ottobre 20171

(Stato 17 ottobre 2017)

Traduzione

William Francis Morneau

Ministro delle finanze del Governo
del Canada

Canada, 22 dicembre 2016

Ueli Maurer

Consigliere federale

Dipartimento federale delle finanze

Bundesgasse 3

CH-3003 Berna

Svizzera

Sua Eccellenza,

ho l’onore di confermare il ricevimento della Sua lettera del 9 dicembre 2016 dal seguente tenore:

«Sua Eccellenza,

ho l’onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 4 febbraio 2016 in cui la Svizzera e il Canada hanno espresso l’intenzione di introdurre, su base reciproca, lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018) nonché alla Convenzione del 25 gennaio 1988 2 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione emendata»).

Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione emendata e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 3 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte.

Considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, due o più Parti possono convenire che la Convenzione emendata abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che la Svizzera e il Canada convengano che l’articolo 6 della Convenzione emendata e l’Accordo SAI siano applicabili ai periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2017 o dopo tale data.

Nel caso in cui il Governo del Canada ritenga accettabile la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accordo in materia tra i due Governi, applicabile dal 1° gennaio 2017 o in data successiva a decorrere dal giorno in cui il Governo del Canada avrà notificato al Consiglio federale svizzero l’adempimento delle necessarie procedure di attuazione interne. Se l’entrata in vigore sarà successiva al 1° gennaio 2017, tale accordo sarà applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2017.

Gradisca, Sua Eccellenza, l’espressione della mia massima stima.

Ueli Maurer
Consigliere federale»

Ho il piacere di informarla che il Governo del Canada accetta la proposta contenuta nella Sua lettera. Il Governo del Canada accetta inoltre che la Sua lettera, le cui versioni in francese e inglese fanno ugualmente fede, e la presente risposta siano considerate come un accordo in materia tra i due Governi applicabile dal 1° gennaio 2017 o in data successiva a decorrere dal giorno in cui il Governo del Canada avrà notificato al Consiglio federale svizzero l’adempimento delle necessarie procedure di attuazione interne. Se l’entrata in vigore sarà successiva al 1° gennaio 2017, tale accordo sarà applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2017.

Gradisca, Sua Eccellenza, l’espressione della mia massima stima.

William Francis Morneau
Ministro delle finanze del Governo del Canada