0.672.965.611
Scambio di lettere del 20 settembre 2016
della Convenzione del 24 settembre 2009
tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
(Art. 25 della Convenzione – Regola d’interpretazione)
RU 2018 857
Entrato in vigore il 20 settembre 2016 con effetto dal 15 dicembre 2010
(Stato 20 settembre 2016)
Traduzione
Ministero delle finanze Divisione fiscale | Doha, 20 settembre 2016 |
Sua Eccellenza Etienne Thévoz Ambasciatore di Svizzera nello Stato del Qatar |
Eccellenza,
«Ho l’onore di riferirmi alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata il 24 settembre 2009 1 (di seguito «Convenzione») e di sottoporle, a nome del Consiglio federale svizzero, le seguenti proposte.
1. Per quanto concerne le domande di informazioni secondo l’articolo 25 (Scambio di informazioni) della Convenzione, deve essere applicata e osservata la regola seguente (di seguito «regola interpretativa»):
il riferimento alle informazioni verosimilmente rilevanti ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
2. Secondo la regola d’interpretazione è possibile dare seguito a una domanda di assistenza amministrativa a condizione che non si tratti di una «fishing expedition» e che lo Stato richiedente:
- identifichi il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
- indichi, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
Se l’interpretazione suesposta è accettabile per il Governo dello Stato del Qatar, mi onoro di proporre che la presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiscano un accordo in materia fra i due Governi applicabile dall’entrata in vigore della Convenzione del 24 settembre 2009.»
In nome del Governo dello Stato del Qatar, ho l’onore di confermare che la proposta contenuta nella lettera summenzionata è accettabile. La Sua lettera e la presente risposta costituiscono perciò un accordo tra i nostri due Governi che si applica dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione.
Colgo l’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.
Khalaf Ahmed Al Mannai
Segretario di Stato
Ministero delle Finanze