0.725.121.1
Scambio di lettere del 9 giugno 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania su la soppressione e l’agevolazione dei dazi al momento della costruzione, della manutenzione, della modificazione e dell’esercizio di luoghi di valico del confine e di ponti confinari Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1979 Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 giugno 1980 Entrato in vigore il 10 gennaio 1980
RU 1980 961; FF 1979 II 309
Traduzione 1
L’Ambasciatore | Berna, 9 giugno 1978 |
della Repubblica federale di Germania | |
Al Direttore della Direzione | |
del diritto internazionale pubblico | |
del Dipartimento politico federale | |
Ambasciatore Emanuel Diez | |
Berna |
Signor Ambasciatore,
In occasione della firma odierna dell’Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein2, Lei mi ha proposto, a nome del Consiglio federale, quanto segue:
- «In occasione della firma odierna dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il raccordo autostradale nella regione dì Basilea e Weil am Rhein, mi onoro di proporle l’intesa seguente riguardo alla soppressione e all’agevolazione dei dazi al momento della costruzione, della manutenzione, della modificazione e dell’esercizio di altri luoghi di valico del confine e di ponti confinari:1.Le soppressioni e le agevolazioni convenute nell’articolo 8 dell’Accordo del 9 giugno 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein sono parimente accordate, a contare dal 1° gennaio 1975, dai due Stati contraenti, sul fondamento della reciprocità, per merci utilizzate nella costruzione, nella manutenzione, nella modificazione e nell’esercizio di altre opere attraversanti il confine, per vie di comunicazione e condotte pubbliche d’alimentazione, come anche per impianti di controllo in altri passaggi del confine o in uffici a controlli nazionali abbinati, che saranno eretti conformemente alla Convenzione del 1° giugno 19613 tra gli Stati contraenti relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio. Le amministrazioni competenti degli Stati contraenti s’accorderanno mutua assistenza per impedire un impiego abusivo di queste soppressioni e agevolazioni.2.La Direzione del circondario doganale svizzero competente e la «Oberfinanzdirektion Freiburg i. Br.» stabiliscono di comune intesa, dai due lati del confine, i limiti locali delle zone necessarie alle opere o agli impianti di controllo di cui al numero 1; esse disciplinano i particolari.3.Il presente accordo può essere disdetto in ogni momento; esso cessa di essere in vigore due anni dopo la disdetta.4.Il presente accordo è parimente valido per il «Land» Berlino se il Governo della Repubblica federale di Germania non trasmette al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria, entro tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente accordo.
- Le sarei grato se volesse trasmettermi il Suo accordo su quanto precede; in questo caso, la presente lettera, che è stata approvata dal Consiglio federale svizzero e la Sua risposta costituiranno un’intesa che entrerà in vigore simultaneamente all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, non appena i due governi si saranno notificati l’adempimento delle necessarie procedure costituzionali.»
Ho l’onore di comunicarle, in nome del Governo della Repubblica federale di Germania, che esso è d’accordo con quanto precede.
La Sua lettera odierna e la presente risposta costituiscono quindi un accordo tra la Republica federale di Germania e la Confederazione Svizzera che entrerà in vigore non appena i due Governi si saranno notificati l’adempimento delle necessarie procedure costituzionali.
Gradisca, signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.
Ulrich Lebsanft |