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0.653.242.3

Accordo congiunto
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’India ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal suo Protocollo di modifica, concernente la data dalla quale è applicabile lo scambio di informazioni secondo l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

RU2018247

Traduzione

Concluso il 21 dicembre 2017

Entrato in vigore il 1° gennaio 2018

(Stato 1° gennaio 2018)

Memori delle buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India;

avendo firmato la Dichiarazione congiunta del 22 novembre 2016 in cui la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India hanno espresso l’intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a fini fiscali su base reciproca a partire dal 2018, con una prima trasmissione di dati nel 2019;

consapevoli del fatto che lo scambio automatico di informazioni poggerà sull’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal suo Protocollo di modifica 1 (di seguito «Convenzione emendata») e sull’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari 2 (di seguito «Accordo SAI») firmato dalla Confederazione Svizzera il 19 novembre 2014 e dalla Repubblica dell’India il 3 giugno 2015;

considerando che la Convenzione emendata è entrata in vigore per quanto attiene alla Confederazione Svizzera il 1° gennaio 2017 e alla Repubblica dell’India il 1° giugno 2012;

considerando che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, le disposizioni della Convenzione emendata si applicano all’assistenza amministrativa dai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte;

considerando che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, due o più Parti possono convenire che la Convenzione emendata abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa a periodi fiscali o a obblighi fiscali anteriori;

consapevoli del fatto che, secondo la Convenzione emendata, uno Stato può trasmettere unicamente informazioni relative a periodi fiscali o a obblighi fiscali dello Stato destinatario cui si applica la Convenzione emendata, e che, di conseguenza, gli Stati che trasmettono le informazioni per i quali la Convenzione emendata è entrata in vigore in un determinato anno possono unicamente fornire assistenza amministrativa agli Stati destinatari per i periodi fiscali o gli obblighi fiscali che iniziano o sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo;

considerando che l’anno fiscale indiano inizia il 1° aprile e che pertanto la Convenzione emendata sarebbe applicabile nei rapporti con l’India ai periodi fiscali successivi al 1° aprile 2018, e che di conseguenza la Svizzera non sarebbe legalmente tenuta a fornire assistenza amministrativa per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018;

riconoscendo che una Parte già aderente alla Convenzione emendata può ricevere da una nuova Parte informazioni in virtù dell’articolo 6 della Convenzione emendata e dell’Accordo SAI per quel che concerne periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori alla data prevista nella Convenzione emendata se le due Parti dichiarano di accettare l’applicabilità di un’altra data;

riconoscendo inoltre che una nuova Parte alla Convenzione emendata può trasmettere informazioni a una Parte già aderente in virtù dell’articolo 6 della Convenzione emendata e dell’Accordo SAI per quel che concerne periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori alla data prevista nella Convenzione emendata se le due Parti dichiarano di accettare l’applicabilità di un’altra data,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’India convengono che l’articolo 6 della Convenzione emendata si applichi conformemente alle disposizioni dell’Accordo SAI per quanto concerne l’assistenza amministrativa prevista dall’Accordo SAI tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India indipendentemente dai periodi fiscali e dagli obblighi fiscali della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’India cui le informazioni da scambiare si riferiscono.

Resta inteso che, conformemente alle disposizioni dell’Accordo SAI e della Dichiarazione congiunta del 22 novembre 2016 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo indiano, le informazioni relative ad anni civili a partire dal 2018 saranno scambiate in virtù dell’articolo 6 della Convenzione emendata.

Il presente Accordo congiunto costituisce un accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’India ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, applicabile dal 1° gennaio 2018.

Fatto a Nuova Delhi il 21 dicembre 2017, in due esemplari in lingua inglese, francese e hindi, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Andreas Baum

Ambasciatore della Svizzera in India

Per il
Governo della Repubblica dell’India:

Sushil Chandra

Presidente del Comitato centrale delle imposte dirette

Ministero delle finanze

Accordo congiunto tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’India ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal suo Protocollo di modifica, concernente la data dalla quale è applicabile lo scambio di informazioni secondo l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari | Lexipedia | Lexipedia