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Scambio di lettere
tra la Svizzera e Jersey in merito all’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa

RU 20164761

RU 20164761

Entrato in vigore il 1° gennaio 2017

(Stato 1° gennaio 2017)

Traduzione 1

S. E. Senatore Ian Gorst

Primo ministro

PO Box 140, Cyril Le Marquand House

The Parade

St Helier, Jersey

JE4 8QT

Jersey, 1° novembre 2016

Sua Eccellenza

Signor Ueli Maurer

Dipartimento federale delle finanze

Bundesgasse 3

CH-3003 Berna

Svizzera

Onorevole Consigliere federale,

ho l’onore di confermare il ricevimento della Sua lettera del 26 ottobre 2016 dal seguente tenore:

«Ho l’onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 15 gennaio 2016 in cui la Svizzera e Jersey hanno espresso l’intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base dello standard comune di comunicazione dell’OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018) nonché alla Convenzione del 25 gennaio 1988 2 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, riveduta dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione riveduta»).

Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione riveduta e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 3 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari ( Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information , qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte.

Considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Svizzera e Jersey convengano che l’articolo 6 della Convenzione riveduta e l’Accordo SAI, fatta salva la loro entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017, siano applicabili ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2017.

Nel caso in cui il Governo di Jersey accetti la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accordo in materia tra i due Governi, applicabile in Svizzera dal giorno dell’entrata in vigore della Convezione riveduta e dell’Accordo SAI.»

Posso confermare che Jersey approva il contenuto della Sua lettera.

Gradisca, onorevole Consigliere federale, l’espressione della mia massima stima.

Ian Gorst
Il Primo ministro