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Scambio di lettere
tra la Svizzera e il Giappone concernente l’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa

RU 2016 5289

Entrato in vigore il 1° gennaio 2017

(Stato 1° gennaio 2017)

Traduzione 1

Ueli Maurer

Consigliere federale

Dipartimento federale delle finanze

Bundesgasse 3

CH-3003 Berna

Svizzera

Berna, 8 dicembre 2016

S. E. Etsuro Honda

Ambasciatore straordinario e
plenipotenziario del Giappone in Svizzera

Ambasciata del Giappone in Svizzera

Engestrasse 53

3012 Berna

Sua Eccellenza,

ho l’onore di confermare il ricevimento in data odierna della Sua nota dal seguente tenore:

«Ho l’onore di riferirmi alla Convenzione del 25 gennaio 1988 2 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, così come emendata dal Protocollo firmato a Parigi il 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione»), e di proporle, in nome del Governo del Giappone, quanto segue:

in virtù del dell’articolo 28 capoverso 6 secondo periodo della Convenzione, l’articolo 6 della Convenzione si applica all’assistenza amministrativa relativa a periodi fiscali o obblighi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2017.

Qualora il Consiglio federale accettasse la proposta summenzionata, suggerisco che la presente nota e la Sua risposta siano considerate come un accordo tra i due Governi, applicabile dal giorno dell’entrata in vigore della Convenzione in Svizzera.»

Poiché il Consiglio federale svizzero ha accettato la proposta summenzionata, ho l’onore di confermare che la nota di Sua Eccellenza e la presente risposta sono considerate come un accordo tra i due Governi, applicabile dal giorno dell’entrata in vigore della Convenzione in Svizzera.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia massima stima.

Ueli Maurer
Capo del Dipartimento federale delle finanze

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