0.653.255.4
Scambio di lettere
tra la Svizzera e Maurizio
sull’applicabilità della Convenzione sull’assistenza amministrativa a periodi fiscali antecedenti
RU 2018 251
Entrato in vigore il 1° gennaio 2018
(Stato 1° gennaio 2018)
Traduzione
On. Ueli Maurer Consigliere federale Capo del Dipartimento federale Bundesgasse 3 3003 Berna Svizzera | Berna, 1° dicembre 2017 |
The Hon Pravind Kumar Jugnauth Primo ministro Ministro delle finanze e Government House Port-Louis 11319 MAURITIUS |
Onorevole Ministro,
Ho l’onore di riferirmi all’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a fini fiscali su base reciproca tra la Svizzera e Maurizio. Detto scambio di informazioni si fonderà sullo standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE e sui relativi commentari nonché sulla Convenzione multilaterale del 25 gennaio 1988 1 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione emendata»). A conclusione delle procedure di approvazione interne, lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e Maurizio entrerà in vigore nel 2018 con una prima trasmissione di dati nel 2019.
Questo scambio automatico di informazioni poggerà sull’articolo 6 della Convenzione emendata e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 2 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa dai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte.
La Convenzione emendata è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017 e si applica pertanto ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2018. Dato che a Maurizio l’anno fiscale inizia il 1° luglio, al momento la Convenzione emendata non sarebbe applicabile per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018, di conseguenza gli istituti finanziari svizzeri non sarebbero legalmente tenuti a raccogliere dati relativi a tale periodo.
Alla luce di quanto esposto e considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, due o più Parti possono convenire che la Convenzione emendata abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o agli obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Svizzera e Maurizio convengano che, in virtù delle disposizioni dell’Accordo SAI, per l’assistenza amministrativa secondo l’Accordo SAI l’articolo 6 della Convenzione emendata sia applicabile indipendentemente dai periodi fiscali e dagli obblighi fiscali cui le informazioni da scambiare si riferiscono in Svizzera o a Maurizio. Resta inteso che, conformemente alle disposizioni dell’Accordo SAI, non saranno scambiate informazioni relative ad anni civili antecedenti al 2018.
Nel caso in cui la Repubblica di Maurizio accetti la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accordo in materia tra i nostri due Governi, applicabile dal 1° gennaio 2018.
Distinti saluti.
Ueli Maurer
Traduzione 3
The Hon Pravind Kumar Jugnauth New Treasury Building Intendance Street Port-Louis Repubblica di Maurizio | Port-Louis, 28 dicembre 2017 |
On. Ueli Maurer Consigliere federale Capo del Dipartimento federale Bundesgasse 3 3003 Berna Svizzera |
Onorevole Consigliere federale Maurer,
ho l’onore di riferirmi alla Sua lettera del 1° dicembre 2017, trasmessaci dall’Ambasciata della Svizzera a Pretoria attraverso la Nota Verbale n. 40/2017/MAU e relativa all’introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra Maurizio e la Svizzera.
Ho il piacere di informarla che la Repubblica di Maurizio accetta la Sua proposta. La Repubblica di Maurizio è inoltre d’accordo che la Sua lettera e la presente risposta costituiscano un accordo tra la Repubblica di Maurizio e la Confederazione Svizzera, applicabile dal 1° gennaio 2018.
Pravind Kumar Jugnauth,
Primo ministro