Lexipedia

0.672.912.31

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte
sul reddito e sul patrimonio

RU 2001 2518; FF 2000 2239

Traduzione1

Conclusa il 12 novembre 1999

Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 20002

Ratificata con strumenti scambiati il 21 dicembre 2000

Entrata in vigore il 21 dicembre 2000

(Stato 1° dicembre 2016) (Stato 1° dicembre 2016)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Albania,

animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, al fine di sviluppare e facilitare ulteriormente i loro rapporti commerciali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  1. 3 per quanto concerne la Repubblica di Albania:(i)le imposte sul reddito (tatimet mbi te ardhurat), compresa l’imposta sull’utile delle persone giuridiche (duke perfshire tatimin mbi fitimin e shoqerive), l’imposta sul reddito delle persone fisiche (tatimin mbi te ardhura personale) e l’imposta sugli utili da capitale conseguiti in seguito all’alienazione di beni mobili o immobili (tatimin e te ardhurave nga kapitali ose nga tjetersimi I pasurive te luajshme dhe te paluajtshme),(ii)l’imposta sulle attività commerciali di piccole imprese (tatimi i aktiviteteve te biznesit te vogel), e(iii)l’imposta sul patrimonio (taksimi mbi pasurine),
  2. (qui di seguito indicate quali «imposta albanese»);
  3. per quanto concerne la Svizzera:
  4. le imposte federali, cantonali e comunali i)sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), eii)sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio)
  5. (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3 Definizioni generali

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. il termine «Albania» designa la Repubblica di Albania e, usato in senso geografico, il territorio della Repubblica di Albania, comprese le zone adiacenti alle acque territoriali della Repubblica di Albania e sulle quali essa, conformemente al diritto internazionale e secondo il diritto interno albanese, può esercitare i suoi diritti per quanto concerne le risorse naturali che si trovano sul fondo e nel sottosuolo marini;
  2. 4 il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;
  3. le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, l’Albania o la Svizzera;
  4. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
  5. il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
  6. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  7. l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
  8. l’espressione «autorità competente» designa:i)per quanto concerne l’Albania, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato,ii)5per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;
  9. il termine «cittadini» designa:i)le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;ii)le persone giuridiche, le associazioni di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Residenza

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo della sua residenza permanente, del suo domicilio, del luogo della sua costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ritraggono da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato. 6

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

  1. detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  2. se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
  4. se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui un’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. una sede di direzione;
  2. una succursale;
  3. un ufficio;
  4. un’officina;
  5. un laboratorio e
  6. una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di sfruttamento di risorse naturali.

Un cantiere edile o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i nove mesi.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di far pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
  6. un montaggio è effettuato da un’impresa di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente in relazione con la sua fornitura di macchine o attrezzature;
  7. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a)-f), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, secondo il paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo.

Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 Utili delle imprese

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizzazione.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea

Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa.

Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Allorché:

  1. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
  2. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

Quando utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da apportare agli utili nei due Stati contraenti.

Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione intenzionale.

Art. 10 Dividendi

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere:

  1. il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
  2. il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni.

4. 7 Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 5. 8 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 6. 9 Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 10 7. 11 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo non sono imponibili in questo altro Stato se questi interessi sono pagati:

  1. a un’istituzione di previdenza; o
  2. al Governo di questo Stato o a una delle sue suddivisioni politiche o a uno dei suoi enti locali o alla Banca nazionale di questo altro Stato.12

Art. 12 Canoni

I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di detta limitazione.

Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione, secondo il caso, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l’obbligo di pagamento dei canoni e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 13

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in quest’ultimo Stato.

Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato

Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e
  2. le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
  3. l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza nonché di un altro organo analogo di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

Il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità che affluisce a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia accertato che né l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate partecipino direttamente agli utili di quest’altra persona.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate da artisti o sportivi che derivano in larga misura, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici.

Art. 18 Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un precedente lavoro subordinato, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche

  1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  2. Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e (i)abbia la cittadinanza di detto Stato, o(ii)non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
  3. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  4. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti e apprendisti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21 Altri redditi

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

Art. 22 Patrimonio

Il patrimonio costituito da beni immobili secondo l’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale nonché da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa.

Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

Per quanto concerne l’Albania, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

  1. Qualora un residente di Albania ritragga redditi o possieda un patrimonio, che, giusta la presente Convenzione, sono imponibili nella Confederazione Svizzera, l’Albania concede sull’imposta che preleva sul reddito rispettivamente sul patrimonio di questa persona un computo pari all’imposta sul reddito rispettivamente sul patrimonio pagata nella Confederazione Svizzera; in ambedue i casi l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta albanese sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi o al patrimonio che sono imponibili in Svizzera.
  2. Qualora un residente di Albania ritragga redditi o possieda un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, siano esenti da imposta in Albania, quest’ultima può nondimeno tener conto di tali redditi o di tale patrimonio esenti d’imposta per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente.

Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

  1. Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Albania, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione.
  2. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Albania, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio. Esso può avere le seguenti forme:(i)computo dell’imposta pagata in Albania, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Albania; o(ii)riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o(iii)esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Albania sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.
  3. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
  4. Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente di Albania, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Art. 24 Non discriminazione

I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 14

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.

Art. 25 Procedura di conciliazione

Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 24 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di conciliazione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di conciliazione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell’ambito di una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo di conciliazione che dà attuazione al lodo arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate giungono a un’altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura. 15

Quando:

  1. secondo il paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; e
  2. le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di conciliazione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente;

Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 26 della Convenzione. 16

Art. 2617 Scambio di informazioni

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura o denominazione percepite per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte o del controllo di quanto precede. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e l’autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l’impiego.

I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:

  1. eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
  2. fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
  3. fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. 2718 Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Ai fini della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente situate nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che:

  1. conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato, e
  2. abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all’imposta sul reddito complessivo o sul patrimonio.

La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

Art. 2819 Entrata in vigore

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Tirana non appena possibile.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  1. in Albania, ai redditi conseguiti o ai patrimoni detenuti il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione o dopo questa data;
  2. in Svizzera, ai redditi conseguiti o ai patrimoni detenuti il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione o dopo questa data.

Art. 2920 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile:

  1. in Albania, ai redditi conseguiti o ai patrimoni detenuti il 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo questa data;
  2. in Svizzera, ai redditi conseguiti o ai patrimoni detenuti il 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo questa data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 12 novembre 1999, in due esemplari in lingua tedesca, albanese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione farà stato il testo inglese

Per il
Consiglio federale svizzero:

Joseph Deiss

Per il Governo
della Repubblica di Albania:

Paskal Milo

Annex protocolloil_consiglio_federale_svizzero_e_il_governo_della_repubblica_di_albania_il_12_novembre_1999_all_atto_della_firma_della_convenzione_conclusa_a_berna_fra_i_due_governi_per_evitare_le_doppie_imposizioni_in_materia_d_imposte_sul_reddito_e_sul_patrimonio_hanno_convenuto_le_seguenti_disposizioni_che_formano_parte_integrante_della_convenzione_1_ad_5con_riferimento_al_paragrafo_5_resta_inteso_che_una_persona_e_considerata_autorizzata_a_concludere_contratti_quando_i_suoi_poteri_si_estendono_in_maniera_vincolante_per_l_impresa_alla_negoziazione_di_tutti_gli_elementi_e_di_tutte_le_particolarita_di_un_contratto_anche_se_il_contratto_e_firmato_da_un_altra_persona_nel_paese_in_cui_ha_sede_l_impresa_2_ad_7qualora_un_impresa_di_uno_stato_contraente_venda_merci_nell_altro_stato_contraente_per_mezzo_di_una_stabile_organizzazione_ivi_situata_o_eserciti_la_sua_attivita_per_il_tramite_di_questa_stabile_organizzazione_per_quanto_concerne_l_applicazione_dell_icolo_7_paragrafi_1_e_2_gli_utili_di_questa_stabile_organizzazione_non_sono_determinati_in_base_all_importo_complessivo_conseguito_dall_impresa_bensi_soltanto_in_base_a_quella_parte_dell_importo_complessivo_attribuibile_all_attivita_effettivamente_svolta_dalla_stabile_organizzazione_per_queste_vendite_o_per_questi_affari_d_altra_parte_resta_inteso_che_l_icolo_7_paragrafo_1_e_applicabile_anche_nei_casi_in_cui_sono_state_costituite_strutture_illecite_con_le_quali_l_impresa_vende_merci_o_esercita_attivita_identiche_o_analoghe_alle_vendite_o_agli_affari_della_stabile_organizzazione_ma_soltanto_se_puo_essere_dimostrato_che_la_stabile_organizzazione_ha_partecipato_in_misura_determinante_alle_relative_attivita_nei_casi_di_contratti_di_supervisione_di_fornitura_di_montaggio_o_di_costruzione_di_equipaggiamenti_o_di_stabilimenti_industriali_commerciali_o_scientifici_oppure_di_opere_pubbliche_qualora_l_impresa_abbia_una_stabile_organizzazione_gli_utili_di_questa_stabile_organizzazione_non_sono_determinati_sulla_base_dell_importo_complessivo_del_contratto_bensi_unicamente_sulla_base_della_parte_del_contratto_effettivamente_eseguita_dalla_stabile_organizzazione_nello_stato_contraente_in_cui_essa_e_situata_gli_utili_afferenti_alla_parte_del_contratto_eseguita_dalla_sede_principale_dell_impresa_sono_imponibili_soltanto_nello_stato_di_cui_questa_impresa_e_residente_3_ad_8_par_1_e_3queste_disposizioni_nonche_quelle_degli_icoli_3_paragrafo_1_lettera_g_13_paragrafo_3_15_paragrafo_3_e_22_paragrafo_3_si_applicano_per_analogia_anche_ai_veicoli_stradali_esercitati_nei_trasporti_internazionali_4_ad_10_11_12_e_21a_le_disposizioni_degli_icoli_10_11_12_e_21_non_si_applicano_ai_redditi_derivanti_da_un_operazione_una_parte_di_operazione_o_di_una_sequenza_di_operazioni_oppure_che_sono_prelevate_da_un_ente_se_sono_state_concluse_o_se_sono_state_allestite_con_lo_scopo_principale_di_beneficiare_dei_vantaggi_di_cui_agli_icoli_10_11_12_e_21_e_se_a_prescindere_dall_operazione_dalla_parte_di_operazione_o_dalla_sequenza_di_operazioni_oppure_dall_ente_questi_redditi_sono_attribuiti_a_una_persona_non_residente_in_alcuno_dei_due_stati_contraenti_b_le_disposizioni_dell_icolo_10_paragrafo_2_lettera_a_non_si_applicano_ai_dividendi_derivanti_da_un_operazione_una_parte_di_operazione_o_di_una_sequenza_di_operazioni_oppure_che_sono_prelevate_da_un_ente_se_sono_state_concluse_o_se_sono_state_allestite_con_lo_scopo_principale_di_beneficiare_dei_vantaggi_di_cui_all_icolo_10_paragrafo_2_lettera_a_e_se_a_prescindere_dall_operazione_dalla_parte_di_operazione_o_dalla_sequenza_di_operazioni_oppure_dall_ente_questi_dividendi_sono_attribuiti_a_una_persona_che_per_quanto_concerne_questi_dividendi_non_soddisfa_le_condizioni_dell_icolo_10_paragrafo_2_lettera_a_c_se_a_prescindere_dall_operazione_dalla_parte_di_operazione_o_dalla_sequenza_di_operazioni_oppure_dall_ente_i_redditi_sono_attribuiti_a_una_persona_che_secondo_una_convenzione_per_evitare_le_doppie_imposizioni_tra_il_suo_stato_di_residenza_e_lo_stato_della_fonte_dei_redditi_oppure_secondo_un_altro_accordo_avrebbe_diritto_a_vantaggi_in_relazione_a_tali_redditi_equivalenti_o_piu_favorevoli_rispetto_ai_vantaggi_di_cui_gode_un_residente_di_uno_stato_contraente_della_presente_convenzione_mentre_lo_scopo_principale_dell_operazione_della_parte_di_operazione_o_della_sequenza_di_operazioni_oppure_dell_ente_non_e_l_ottenimento_dei_vantaggi_previsti_dagli_icoli_10_11_12_e_21_5_ad_11resta_inteso_che_l_espressione_istituzione_di_previdenza_designa_l_insieme_dei_piani_dei_fondi_delle_fondazioni_dei_trust_e_delle_altre_istituzioni_di_uno_stato_contraente_che_sottostanno_alle_prescrizioni_di_questo_stato_i_cui_redditi_sono_generalmente_esentati_da_imposta_in_questo_stato_e_che_servono_principalmente_all_amministrazione_o_al_versamento_di_prestazioni_di_previdenza_o_a_generare_redditi_per_conto_di_uno_o_piu_di_questi_regimi_l_espressione_include_a_in_albania_tutti_i_piani_e_istituzioni_secondo_i_la_legge_numero_10197_del_10_dicembre_2009_sui_fondi_dell_assicurazione_su_base_volontaria_ii_la_legge_numero_7703_dell_11_maggio_1993_sulle_assicurazioni_sociali_nella_repubblica_di_albania_iii_la_legge_numero_10142_del_15_maggio_2009_sulle_assicurazioni_sociali_complementari_a_favore_dei_militari_delle_forze_armate_degli_impiegati_della_polizia_di_stato_della_guardia_nazionale_dei_servizi_di_informazione_della_polizia_penitenziaria_dei_vigili_del_fuoco_dei_corpi_di_salvataggio_e_dei_servizi_di_controllo_interni_nella_repubblica_di_albania_iv_la_legge_numero_8097_del_21_marzo_1996_sulle_pensioni_complementari_a_favore_di_persone_che_hanno_esercitato_funzioni_costituzionali_e_quelle_a_favore_degli_impiegati_dello_stato_v_la_legge_numero_10139_del_15_maggio_2009_sulle_pensioni_complementari_a_favore_degli_impiegati_delle_universita_delle_scuole_universitarie_del_centro_di_ricerche_albanesi_dell_accademia_delle_scienze_e_di_qualsiasi_altra_istituzione_pubblica_di_ricerca_nella_repubblica_di_albania_che_comporta_titoli_accademici_vi_la_legge_numero_150_2014_sulle_pensioni_a_favore_di_minori_b_in_svizzera_tutti_i_piani_e_modelli_secondo_i_la_legge_federale_del_20_dicembre_1946_su_l_assicurazione_per_la_vecchiaia_e_per_i_superstiti_ii_la_legge_federale_del_19_giugno_1959_su_l_assicurazione_per_l_invalidita_iii_la_legge_federale_del_6_ottobre_2006_sulle_prestazioni_complementari_all_assicurazione_per_la_vecchiaia_i_superstiti_e_l_invalidita_iv_legge_federale_del_25_giugno_1982_sulla_previdenza_professionale_per_la_vecchiaia_i_superstiti_e_l_invalidita_comprese_le_istituzioni_di_previdenza_non_registrate_che_offrono_piani_di_previdenza_professionali_e_v_le_forme_previdenziali_riconosciute_della_previdenza_individuale_vincolata_secondo_l_icolo_82_della_legge_federale_del_25_giugno_1982_sulla_previdenza_professionale_per_la_vecchiaia_i_superstiti_e_l_invalidita_c_tutte_le_istituzioni_identiche_o_simili_costituite_sulla_base_delle_leggi_emanate_dopo_la_firma_del_protocollo_e_conformemente_all_accordo_concluso_tra_le_autorita_competenti_degli_stati_contraenti_6_ad_12con_riferimento_al_paragrafo_3_resta_inteso_che_i_compensi_per_studi_particolari_o_perizie_di_natura_scientifica_geologica_o_tecnica_per_lavori_speciali_d_ingegnere_o_per_compiti_di_consulenza_o_sorveglianza_non_sono_considerati_compensi_per_informazioni_concernenti_esperienze_di_carattere_industriale_commerciale_o_scientifico_in_tale_ipotesi_trovano_applicazione_le_disposizioni_dell_icolo_7_o_dell_icolo_14_7_ad_12per_quanto_concerne_l_icolo_12_paragrafo_2_resta_inteso_che_l_albania_qualora_concludesse_con_uno_stato_dell_unione_europea_o_dello_spazio_economico_europeo_una_convenzione_per_evitare_la_doppia_imposizione_o_un_altra_convenzione_che_prevede_un_aliquota_inferiore_a_quella_del_5_per_cento_prevista_alle_disposizioni_di_cui_sopra_quest_aliquota_inferiore_verrebbe_automaticamente_applicata_anche_alla_presente_convenzione_8_ad_26a_resta_inteso_che_lo_stato_richiedente_domanda_uno_scambio_di_informazioni_solo_dopo_aver_esaurito_le_fonti_abituali_di_informazioni_previste_nella_sua_procedura_fiscale_interna_b_resta_inteso_che_nella_richiesta_di_assistenza_amministrativa_ai_sensi_dell_icolo_26_della_convenzione_le_competenti_autorita_fiscali_dello_stato_richiedente_forniscono_le_seguenti_informazioni_alle_competenti_autorita_fiscali_dello_stato_richiesto_i_l_identita_della_persona_oggetto_del_controllo_o_dell_inchiesta_ii_il_periodo_oggetto_della_domanda_iii_la_descrizione_delle_informazioni_richieste_che_includa_la_loro_natura_e_la_forma_in_cui_lo_stato_richiedente_desidera_riceverle_dallo_stato_richiesto_iv_lo_scopo_fiscale_per_cui_le_informazioni_sono_state_richieste_v_se_sono_noti_il_nome_e_l_indirizzo_del_detentore_presunto_delle_informazioni_richieste_c_resta_inteso_che_il_riferimento_alle_informazioni_verosimilmente_rilevanti_ha_lo_scopo_di_garantire_uno_scambio_di_informazioni_in_ambito_fiscale_il_piu_ampio_possibile_senza_tuttavia_consentire_agli_stati_contraenti_di_intraprendere_una_ricerca_generalizzata_e_indiscriminata_di_informazioni_fishing_expedition_o_di_domandare_informazioni_la_cui_rilevanza_in_merito_gli_affari_fiscali_di_un_determinato_contribuente_non_e_verosimile_sebbene_la_lettera_b_contenga_importanti_requisiti_procedurali_volti_a_impedire_la_fishing_expedition_i_numeri_da_i_a_v_devono_essere_interpretati_in_modo_da_non_ostacolare_uno_scambio_effettivo_di_informazioni_d_resta_inteso_che_sulla_base_dell_icolo_26_della_convenzione_gli_stati_contraenti_non_sono_tenuti_a_procedere_a_uno_scambio_di_informazioni_spontaneo_o_automatico_e_resta_inteso_che_nel_caso_di_uno_scambio_di_informazioni_si_applicano_nello_stato_richiesto_le_norme_di_procedura_amministrativa_relative_ai_diritti_del_contribuente_resta_inoltre_inteso_che_questa_disposizione_serve_a_garantire_al_contribuente_una_procedura_regolare_e_non_mira_a_ostacolare_o_ritardare_indebitamente_gli_scambi_effettivi_di_informazioni_fatto_in_duplice_esemplare_a_berna_il_12_novembre_1999_nelle_lingue_tedesca_albanese_e_inglese_tutti_i_testi_facenti_egualmente_fede_in_caso_di_divergenza_d_interpretazione_fra_i_testi_tedesco_e_albanese_fara_stato_il_testo_inglese_per_il_consiglio_federale_svizzero_joseph_deissper_il_governo_della_repubblica_di_albania_paskal_miloart_xv_cpv_2_del_protocollo_del_9_settembre_20152_le_disposizioni_del_presente_protocollo_di_modifica_si_applicano_a_per_le_imposte_prelevate_alla_fonte_ai_redditi_accreditati_o_pagati_a_decorrere_dal_1_gennaio_dell_anno_successivo_a_quello_dell_entrata_in_vigore_del_presente_protocollo_b_per_le_rimanenti_imposte_agli_anni_fiscali_a_partire_dal_1_gennaio_dell_anno_successivo_a_quello_dell_entrata_in_vigore_del_presente_protocollo_c_con_riferimento_ai_paragrafi_5_e_6_dell_icolo_25_alle_procedure_amichevoli_i_gia_pendenti_tra_le_autorita_competenti_degli_stati_contraenti_prima_dell_entrata_in_vigore_del_presente_protocollo_in_tal_caso_il_termine_di_tre_anni_di_cui_al_par_5_lett_b_decorre_dalla_data_dell_entrata_in_vigore_del_presente_protocollo_o_ii_avviate_dopo_tale_data_d_con_riferimento_all_icolo_26_alle_informazioni_che_concernono_gli_anni_fiscali_che_iniziano_il_1_gennaio_dell_anno_civile_successivo_a_quello_dell_entrata_in_vigore_del_presente_protocollo_o_dopo_tale_data

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Albania,

il 12 novembre 1999, all’atto della firma della Convenzione conclusa a Berna fra i due Governi per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 5Con riferimento al paragrafo 5, resta inteso che una persona è considerata autorizzata a concludere contratti quando i suoi poteri si estendono, in maniera vincolante per l’impresa, alla negoziazione di tutti gli elementi e di tutte le particolarità di un contratto, anche se il contratto è firmato da un’altra persona nel Paese in cui ha sede l’impresa.

2. Ad art. 7Qualora un’impresa di uno Stato contraente venda merci nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o eserciti la sua attività per il tramite di questa stabile organizzazione, per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 7 paragrafi 1 e 2 gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati in base all’importo complessivo conseguito dall’impresa, bensì soltanto in base a quella parte dell’importo complessivo attribuibile all’attività effettivamente svolta dalla stabile organizzazione per queste vendite o per questi affari.D’altra parte, resta inteso che l’articolo 7 paragrafo 1 è applicabile anche nei casi in cui sono state costituite strutture illecite con le quali l’impresa vende merci o esercita attività identiche o analoghe alle vendite o agli affari della stabile organizzazione, ma soltanto se può essere dimostrato che la stabile organizzazione ha partecipato in misura determinante alle relative attività.Nei casi di contratti di supervisione, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l’impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata.Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è residente.

3. Ad art. 8 par. 1 e 3Queste disposizioni nonché quelle degli articoli 3 paragrafo 1 lettera g), 13 paragrafo 3, 15 paragrafo 3 e 22 paragrafo 3 si applicano per analogia anche ai veicoli stradali esercitati nei trasporti internazionali.4. 21 Ad art. 10, 11, 12 e 21a)Le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 21 non si applicano ai redditi derivanti da un’operazione, una parte di operazione o di una sequenza di operazioni oppure che sono prelevate da un ente, se sono state concluse o se sono state allestite con lo scopo principale di beneficiare dei vantaggi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 21 e se, a prescindere dall’operazione, dalla parte di operazione o dalla sequenza di operazioni oppure dall’ente, questi redditi sono attribuiti a una persona non residente in alcuno dei due Stati contraenti.b)Le disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 2 lettera a non si applicano ai dividendi derivanti da un’operazione, una parte di operazione o di una sequenza di operazioni oppure che sono prelevate da un ente, se sono state concluse o se sono state allestite con lo scopo principale di beneficiare dei vantaggi di cui all’articolo 10 paragrafo 2 lettera a e se, a prescindere dall’operazione, dalla parte di operazione o dalla sequenza di operazioni oppure dall’ente, questi dividendi sono attribuiti a una persona che per quanto concerne questi dividendi non soddisfa le condizioni dell’articolo 10 paragrafo 2 lettera a.c)Se, a prescindere dall’operazione, dalla parte di operazione o dalla sequenza di operazioni oppure dall’ente, i redditi sono attribuiti a una persona che, secondo una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra il suo Stato di residenza e lo Stato della fonte dei redditi oppure secondo un altro accordo, avrebbe diritto a vantaggi in relazione a tali redditi, equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione, mentre lo scopo principale dell’operazione, della parte di operazione o della sequenza di operazioni oppure dell’ente non è l’ottenimento dei vantaggi previsti dagli articoli 10, 11, 12 e 21.5. 22 Ad art. 11Resta inteso che l’espressione «istituzione di previdenza» designa l’insieme dei piani, dei fondi, delle fondazioni, dei trust e delle altre istituzioni di uno Stato contraente, che sottostanno alle prescrizioni di questo Stato, i cui redditi sono generalmente esentati da imposta in questo Stato e che servono principalmente all’amministrazione o al versamento di prestazioni di previdenza o a generare redditi per conto di uno o più di questi regimi. L’espressione include:a)in Albania, tutti i piani e istituzioni secondo:(i)la legge numero 10197 del 10 dicembre 2009 sui fondi dell’assicurazione su base volontaria,(ii)la legge numero 7703 dell’11 maggio 1993 sulle assicurazioni sociali nella Repubblica di Albania,(iii)la legge numero 10142 del 15 maggio 2009 sulle assicurazioni sociali complementari a favore dei militari delle Forze Armate, degli impiegati della polizia di Stato, della guardia nazionale, dei servizi di informazione, della polizia penitenziaria, dei vigili del fuoco, dei corpi di salvataggio e dei servizi di controllo interni nella Repubblica di Albania,(iv)la legge numero 8097 del 21 marzo 1996 sulle pensioni complementari a favore di persone che hanno esercitato funzioni costituzionali e quelle a favore degli impiegati dello Stato,(v)la legge numero 10139 del 15 maggio 2009 sulle pensioni complementari a favore degli impiegati delle università, delle scuole universitarie, del Centro di ricerche albanesi, dell’Accademia delle Scienze e di qualsiasi altra istituzione pubblica di ricerca nella Repubblica di Albania che comporta titoli accademici,(vi)la legge numero 150/2014 sulle pensioni a favore di minori;b)in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo:(i)la legge federale del 20 dicembre 194623 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,(ii)la legge federale del 19 giugno 195924 su l’assicurazione per l’invalidità,(iii)la legge federale del 6 ottobre 200625 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,(iv)legge federale del 25 giugno 198226 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e(v)le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;c)tutte le istituzioni identiche o simili, costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Protocollo e conformemente all’accordo concluso tra le autorità competenti degli Stati contraenti.27

6.28 Ad art. 12Con riferimento al paragrafo 3, resta inteso che i compensi per studi particolari o perizie di natura scientifica, geologica o tecnica, per lavori speciali d’ingegnere o per compiti di consulenza o sorveglianza non sono considerati compensi per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.7. 29 Ad art. 12Per quanto concerne l’articolo 12 paragrafo 2, resta inteso che l’Albania, qualora concludesse, con uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, una Convenzione per evitare la doppia imposizione o un’altra convenzione che prevede un’aliquota inferiore a quella del 5 per cento prevista alle disposizioni di cui sopra, quest’aliquota inferiore verrebbe automaticamente applicata anche alla presente Convenzione.8. 30 Ad art. 26a)Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.b)Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione, le competenti autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato richiesto:(i)l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;(ii)il periodo oggetto della domanda;(iii)la descrizione delle informazioni richieste che includa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto;(iv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;(v)se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.c)Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito gli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.d)Resta inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.e)Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.Fatto in duplice esemplare a Berna, il 12 novembre 1999, nelle lingue tedesca, albanese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione fra i testi tedesco e albanese farà stato il testo inglese.Per il
Consiglio federale svizzero:Joseph DeissPer il Governo
della Repubblica di Albania:Paskal MiloArt. XV cpv. 2 del Protocollo del 9 settembre 2015312.Le disposizioni del presente Protocollo di modifica si applicano:a)per le imposte prelevate alla fonte, ai redditi accreditati o pagati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo;b)per le rimanenti imposte, agli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo;c)con riferimento ai paragrafi 5 e 6 dell’articolo 25, alle procedure amichevoli(i)già pendenti tra le autorità competenti degli Stati contraenti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo (in tal caso, il termine di tre anni di cui al par. 5 lett. b decorre dalla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo), o(ii)avviate dopo tale data;d)con riferimento all’articolo 26, alle informazioni che concernono gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.