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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza Conchiusa il 26 settembre 1974 Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 1975 Istrumenti di ratificazione scambiati il 2 dicembre 1975 Entrata in vigore il 17 dicembre 1975

RU 1975 2457; FF 1974 II 1048

Traduzione1

(Stato 11 novembre 2014)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo portoghese,

animati dal desiderio di evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza hanno deciso di conchiudere una convenzione e

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo d’applicazione

Art. 1 Persone

La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte

1. 2 La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, come anche le imposte sui plusvalori.

Le imposte attuali cui s’applica la convenzione sono segnatamente:

  1. 3 Per quanto concerne il Portogallo:(i)l’imposta sul reddito delle persone fisiche («Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS»),(ii)l’imposta sulle società («Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC»), e(iii)l’imposta addizionale sull’imposta sulle società («Derramas»);(dappresso designate «imposta portoghese»);
  2. Per quanto riguarda la Svizzera: Le imposte federali, cantonali e comunali (1)Sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.);(2)Su la sostanza (sostanza complessiva, beni mobili ed immobili, sostanza aziendale, capitale e riserve, ecc.)(dappresso designate «imposte svizzere»).

La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modificazioni apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

La convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte su le vincite alle lotterie.

Capitolo II Definizioni

Art. 3 In generale

Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. Le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano il Portogallo o la Svizzera, come il contesto richiede;
  2. 4 Il termine «Portogallo», impiegato nel senso geografico, designa il territorio della Repubblica portoghese conformemente al diritto internazionale e alla legislazione portoghese e comprende le acque interne e le acque territoriali nonché tutte le altre zone sulle quali la Repubblica del Portogallo esercita diritti sovrani o la sua giurisdizione;
  3. Il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;*
  4. Il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra unione di persone;
  5. Il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale;
  6. Le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  7. L’espressione «autorità competenti» designa:(1)Nel portogallo, il ministro delle finanze, il direttore generale delle contribuzioni e le imposte o i loro rappresentanti autorizzati;(2)Per quanto riguarda la Svizzera: l’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Per quanto concerne l’applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

Art. 4 Residente5

Ai finì della presente convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del domicilio, della residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo. Per la Svizzera essa designa anche le società in nome collettivo e in accomandita semplice costituite secondo il diritto svizzero.

Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

  1. Detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Tale espressione designa il centro degli interessi vitali, vale a dire il luogo con il quale le relazioni personali sono le più strette;
  2. Se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
  3. Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
  4. Se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si reputa che essa è residente dello Stato contraente dove si trova la sede della sua direzione effettiva. 4. 6 ...

Art. 5 Stabile organizzazione

Ai fini della presente convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l’impresa esplica, in tutto o in parte, la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. Una sede di direzione;
  2. Una succursale;
  3. Un ufficio
  4. Un’officina;
  5. Un laboratorio;
  6. Una miniera, una cava od ogni altro luogo d’estrazione di risorse naturali;
  7. Un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi dodici mesi.

Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. Si fa uso d’installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  2. Le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. Le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. Un’istallazione fissa d’affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. Un’istallazione fissa d’affari serve, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso che l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.

Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro normale attività.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente, ovvero vi svolga la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Capitolo III Imposizione dei redditi

Art. 6 Redditi immobiliari

I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

L’espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di legge riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto di beni immobili, ad eccezione dei crediti di ogni genere garantiti da pegno immobiliare, e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, ovvero da qualsiasi altra forma d’utilizzazione dei beni immobili. ... 7

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa e ai redditi di beni immobili che servono all’esercizio di una libera professione.

Art. 7 Utili di imprese

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.

Quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un’impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l’impresa di cui è stabile organizzazione.

Nella determinazione degli utitli di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l’impresa.

Al fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.

Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima e aerea

Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

La disposizione del paragrafo 1 si applica parimente agli utili di una impresa derivanti da partecipazioni a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o ad un’organizzazione internazionale d’esercizio.

Art. 9 Imprese associate

Quando e che, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza. 2. 8 Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato – e impone di conseguenza – utili per i quali un’impresa dell’altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.

  1. Un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o che
  2. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

Art. 109 Dividendi

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il:

  1. 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
  2. 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2:

  1. i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il beneficiario effettivo è la Banca del Portogallo o la Banca nazionale svizzera;
  2. i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se la società che riceve tali dividendi detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, per la durata di almeno due anni, e queste due società sono soggette all’imposta senza beneficiare di un’esenzione dalle imposte di cui all’articolo 2 della convenzione e nessuna delle due società è fiscalmente residente in uno Stato terzo ai sensi di una convenzione intesa a evitare le doppie imposizioni conclusa con tale Stato terzo ed entrambe le società devono avere la forma giuridica di una società di capitali.

Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come pure i redditi di altre quote sociali sottoposti al medesimo regime fiscale dei redditi di azioni dalla legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente. Il termine comprende anche gli utili attribuiti conformemente a un accordo di partecipazione agli utili («associação em participação»).

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e la lettera b del paragrafo 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può percepire alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione di utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 1110 Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali interessi possono essere imposti anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di tale limitazione.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato:

  1. se tali interessi sono pagati dal primo Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa, da un suo ente locale o dalla sua banca centrale; o se
  2. tali interessi sono conseguiti dall’altro Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da un suo ente locale o dalla sua banca centrale, in qualità di beneficiario effettivo.

Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi di prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli, come anche tutti gli altri redditi assimilati ai redditi di somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da dove provengono i redditi stessi.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e 8 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

Gli interessi si considerano provenire da uno Stato contraente quando il debitore è questo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto il mutuo generatore degli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenire dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.

Qualora, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati tra imprese associate non sono tassati nello Stato della fonte se queste imprese sono legate da una partecipazione diretta, per almeno due anni, del 25 per cento almeno, oppure sono entrambe detenute da un’impresa terza che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale della prima e della seconda impresa durante almeno due anni, e una delle due imprese ha la residenza fiscale in uno Stato contraente e l’altra impresa ha la residenza fiscale nell’altro Stato contraente, se nessuna delle due imprese ha la residenza fiscale in uno Stato terzo ai sensi di una convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa con detto Stato terzo e se entrambe le imprese sono assoggettate all’imposta sulle società senza beneficiare di un’esenzione, in particolare per quanto riguarda i pagamenti di interessi, e hanno la forma giuridica di una società di capitali.

Art. 12 Diritti di licenza

I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali diritti possono essere imposti nello Stato contraente da dove provengono, in conformità della legislazione di questo Stato, ma l’aliquota d’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei diritti di licenza. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune intesa le modalità d’applicazione di tale limitazione. 3. 11 Ai fini del presente articolo l’espressione «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, le pellicole e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. 12 Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 7 non si applicano quando il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

I diritti di licenza si considerano provenire da uno Stato contraente quando il debitore è questo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa 13 , un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la prestazione generatrice dei diritti di licenza, e tali diritti sono a carico della stabile organizzazione, i diritti di licenza si considerano provenire dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.

Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza dì dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione. 7. 14 Nonostante i paragrafi 1 e 2, i diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati tra imprese associate non sono assoggettati all’imposta nello Stato della fonte, se queste imprese sono legate da una partecipazione diretta di almeno il 25 per cento per almeno due anni oppure sono entrambe detenute da un’impresa terza che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale della prima e della seconda impresa durante almeno due anni, e una delle due imprese ha la residenza fiscale in uno Stato contraente e l’altra impresa ha la residenza fiscale nell’altro Stato contraente e nessuna delle due imprese è residente di uno Stato terzo ai sensi di una convenzione di doppia imposizione conclusa con detto Stato terzo ed entrambe le imprese sono assoggettate all’imposta sulle società senza beneficiare di un’esenzione, in particolare per quanto riguarda i pagamenti dei diritti di licenza, e hanno la forma giuridica di una società di capitali.

Art. 13 Profitti da capitali

I profitti derivanti dall’alienazione di beni immobili, come definiti al capoverso 1 del paragrafo 2 dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

I profitti derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo dì una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, o di beni mobili facenti parte di una sede fissa della quale un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi i profitti analoghi derivanti dall’alienazione totale di detta stabile organizzazione (unitamente o no alla relativa impresa) o di detta sede fissa, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, i profitti derivanti dall’alienazione dei beni mobili considerati nel paragrafo 3 dell’articolo 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale i beni di cui trattasi sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo. 3. 15 I profitti che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni, il cui valore consiste direttamente o indirettamente per oltre il 50 per cento in beni immobili situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 4. 16 I profitti derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili unicamente nello Stato contraente in cui risiede l’alienante.

Art. 14 Libera professione

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una sede fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale sede fissa, gli utili sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.

L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, ingegneri, architetti, dei dentisti e contabili.

Art. 15 Professioni dipendenti

Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest’altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. Il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale, nel corso dell’anno fiscale considerato;
  2. Le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell’altro Stato; e
  3. L’onere delle rimunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli adibiti alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale si trova la direzione effettiva dell’impresa.

Art. 1617 Tantièmes

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio d’amministrazione o di vigilanza o di un altro organo analogo di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, i musicisti e gli sportivi ritraggono come tali dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte. 2. 18 Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Art. 18 Pensioni

Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 1919 Funzioni pubbliche

I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali salari, stipendi e altre rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente che:

  1. abbia la cittadinanza di detto Stato; o
  2. non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente. Tuttavia, tali pensioni e altre rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe versati a titolo di servizi resi nel quadro di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

Una persona fisica che è o che era residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente per continuare studi, ricerche o la propria formazione oppure per acquisire un’esperienza tecnica professionale o commerciale e che per un periodo o taluni periodi non superiori ai dodici mesi esercita un’attività rimunerata in quest’altro Stato, non soggiace all’imposta in quest’altro Stato per le rimunerazioni versate in virtù di tale attività a condizione che l’attività non sia in relazione diretta con gli studi, le ricerche, la formazione o il tirocinio tecnico, professionale o commerciale, e che le rimunerazioni provenienti da detta attività, non superano i 12 000 franchi svizzeri o il loro equivalente in moneta portoghese al saggio ufficiale di cambio.

Art. 21 Altri redditi

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Capitolo IV Imposizione della sostanza

Art. 22 Sostanza

La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati.

La sostanza costituita da beni mobili, facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione di un’impresa o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa che serve all’esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

Le navi e gli aeromobili esercitati in traffico internazionale e i battelli adibiti alla navigazione interna, come i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato.

Capitolo V Disposizioni per evitare la doppia imposizione

Art. 2320 Metodi

Se un residente del Portogallo riceve redditi che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione sono imponibili in Svizzera, il Portogallo deduce dall’imposta che riscuote sui redditi di tale residente una somma uguale all’imposta sul reddito pagato in Svizzera. Nondimeno, la somma così dedotta non può eccedere la frazione dell’imposta portoghese calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imposto in Svizzera.

Se un residente del Portogallo riceve redditi che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono esenti dall’imposta in Portogallo, il Portogallo può nondimeno tener conto di questi redditi esenti dall’imposta per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente.

Se un residente della Svizzera riceve redditi o possiede sostanza che, conformemente alle disposizioni della convenzione sono imponibili nel Portogallo, la Svizzera esenta d’imposta tali redditi o tale sostanza con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 ma può, per calcolare la somma dell’imposta sul resto del reddito della sostanza di tale residente, applicare la stessa aliquota come se il reddito o la sostanza di cui si tratta non fossero stati esentati. Tuttavia, questa esenzione si applica ai profitti di cui al paragrafo 3 dell’articolo 13, unicamente se ne è provata la loro effettiva imposizione in Portogallo.

La Svizzera stabilisce il genere di sgravio e disciplina la procedura secondo le prescrizioni concernenti l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare la doppia imposizione.

Se un residente della Svizzera riceve redditi che conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili nel Portogallo, la Svizzera accorda uno sgravio a tale residente su sua domanda. Lo sgravio consiste:

  1. Nel computo dell’imposta pagata al Portogallo conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sull’imposta svizzera che grava i redditi di tale residente; la somma in tal modo computata non può nondimeno superare la frazione dell’imposta svizzera calcolata prima del computo corrispondente ai redditi che sono imposti nel Portogallo; oppure
  2. in una riduzione globale dell’imposta svizzera calcolata secondo le norme prestabilite nelle quali è tenuto conto dei principi generali di sgravio enunciati sotto la lettera a; oppure
  3. in un’esenzione parziale dei redditi di cui si tratta dall’imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata al Portogallo dall’ammontare lordo dei redditi ricevuti dal Portogallo.

Una società che è residente in Svizzera e riceve dividendi da una società filiale che è residente in Portogallo beneficia, per quanto concerne l’imposta svizzera concernente tali dividendi, gli stessi vantaggi di quelli di cui beneficerebbe se la società filiale che attribuisce o paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Capitolo VI Disposizioni speciali

Art. 24 Non discriminazione

I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nella medesima situazione.

Il termine «cittadini» designa per ogni Stato contraente:

  1. Le persone fisiche che hanno la cittadinanza di questo Stato;
  2. Le persone giuridiche, società di persone e unioni di persone costituite in conformità della legislazione del detto Stato.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d’imposta che concede ai propri residenti in relazione alla loro situazione o al loro carichi di famiglia. 4. 21 Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i diritti di licenza ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 5. 22 Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dall’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 6. 23 Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Art. 25 Procedura amichevole

Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente del quale è residente. Di regola, il caso deve essere sottoposto all’autorità competente nel temine di due anni dalla notificazione d’imposta o dal pagamento del reddito soggetto a trattenuta alla fonte oppure, nel caso di imposizione nei due Stati, dalla seconda imposizione.

Detta autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà che potessero sorgere in ordine all’applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per giungere a detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 25bis24 Scambio di informazioni

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della presente convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.

Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.

I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:

  1. eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
  2. fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
  3. fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nel caso della Svizzera, nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

Art. 26 Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.

Il diritto d’imposizione è riservato allo Stato accreditante nella misura in cui, a cagione di privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari, in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito o la sostanza non sono imponibili nello Stato presso il quale i funzionari di cui trattasi sono accreditati.

Ai fini della convenzione, i membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata presso l’altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, e che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza, dei residenti di detto Stato.

La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, o ai loro organi o funzionari, né ai membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono trattati come residenti nell’uno o nell’altro Stato contraente, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Art. 2725 Diritto ai vantaggi della convenzione

Per quanto concerne le disposizioni della presente convenzione, resta inteso che il diritto interno e le procedure degli Stati contraenti in materia di abuso di diritti sono applicabili ai fini della lotta contro tali abusi.

Resta inteso che i vantaggi previsti nella presente convenzione non saranno concessi a un residente di uno Stato contraente che non è il beneficiario effettivo dei redditi provenienti dall’altro Stato contraente.

Resta inteso che le disposizioni della presente convenzione non si applicano se lo scopo principale di una persona che crea o conferisce un bene oppure un diritto per cui è stato pagato un reddito, è di approfittare dei vantaggi della convenzione attraverso detta creazione o conferimento.

Capitolo VII Disposizioni finali

Art. 28 Entrata in vigore

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Lisbona non appena possibile.

La presente convenzione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratificazione e le disposizioni saranno applicate:

  1. Al Portogallo:(1)Alle imposte alla fonte sorte dopo il 31 dicembre dell’anno dell’entrata in vigore della convenzione;(2)Alle altre imposte sui redditi concernenti gli anni civili inizianti dopo il 31 dicembre dell’anno dell’entrata in vigore della convenzione;
  2. In Svizzera (1)Alle imposte riscosse mediante trattenuta alla fonte su redditi il cui pagamento interviene dopo il 31 dicembre dell’anno dell’entrata in vigore della convenzione;(2)Alle altre imposte svizzere riscosse per gli anni fiscali inizianti dopo il 31 dicembre dell’anno d’entrata in vigore della convenzione.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni dell’articolo 8, dell’ultima frase del paragrafo 2 dell’articolo 13 e del paragrafo 3 dell’articolo 22 sono applicabili alle imposte concernenti l’anno civile 1963 e gli anni successivi.

Art. 29 Disdetta

La presente convenzione permane in vigore sinché non è stata disdetta da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può disdirla per via diplomatica con un preavviso di almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno civile. In tal caso, la convenzione cessa d’essere applicabile.

  1. Al Portogallo:(1)Alle imposte dovute alla fonte sorte dopo il 31 dicembre dell’anno della disdetta;(2)Alle altre imposte sui redditi concernenti gli anni civili iniziati dopo il 31 dicembre dell’anno della disdetta;
  2. In Svizzera:(1)Alle imposte riscosse mediante trattenuta alla fonte sui redditi pagati dopo il 31 dicembre dell’anno della disdetta;(2)Alle altre imposte svizzere riscosse per gli anni fiscali iniziati dopo il 31 dicembre dell’anno della disdetta.

In fede di che, i plenipotenziari di entrambi gli Stati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Berna, il 26 settembre 1974 in due esemplari nelle lingue francese e portoghese, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo portoghese:

P. Graber

E. Bugalho

Protocollo addizionale26

All’atto della firma della convenzione conchiusa in data odierna tra la Svizzera e il Portogallo, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto le disposizioni completive seguenti, che fanno parte integrante della convenzione.

1. Resta inteso che, all’articolo 2:

  1. la convenzione mira sia alle imposte ordinarie sia a quelle straordinarie sul reddito e sulla sostanza;
  2. se fosse introdotta nel Portogallo un’imposta sulla sostanza, la convenzione s’applicherà a tale imposta.

2. Resta inteso che le disposizioni dell’articolo 6 della convenzione si applicano parimenti ai redditi provenienti da beni (personali) mobili legati a beni immobili nonché dalla fornitura di servizi di manutenzione o di gestione di beni immobili.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 lettera b dell’articolo 10 della convenzione, i dividendi ritratti da una istituzione di previdenza in qualità di beneficiario effettivo, residente di uno Stato contraente, al quale aderiscono persone fisiche al fine di assicurarsi la previdenza per il pensionamento, l’invalidità e i superstiti, possono essere imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, in conformità alla legislazione di detto Stato, a condizione che tale cassa pensione sia costituita, fiscalmente riconosciuta e controllata conformemente alle disposizioni statutarie di detto Stato contraente, ma l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 10 della convenzione e le disposizioni del paragrafo 3 del protocollo addizionale non modificano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione delle limitazioni conformemente alle disposizioni menzionate nel presente paragrafo.

5. Resta inteso che le disposizioni del paragrafo 6 dell’articolo 10 non infirmano a uno Stato l’imposizione dei dividendi concernenti partecipazioni effettivamente attinenti a un’organizzazione stabile esercitata in detto Stato da un residente dell’altro Stato.

6. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell’articolo 12 della convenzione, resta inteso che i pagamenti relativi ai programmi per computer (software) rientrano nella definizione di «diritti di licenza» se i diritti su programmi per computer non vengono trasferiti nella loro totalità oppure, se i pagamenti vengono effettuati per la concessione in uso di un diritto d’autore sul software a scopi commerciali (ad eccezione dei pagamenti effettuati a titolo di diritto di distribuzione di copie standard del software, che non include né il diritto di personalizzarli né il diritto di riprodurli), o se fanno riferimento a software acquistati per uso industriale o commerciale dall’acquirente, ma in questo caso i software non devono essere completamente standard ma adattati all’acquirente.

7. Con riferimento al paragrafo 8 dell’articolo 11 e al paragrafo 7 dell’articolo 12 della convenzione, resta inteso che il protocollo di modifica non potrà essere applicato prima del 1° luglio 2013.

8. Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 (Pensioni) e 19 (Funzioni pubbliche) della convenzione non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.

9. Se dopo la firma del presente protocollo di modifica della convenzione il Portogallo accetta di introdurre una clausola arbitrale in una convenzione di doppia imposizione con uno Stato terzo, le autorità competenti portoghesi e svizzere possono consultarsi al fine di discutere l’aggiunta all’articolo 25 (Procedura amichevole) della convenzione in maniera analoga alla clausola di risoluzione dei conflitti.

10. Ad articolo 25bis (Scambio di informazioni) della convenzione:

  1. Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.
  2. Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 25bis della convenzione (Scambio di informazioni) le competenti autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato richiesto:(i)l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;(ii)il periodo oggetto della domanda;(iii)una descrizione delle informazioni richieste che includa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto;(iv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;(v)se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.
  3. Il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)–(v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
  4. Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 25bis (Scambio di informazioni) della convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
  5. Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

11. Resta inteso che se fosse un giorno introdotta l’imposta sulla sostanza nel Portogallo, l’imposta svizzera sulla sostanza, riscossa conformemente alle disposizioni della convenzione, sarebbe dedotta da tale imposta portoghese sulla sostanza secondo le condizioni previste al paragrafo 1 dell’articolo 23.

Fatto a Berna il 26 settembre 1974 in due esemplari nelle lingue francese e portoghese, entrambi i testi facendo parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo portoghese:

P. Graber

E. Bugalho

Art. XVIII cpv. 2 del Prot. di mod. del 25 giugno 201227

2. Le disposizioni del presente protocollo di modifica si applicano:

  1. in Portogallo:(i)alle imposte prelevate alla fonte sorte a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente protocollo di modifica,(ii)alle rimanenti imposte sui redditi concernenti gli anni civili che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente protocollo di modifica;
  2. in Svizzera:(i)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi dovuti a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente protocollo di modifica,(ii)alle rimanenti imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente protocollo di modifica;
  3. con riferimento al nuovo articolo 25bis (Scambio di informazioni) della convenzione, a richieste di informazioni presentate dal giorno dell’entrata in vigore, relativamente a informazioni che si riferiscono agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente protocollo di modifica.