Per imposte riscosse mediante trattenuta (alla fonte), che giusta l’articolo 28 capoverso 1 della convenzione possono essere riscosse in base all’aliquota intera, si intendono attualmente:
- In Austria: l’imposta sui redditi di capitali e l’imposta sui redditi derivanti da diritti di licenza riscossa mediante trattenuta alla fonte (imposta sulle società);
- In Svizzera: l’imposta preventiva.
Lo sgravio delle imposte menzionate al capoverso 1 avviene nei due Stati in via di rimborso e per i diritti di licenza anche mediante sgravio alla fonte.
Lo sgravio delle imposte sugli interessi che in ambedue gli Stati non sono riscosse mediante trattenura (alla fonte) è concesso nella procedura di tassazione.
Le somme d’imposta rimborsabili non fruttano interessi.