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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza Conchiusa il 30 gennaio 1974 Approvata dall’Assemblea federale il 16 settembre 1974 Istrumenti di ratificazione scambiati il 4 dicembre 1974 Entrata in vigore il 4 dicembre 1974

RU 1974 2085; FF 1974 I 793

Traduzione1

(Stato 14 novembre 2012)

La Confederazione Svizzera
e
La Repubblica d’Austria,

mosse dal desiderio di evitare la doppia imposizione nel campo del reddito e della sostanza,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

La presente convenzione s’applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse (parimente sotto forma di centesimi addizionali) per conto di ciascuno degli Stati contraenti, dei «Länder», dei Cantoni, distretti, circoli, comuni o consorzi comunali qualunque sia il sistema di riscossione.

Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, come anche le imposte sui plusvalori. La convenzione non si applica, tuttavia, alle imposte riscosse alla fonte su le vincite alle lotterie.

Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono segnatamente:

  1. In Austria:a.l’imposta sul reddito;b.l’imposta sulle società;c.l’imposta sulle retribuzioni concesse ai membri dei consigli d’amministrazione;d.l’imposta sulla sostanza;e.i contributi sulle sostanze sottratte alle imposte sulle successioni;f.l’imposta sulle aziende, compresa l’imposta sul totale dei salari;g.l’imposta fondiaria;h.il contributo delle aziende agricole e forestali;i.le quote delle aziende agricole e forestali al fondo di compensazione per gli aiuti familiari;j.l’imposta sul valore delle proprietà fondiarie non edificate (dappresso designate come «imposta austriaca»);
  2. In Svizzera: Le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni, distretti, circoli, comuni e comunanze a.sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.) eb.sulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve, ecc.)
  3. (dappresso designate come «imposta svizzera»).

La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione.

Le disposizioni della convenzione concernente l’imposizione dei benefici delle aziende s’applicano per analogia all’imposta sulle aziende riscosse su basi diverse da quelle che sono l’utile o la sostanza.

Art. 3

Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra unione di persone;
  2. il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale;
  3. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  4. l’espressione «autorità competente» designa:aa.in Austriail ministro federale delle finanze;bb.in Svizzerail direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
  5. il termine «cittadini» designa:aa.tutte le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contraente;bb.tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite conformemente alla vigente legislazione di uno Stato contraente.

Per quanto concerne l’applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

Art. 4

Ai fini della presente convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile illimitatamente ad imposta nello Stato stesso.

Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

  1. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Se dispone di un’abitazione permanente in ciascuno dei due Stati, essa è considerata residente dello Stato, contraente con il quale le relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali);
  2. se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
  3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
  4. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo giusta l’articolo 25.

Se una persona fisica è considerata residente in uno Stato contraente, giusta il presente articolo, soltanto per una parte dell’anno, e per il resto dell’anno residente dell’altro Stato (cambiamento di domicilio), l’assoggettamento all’imposta per cui è determinata la residenza cessa, nel primo Stato, alla fine del mese civile durante il quale è avvenuto il cambiamento di domicilio. L’assoggettamento all’imposta per cui è determinante la residenza inizia nell’altro Stato col primo giorno del mese civile successivo al cambiamento di domicilio.

Non è considerata «residente di uno Stato contraente» la persona fisica non assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente di cui essa sarebbe residente giusta le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili giusta la legislazione fiscale di detto Stato e provenienti dall’altro Stato contraente.

Se, giusta il paragrafo 1, una società è considerata residente in ciascuno degli Stati contraenti, fa stato la sede centro della direzione effettiva. Il fatto che una persona abbia una partecipazione alla società o prenda decisioni riguardanti tutto un gruppo, nel caso di società appartenenti a un gruppo, non costituisce per detta società il centro della direzione effettiva in cui vengono prese le decisioni o in cui detta persona è residente.

Art. 5

Ai fini della presente convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l’impresa esplica, in tutto o in parte, la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. una sede di direzione;
  2. una succursale;
  3. un ufficio;
  4. un’officina;
  5. un laboratorio;
  6. una miniera, una cava od ogni altro luogo d’estrazione di risorse naturali;
  7. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi dodici mesi.

Non si considera che vi sia stabile organizzazione se:

  1. si fa uso d’istallazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. un’istallazione fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. un’istallazione fissa d’affari serve, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso che l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.

Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro normale attività.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente, ovvero vi svolga la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6

I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

L’espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di legge riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, ovvero da qualsiasi altra forma d’utilizzazione di beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa e ai redditi di beni immobili che servono all’esercizio di una libera professione.

Art. 7

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.

Quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un’impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l’impresa di cui è stabile organizzazione.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell’impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

Se una compagnia d’assicurazione di uno Stato contraente esercita l’attività nell’altro Stato contraente per il tramite di una stabile organizzazione ivi residente, gli utili imponibili di detta organizzazione sono stabiliti con la ripartizione dell’utile complessivo della compagnia nella proporzione esistente tra i premi lordi incassati dall’organizzazione e i premi lordi incassati dalla compagnia.

Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l’impresa.

Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.

Il presente articolo è parimente applicabile ai redditi da partecipazioni a società di persone o da partecipazione a titolo di socio passivo (stille Teilhaber) secondo il diritto austriaco. Esso si estende pure alle rimunerazioni spettanti ai soci per attività in favore della società, per averle concesso prestiti o ceduto beni negoziabili, se tali rimunerazioni sono imponibili secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui risiede l’organizzazione stabile sui redditi che il socio riscuote da tale organizzazione.

Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non sono infirmate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Gli utili derivanti dall’esercizio di battelli adibiti alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima o interna si trova a bordo di una nave o di un battello, si considera che questa sede si trova nello Stato contraente in cui è ubicato il porto d’attracco di tale nave o di tale battello, oppure, in mancanza di un porto d’attracco, nello Stato contraente di cui è residente la persona esercente la nave o il battello.

La disposizione del paragrafo 1 si applica parimente:

  1. se l’esercizio della navigazione marittima, interna o aerea è effettuato mediante veicoli noleggiati;
  2. alle agenzie, in quanto le loro attività siano in rapporto diretto con l’esercizio della navigazione marittima, interna o aerea oppure un servizio d’apporto; e
  3. alle partecipazioni di aziende di navigazione marittima, interna o aerea a un «pool», a un esercizio comunitario o a un organismo internazionale d’esercizio.

Art. 9

Quando e quando, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che fossero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza.

  1. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o quando
  2. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

Art. 10

I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’altro Stato. (2) 2 Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l’imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d’azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell’altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.

Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall’altro Stato contraente, quest’altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest’altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell’imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest’altro Stato.

Art. 113

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente.

Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni garantite o meno da ipoteca ovvero portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri redditi equiparati a redditi di importi dati in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente in uno Stato contraente, ha, nell’altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto il mutuo generatore degli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

Qualora, a seguito di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di loro e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti rimane imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 124

I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

Ai fini del presente articolo il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l’uso o la concessione dell’uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni d’immagini o di suono, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti formule o processi segreti, e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

I diritti di licenza si considerano provenire da uno Stato contraente quando il debitore è questo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un suo residente. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato conchiuso il contratto generatore dei diritti di licenza, e tali diritti sono a carico della stabile organizzazione, i diritti di licenza si considerano provenire dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, ha, nell’altro Stato contraente da dove provengono i diritti di licenza, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.

Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Art. 13

I profitti derivanti dall’alienazione di beni immobili, come definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

I profitti derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, o di beni mobili facenti parte di una sede fissa della quale un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi i profitti analoghi derivanti dall’alienazione totale di detta stabile organizzazione (unitamente o no alla relativa impresa) o di detta sede fissa, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, i profitti derivanti dall’alienazione dei beni mobili considerati nel paragrafo 3 dell’articolo 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale i beni di cui trattasi sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.

I profitti derivanti dall’alienazione di ogni altro bene non menzionato nei paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale il cedente è residente. (4) 5 Nel caso di una persona fisica che era residente di uno Stato contraente ed è divenuta residente dell’altro Stato contraente, il paragrafo 3 non pregiudica il diritto del primo Stato contraente di tassare fino al momento del cambiamento della residenza, secondo il diritto interno di detto Stato, la plusvalenza derivante dalle quote di partecipazione a società, nel caso in cui queste quote vengano alienate o misure prese da questa persona comportino la perdita del diritto d’imposizione da parte del primo Stato. Il solo cambiamento di residenza non comporta una tassazione. Se il primo Stato contraente impone la plusvalenza in funzione del primo periodo del presente paragrafo, l’altro Stato contraente ammetterà a titolo di spese di acquisto l’importo che il primo Stato contraente ha considerato quale ricavo come base per la determinazione dell’utile da alienazione.

Art. 14

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una sede fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale sede fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.

L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, ingegneri, architetti, dei dentisti, contabili, consulenti economici e fiscali.

Art. 15

Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest’altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale, nel corso dell’anno fiscale considerato;
  2. le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell’altro Stato; e
  3. l’onere delle rimunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli adibiti alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale si trova la direzione effettiva dell’impresa.

6

Art. 16

La partecipazione agli utili (tantièmes), i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società che ha la sede o la direzione nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 177

Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora né l’artista, né lo sportivo, né persone a lui associate abbiano un interesse economico agli utili di quest’altra persona o qualora quest’altra persona non abbia in un’influenza diretta sull’attività culturale dell’artista o sportivo in detto Stato contraente.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi dell’attività esercitata da un artista o uno sportivo in uno Stato contraente, qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato interamente o per la maggior parte da fondi pubblici dell’altro Stato contraente, da una sua suddivisione territoriale o da un’istituzione riconosciuta d’interesse pubblico. In questo caso tutti redditi possono essere tassati solo nello Stato contraente di cui la persona è residente. Ciò vale anche per le orchestre, compagnie di teatro, balletto e simili nonché per i membri di detti enti culturali, nel caso in cui tali enti esercitano permanentemente la loro attività senza scopo di lucro e questa circostanza è confermata dall’autorità competente dello Stato di residenza.

Art. 18

Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente per un precedente lavoro dipendente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 19

Le rimunerazioni, comprese le pensioni, versate da uno Stato contraente a titolo di prestazioni di servizio o di lavoro attuali o precedenti sono imponibili in questo Stato 8 . Tale regola s’applica anche quando tali rimunerazioni sono versate da un «Land» federale, un Cantone, Comune, una comunanza o un’altra persona giuridica di diritto pubblico di uno dei due Stati.

La qualità di persona giuridica di diritto pubblico si determina secondo la legislazione dello Stato in cui la persona giuridica è costituita.

Art. 20

Le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione da uno studente, un apprendista, un volontario o un praticante, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

Art. 21

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente non espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 22

La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati.

La sostanza costituita da beni mobili, facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione di un’impresa o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa che serve all’esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione o la sede fissa. Tale norma si applica pure alle partecipazioni di cui al paragrafo 8 dell’articolo 7.

Le navi e gli aeromobili esercitati in traffico internazionale e i battelli adibiti alla navigazione interna, come i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato.

Se una compagnia d’assicurazione di uno Stato contraente esercita l’attività nell’altro Stato contraente per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili imponibili di detta organizzazione sono stabiliti con la ripartizione dell’utile complessivo della compagnia nella proporzione esistente tra i premi lordi incassati dall’organizzazione e i premi lordi incassati dalla compagnia.

Ciascuno degli Stati contraenti si riserva il diritto d’imporre secondo la propria legislazione la sostanza costituita da beni mobili gravati d’usufrutto. Nel caso di doppia imposizione, le autorità dei due Stati procedono secondo l’articolo 25.

Art. 23

Se un residente in uno Stato contraente percepisce redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della convenzione, sono imponibili nell’altro Stato contraente, il primo Stato esenta da imposta detti redditi o detta sostanza, con riserva dei paragrafi seguenti, ma può, per determinare l’imposta attenente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intera sostanza, senza tener conto dell’esenzione. (2) 9 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l’Austria può imporre i redditi di cui all’articolo 15 paragrafo 1 nonché i redditi di cui all’articolo 19 (ad eccezione delle pensioni) che un residente dell’Austria percepisce da casse pubbliche svizzere in corrispettivo di un’attività esercitata in Svizzera. Se un residente dell’Austria ritrae redditi di cui agli articoli 10, 15 e 19, che giusta le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Svizzera e in Austria, l’Austria computa nell’imposta gravante i redditi di questo beneficiario una somma corrispondente all’imposta pagata in Svizzera; la somma computata non può però eccedere la parte d’imposta, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi riscossi in Svizzera.

La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

Se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1010, sono imponibili in Austria, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio d’imposta. Esso consiste:

  1. nel computo dell’imposta pagata in Austria, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1011, nell’imposta svizzera attenente ai redditi di cui trattasi di questo residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Austria, o
  2. in una riduzione globale dell’imposta svizzera, o
  3. in una esenzione parziale dei redditi di cui si tratta dall’imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Austria dall’ammontare lordo dei redditi percepiti dall’Austria.

Art. 24

I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nella medesima situazione.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d’imposta che concede ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dall’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Art. 25

Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente del quale è residente.

Detta autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà o di dissipare i dubbi che potessero sorgere in relazione all’interpretazione o all’applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per giungere a detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti. le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura. Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 26 della Convenzione.

(5)12 Se una persona ha:

  1. sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all’autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e
  2. le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente,

Art. 2613 Scambio di informazioni

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.

Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.

I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:

  1. di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
  2. di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
  3. di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

Art. 26a14

  1. (1) Gli Stati contraenti prestano reciprocamente assistenza amministrativa nell’esecuzione di pretese fiscali concernenti rimunerazioni, che una persona ha conseguito con l’esercizio di un’attività dipendente nello Stato contraente richiesto, qualora gli importi riscossi siano dovuti allo Stato richiedente, in quanto passati in giudicato, e questa persona abbia adottato misure per eludere la riscossione di questi importi.
  2. (2) L’assistenza in materia di esecuzione avviene mediante costituzione in pegno e pignoramento del salario.
  3. (3) Il presente articolo non deve essere interpretato come un obbligo per uno Stato contraente a:
  4. eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali o alla prassi amministrativa di uno o dell’altro Stato contraente;
  5. eseguire misure contrarie all’ordine pubblico;
  6. prestare assistenza amministrativa quando l’altro Stato contraente non ha esaurito tutti i provvedimenti d’esecuzione e di garanzia sostenibili di cui dispone secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa;
  7. prestare assistenza amministrativa nei casi in cui l’onere amministrativo per detto Stato contraente fosse chiaramente sproporzionato rispetto ai benefici per l’altro Stato contraente.

Art. 27

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari di una missione diplomatica o consolare e i loro familiari, in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.

Nella misura in cui, a cagione dei privilegi diplomatici o consolari di cui fruisce una persona in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito o la sostanza non sono imponibili nello Stato accreditatario, il diritto d’imposizione è riservato allo Stato accreditante.

Ai fini della convenzione, i membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata presso l’altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, nonché i loro familiari che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza, dei residenti di detto Stato.

La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, o ai loro organi o funzionari, né ai membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo e ai loro familiari che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono trattati come residenti nell’uno o nell’altro Stato contraente, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Art. 28

Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, il diritto di procedere alla trattenuta fiscale non è pregiudicato dalla presente convenzione.

Nondimeno, l’imposta riscossa mediante trattenuta alla fonte dev’essere rifusa su domanda nella misura in cui la sua riscossione è limitata dalla convenzione. Invece del rimborso è lecito, su domanda, rinunciare alla deduzione dell’imposta gravante i diritti di licenza.

Il termine per la presentazione di una domanda di rimborso è di tre anni dopo la fine dell’anno civile in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza.

Le domande devono essere sempre provviste di un’attestazione ufficiale dello Stato in cui risiede il contribuente, certificante che le condizioni relative all’assoggettamento fiscale illimitato sono adempiute in detto Stato.

Le autorità competenti disciplinano in comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25, gli altri particolari della procedura.

Le società di persone costituite secondo la legislazione di uno Stato contraente («Offene Handelsgesellschaft», società in nome collettivo, società in accomandita) che hanno la direzione in detto Stato possono pretendere gli sgravi fiscali dell’altro Stato contraente previsto agli articoli 10, 11 e 12 della convenzione purché i tre quarti almeno dei benefici della società appartengano a persone residenti nel primo Stato.

I residenti di uno Stato contraente per i quali è esclusa in virtù delle prescrizioni vigenti in detto Stato la pretesa ai vantaggi di una convenzione di doppia imposizione non possono pretendere gli sgravi fiscali nell’altro Stato contraente previsti nella presente convenzione, né tanto meno lo sgravio dall’imposta, previsto all’articolo 23, dello Stato in cui risiedono.

Art. 29

La convenzione fra la Repubblica d’Austria e la Confederazione Svizzera intesa ad evitare le doppie imposizioni nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza come anche nel campo delle imposte sulle successioni del 12 novembre 1953 15 cessa di produrre gli effetti al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione nella misura in cui si tratta di imposte dirette giusta il capitolo II. Le pertinenti disposizioni della convenzione non sono più applicabili alle imposte cui la presente convenzione è applicabile conformemente all’articolo 30.

Art. 30

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile.

Essa entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e si applicherà:

  1. alle imposte riscosse mediante trattenuta (alla fonte) sui redditi conseguiti dopo il 31 dicembre 1974;
  2. alle altre imposte riscosse per il 1975 e gli anni successivi.

Le disposizioni del paragrafo 2 lettera g dell’articolo 5 sono applicabili unicamente ai cantieri di costruzione e montaggio aperti dopo il 31 dicembre 1974.

Art. 31

La presente convenzione resta in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascun Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso scritto di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la convenzione si applicherà per l’ultima volta:

  1. alle imposte riscosse mediante trattenuta (alla fonte) sui redditi conseguiti prima che termini l’anno per la fine del quale la denuncia è stata notificata;
  2. alle altre imposte riscosse per l’anno per la fine del quale la denuncia è stata notificata.

In fede di che i plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Vienna in due esemplari originali, il 30 gennaio 1974.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica d’Austria:

O. Rossetti

A. Twaroch

Protocollo dei negoziati

del 1° febbraio 1973

Per garantire l’applicazione e l’interpretazione della Convenzione austroelvetica intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, le competenti autorità, di comune accordo, hanno, il giorno stesso della siglatura del testo, dichiarato quanto segue:

ad articolo 12

Circa l’imposta austriaca sulle aziende, la delegazione austriaca dichiara che l’ascrizione dei diritti di licenza al reddito aziendale non è più effettuata, in virtù del decreto della Corte costituzionale austriaca del 12 dicembre 1968, e che l’ascrizione del valore capitalizzato delle licenze al capitale aziendale non può superare, a contare dal 1° gennaio 1972, il triplo dei diritti annui di licenza, in virtù della legge di stima nel tenore del 12 maggio 1971.

ad articolo 15

Circa le quote alla sicurezza sociale svizzera (AVS/AI) e alle casse‑pensioni svizzere, la delegazione austriaca dichiara che quelle relative alle assicurazioni obbligatorie sono riconosciute, dalla legislazione del proprio Paese, come spese di pubblicità e che, per le altre, si esaminerà liberamente in qual misura si possano trovare favorevoli soluzioni ai casi rigorosi.

ad articolo 23

La delegazione austriaca dichiara che i membri non residenti di società di persone austriache non possono ottenere alcun computo fiscale ma che i casi rigorosi possono comunque essere leniti tramite il § 48 della Bundesabgabenordnung.

ad articolo 25

Circa le ristrutturazioni aziendali (trasformazioni, incorporazioni di stabili organizzazioni, fusioni o scissioni), le autorità competenti ricercheranno assieme, nel quadro dei disposti dell’articolo 25, il modo d’evitare rigori ingiustificabili, procedenti dalle legislazioni interne.

Il Direttore
dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni:

Per il
Ministro federale delle Finanze:

K. Locher

A. Twaroch

Protocollo finale16

1. Ad articolo 17 paragrafo 2

Resta inteso che le persone che si occupano unicamente di mediare o pubblicizzare artisti o sportivi non rientrano nelle disposizioni dell’articolo 17 paragrafo 2. In questi casi sono tassate solo le rimunerazioni di artisti o sportivi ai sensi dell’articolo 17 conseguite nello Stato in cui tali artisti o sportivi hanno svolto la loro prestazione.

2. Ad articolo 26

  1. Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.
  2. Resta intesto che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
  3. Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto:(i)identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo;(ii)il periodo oggetto della domanda;(iii)una descrizione delle informazioni ricercate, nonché indicazioni sulla forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;(iv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;(v)indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
  4. Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
  5. Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

3. Ad articolo 26a

Vi è una misura volta a eludere la riscossione di pretese fiscali anche quando la persona consegue redditi da attività dipendente e non impiega detti redditi per estinguere le imposte gravanti tali redditi, sebbene sia economicamente in grado di farlo.

4. Per le persone residenti dell’Austria e di cui all’articolo 15 paragrafo 1, la Confederazione Svizzera versa annualmente al Ministero federale delle finanze una compensazione pari al 12,5 per cento delle entrate fiscali svizzere dall’imposizione del reddito delle persone che esercitano un’attività dipendente. Qualora il rapporto dei movimenti di frontalieri tra gli Stati contraenti dovesse mutare considerevolmente, sarà esaminata la questione di una perequazione fiscale bilaterale

Scambio di note
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Austria concernente la Convenzione del 30 gennaio 1974 intesa
ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito
e sulla sostanza, modificata l’ultima volta con il Protocollo
del 21 marzo 2006 e con il Protocollo firmato oggi17

Eccellenza,

Ho l’onore di confermare la Sua nota odierna del tenore seguente:

«in occasione della firma odierna del Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata l’ultima volta con il Protocollo del 21 marzo 2006, ho l’onore di comunicarle quanto segue in nome del Governo della Repubblica d’Austria:

Resta inteso che per l’interpretazione dell’articolo 26, oltre ai principi contenuti nel Protocollo, bisogna tener conto anche dei principi di applicazione che discendono dai commentari dell’OCSE nella versione del mese di luglio 2008, comprese le note tecniche riguardanti l’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE elaborate dal segretariato dell’OCSE nel mese di marzo del 2009, aggiunte come allegato al presente Protocollo.

Le sarei grato se volesse comunicarmi il Suo accordo su quanto precede; in questo caso, la presente nota e la Sua risposta saranno considerate parte integrante della Convenzione.

Allegato

Nota tecnica riguardante il paragrafo 5 dell’articolo 26
del modello di convenzione dell’OCSE

Il paragrafo 5 dell’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE prevede che il segreto bancario non debba costituire un ostacolo allo scambio di informazioni a fini fiscali. L’articolo 26 prevede anche importanti misure di sicurezza a protezione della confidenzialità delle informazioni che si riferiscono all’assoggettato.

Lo standard vincola solo lo scambio di informazioni su domanda. Qualora vengano richieste informazioni, esse sono scambiate solo se verosimilmente pertinenti per l’applicazione o l’esecuzione della legislazione interna dello Stato contraente. Gli Stati non sono autorizzati a partecipare a ricerche indiscriminate («fishing expedition») o a richiedere informazioni che non siano verosimilmente importanti per i rapporti fiscali di un determinato assoggettato. Nella formulazione della domanda le autorità competenti sono tenute a esporre la verosimile pertinenza delle informazioni. Ad esempio uno Stato non è autorizzato a richiedere in modo indiscriminato informazioni a istituti di credito dell’altro Stato riguardo a conti bancari di suoi residenti. Allo stesso modo un’amministrazione delle contribuzioni, anche se nel quadro di una verifica di un assoggettato, non può richiedere informazioni su un determinato assoggettato se non è stato rilevato alcun comportamento, o segnale di un possibile comportamento, che possa essere collegato con l’altro Stato. Inversamente l’autorità competente può richiedere ad esempio informazioni su determinati assoggettati se, nello stabilire l’imposta di un determinato assoggettato, emerge il sospetto che quest’ultimo abbia un conto bancario nell’altro Stato. Potrebbe parimenti essere il caso se fosse identificato un certo numero di assoggettati che dispongono ad esempio di carte di credito estere di banche dell’altro Stato. Lo Stato richiedente dovrebbe tuttavia sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all’altro Stato. Per quanto riguarda le ulteriori particolarità si rinvia al commentario dell’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE e dell’articolo 5 del modello di convenzione sullo scambio di informazioni.

Le informazioni scambiate sottostanno a severe disposizioni in materia di segretezza. L’articolo 26 prevede espressamente che le informazioni scambiate devono rimanere segrete e possono essere utilizzate solo per i fini previsti nella convenzione. In caso di violazione di queste disposizioni in materia di segretezza, il diritto penale amministrativo e il diritto penale di entrambi gli Stati prevedono sanzioni. La pubblicazione non autorizzata di informazioni fiscalmente rilevanti ricevute da un altro Stato è di regola considerata una fattispecie di diritto penale per la quale è comminata una pena detentiva.

Da come si può dedurre da queste spiegazioni, dal commentario relativo al modello di Convenzione dell’OCSE e dal manuale concernente lo scambio di informazioni dell’OCSE, risulta che il segreto bancario non sia incompatibile con uno scambio di informazioni efficace. Tutti i Paesi dispongono di regolamentazioni sul segreto bancario o sulla segretezza in materia fiscale. L’adempimento degli standard internazionali sullo scambio di informazioni offre solo eccezioni limitate per quanto concerne le regolamentazioni in materia di segreto bancario e non dovrebbe quindi minare la fiducia dei cittadini riguardo alla protezione della loro sfera privata.»

Ho l’onore di informarla che la presente proposta è approvata dal Consiglio federale svizzero. La Sua nota odierna e la mia risposta costituiscono pertanto parte integrante della Convenzione.

Gradisca, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.

Art. IX numeri 2-4 del Prot. del 21 marzo 200618

2. Il Protocollo entra in vigore con lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni sono applicabili, fatti salvi i numeri 3 e 4, a partire dal 1° gennaio 2006. Per le persone, per le quali in base al presente Protocollo risulta un maggior onere fiscale complessivo rispetto a quello dello stato attuale della Convenzione, il presente Protocollo si applica a contare dal 1° gennaio 2007. Eventuali rettifiche avvengono mediante rimborso.

3. L’articolo II è applicabile ai cambiamenti di residenza dopo il 1° gennaio 2004.

4. L’articolo VI paragrafo 1 lettera a è applicabile alla frode fiscale commessa dopo il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo di revisione.

Art. IV del Prot. del 9 settembre 200919

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni sono applicabili agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza Conchiusa il 30 gennaio 1974 Approvata dall’Assemblea federale il 16 settembre 1974 Istrumenti di ratificazione scambiati il 4 dicembre 1974 Entrata in vigore il 4 dicembre 1974 | Lexipedia | Lexipedia