Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- l’espressione «Stato contraente» designa, a dipendenza del contesto, la Confederazione Svizzera o il Regno d’Arabia Saudita;
- l’espressione «impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente» indica un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente designato dall’Accordo per il trasporto aereo concluso fra la Svizzera e il Regno d’Arabia Saudita2;
- l’espressione «esercizio del trasporto aereo» designa le attività operative nel trasporto aereo di passeggeri, animali, merci e invii postali svolte da un’impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente, compresa la vendita di biglietti o di titoli analoghi di trasporto;
- l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto aereo effettuato mediante un aeromobile posseduto, locato o noleggiato, ed esercitato da un’impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente, fatti salvi i trasporti effettuati fra punti situati all’interno dell’altro Stato contraente;
- l’espressione «autorità competente» designa:i)trattandosi della Confederazione Svizzera, il Direttore dell’Ammini-strazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato,ii)trattandosi del Regno d’Arabia Saudita, il Ministero delle Finanze e dell’Economia nazionale;
- il termine «persona» designa le persone fisiche, le società oppure tutti gli altri gruppi di persone;
- l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di quello Stato, è assoggettata all’imposta di quest’ultimo, in base al domicilio, alla residenza, alla sede di direzione o a qualsiasi altro criterio analogo.
Per quanto concerne l’applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non definita ha, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dal diritto di quello Stato relativo alle imposte oggetto del presente Accordo.