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Accordo tra l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare, il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America per l’applicazione delle garanzie Conchiuso il 28 febbraio 1972 Entrato in vigore il 28 febbraio 1972

RU 1973 307

Traduzione dal testo originale inglese1

Considerando che il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo svizzero hanno convenuto di continuare la cooperazione nell’utilizzazione dell’energia nucleare per scopi civili, in virtù dell’accordo di cooperazione firmato il 30 dicembre l965 2 , il quale stipula che i materiali, le attrezzature e gli impianti messi a disposizione della Svizzera da parte degli Stati Uniti d’America devono essere impiegati esclusivamente a fini pacifici e prevede all’uopo speciali garanzie;

Considerando che l’accordo di cooperazione sottolinea che ambedue i Goveni riconoscono opportuna la conclusione d’accordi intesi ad affidare quanto prima all’Agenzia l’amministrazione di dette garanzie;

Considerando che l’Agenzia è ormai in grado, grazie al proprio statuto 3 e alle decisioni del consiglio dei governatori, di applicare garanzie conformi ai disposti del Documento sulle garanzie e del Documento sugli ispettori;

Considerando che i due Governi hanno ribadito il loro desiderio che i materiali, le attrezzature e gli impianti forniti dagli Stati Uniti d’America sulla base dell’Accordo di cooperazione o ottenuti grazie a questi materiali dispositivi e impianti, o ai quali per altra via sono applicabili delle garanzie giusta detto accordo, non vengano impiegati a scopi militari e considerando che hanno chiesto all’Agenzia di dare delle garanzie sui materiali, attrezzature e impianti che cadono nell’ambito del presente accordo;

Considerando che il Consiglio dei governatori dell’Agenzia ha approvato questa domanda l’8 dicembre 1971;

Conseguentemente, l’Agenzia e i due Governi hanno convenuto quanto segue:

Parte I Definizioni

1. Ai fini del presente accordo:

  1. per «Agenzia» si intende l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare;
  2. per «Consiglio» si intende il Consiglio dei governatori dell’Agenzia;
  3. per «Accordo di cooperazione» s’ntende l’Accordo di cooperazione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo svizzero per l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato il 30 dicembre 19654 eventualmente modificato, o qualunque nuovo accordo di cooperazione destinato a sostituirlo, esso pure eventualmente modificato;
  4. per «Documento sugli ispettori» s’intende l’allegato al documento dell’Agenzia GC(V)INF/39 entrato in vigore per decisione del Consiglio il 29 giugno 1961;
  5. per «inventario» s’intende l’elenco dei materiali, attrezzature e impianti descritti nel paragrafo 10 del presente Accordo;
  6. per «materiali nucleari» s’intende ogni materiale grezzo od ogni prodotto fissile speciale definito nell’articolo XX dello Statuto dell’Agenzia5;
  7. per «Documento sulle garanzie» s’intende il documento dell’Agenzia INFCIRC/66/Rev. 2, enunciante i disposti approvati dal Consiglio il 28 settembre 1965, il 17 giugno 1966 e il 13 giugno 1968.

Parte II Obblighi dei Governi e dell’Agenzia

2. Il Governo svizzero si obbliga a non utilizzare in modo che possano servire a scopi militari, materiali, attrezzature o impianti sintanto che essi rimangono iscritti sull’inventario per il Governo svizzero.

3. Il Governo degli Stati Uniti d’America si obbliga a non utilizzare in modo che possano servire a scopi militari, prodotti fissili speciali attrezzature o impianti fintanto che rimangano iscritti sull’inventario per il Governo degli Stati Uniti d’America.

4. L’Agenzia si obbliga ad applicare delle garanzie, giusta i disposti del presente accordo, ai materiali, alle attrezzature ed agli impianti fintanto che rimangono iscritti sugli inventari in modo da assicurarsi il più sicuramente possibile che detti materiali, attrezzature e impianti non siano per essere utilizzati in modo da servire a scopi militari.

5. Il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America si obbligano ad agevolare l’applicazione delle garanzie nonché a collaborare con l’Agenzia e tra essi nel raggiungimento di questa finalità.

6. Il Governo degli Stati Uniti d’America accetta che il diritto d’applicare garanzie ai materiali attrezzature e impianti, di cui nell’Accordo di cooperazione, ricevuti in virtù di detto accordo, rimanga sospeso per quanto concerne i materiali, le attrezzature e gli impianti iscritti nell’inventario per il Governo svizzero, con riserva tuttavia che la sospensione di questo diritto cessa in quanto concerna materiali, attrezzature o impianti trasferiti giusta il paragrafo 15 del presente Accordo. Rimane inteso che il presente Accordo non modifica affatto gli altri diritti e obblighi reciproci del Governo degli Stati Uniti d’America e del Governo svizzero derivanti dall’Accordo di cooperazione.

7. Se l’Agenzia, conformemente al disposti del capoverso a del paragrafo 23, viene sciolta dall’obbligo derivante dal paragrafo 4, oppure se per qualunque altra ragione il Consiglio decide che l’Agenzia non è in grado di assicurarsi che i materiali le attrezzature o gli impianti iscritti su un inventario non siano utilizzati per scopi militari, detti materiali attrezzature o impianti vengono automaticamente radiati da detto inventario sino a quando il Consiglio constata che l’Agenzia è tornata di nuovo in grado di dar loro le garanzie. Allorché, in virtù del presente paragrafo, un oggetto è depennato dall’inventario per l’uno o l’altro dei due Governi, l’Agenzia può, a domanda dell’altro Governo, fornirgli le informazioni di cui dispone circa detto oggetto (materiale, attrezzatura o impianto) per consentirgli di esercitare effettivamente i suoi diritti in detto ambito.

8. Il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America notificano immediatamente all’Agenzia qualunque modifica apportata all’Accordo di cooperazione nonché ogni disdetta del detto Accordo.

Parte III Inventario e notifiche

  1. a) Un elenco iniziale di tutti i materiali attrezzature ed impianti che cadono sotto la giurisdizione del Governo svizzero nonché sotto l’Accordo di cooperazione, va compilato dai due Governi e sottoposto congiuntamente da essi all’Agenzia non appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente testo. Il suddetto elenco, non appena l’Agenzia l’abbia accettato, costituisce l’inventario per il Governo svizzero e, a partire da tale momento, l’Agenzia inizia ad applicare le garanzie a detti materiali, attrezzature ed impianti;
  2. In seguito, il Governo svizzero ed il Governo statunitense notificano congiuntamente all’Agenzia:i)ogni trasferimento dagli Stati Uniti d’America verso la Svizzera conformemente al loro Accordo di cooperazione, di materiali attrezzature o impianti;ii)ogni trasferimento dalla Svizzera agli Stati Uniti d’America di un prodotto fissile speciale iscritto sull’inventario per il Governo svizzero giusta il paragrafo 12;
  3. Inoltre, il Governo interessato notifica successivamente all’Agenzia tutti gli altri impianti e attrezzature, la cui iscrizione in un inventario fosse stata richiesta in applicazione del capoverso b o del capoverso e del paragrafo 10;
  4. Nei trenta giorni successivi alla ricezione di una notifica prevista nel presente paragrafo, l’Agenzia comunica ai due Governi:i)che gli oggetti menzionati nella notifica sono iscritti sull’inventario appropriato a contare dalla data della comunicazione effettuata dall’Agenzia;ii)oppure che l’Agenzia non è in grado di applicare le garanzie a questi oggetti, nel qual caso essa può nondimeno indicare il momento e le condizioni che le renderanno possibile l’applicazione delle garanzie qualora tale sia il desiderio dei Governi.

10. L’Agenzia compila e aggiorna per ogni Governo un inventario diviso in tre categorie.

  1. Nella categoria I dell’inventario per il Governo svizzero vanno registrati:i)Le attrezzature e gli impianti trasferiti alla Svizzera;ii)I materiali trasferiti alla Svizzera o i materiali sostitutivi, giusta il paragrafo 25 o il capoverso d del paragrafo 26 del Documento sulle garanzie;iii)I prodotti fissili speciali ottenuti in Svizzera, com’è specificato nel paragrafo 12, o qualunque altro prodotto sostitutivo conformemente al paragrafo 25 o al capoverso d del paragrafo 26 del Documento sulle garanzie;iv)I materiali nucleari, diversi da quelli di cui nei commi ii) e iii) qui sopra, trattati o utilizzati in materiali attrezzature o impianti di cui nei commi i), ii) o iii) qui sopra, nonché tutti i materiali sostitutivi giusta il paragrafo 25 e il capoverso d del paragrafo 26 del Documento sulle garanzie;
  2. Nella categoria II dell’inventario per il Governo svizzero vanno registrati:i)Tutti gli impianti fintanto che essi contengono attrezzature iscritte nella categoria I dell’inventario per il Governo svizzero;ii)Tutti gli impianti, fintanto che materiali iscritti nella categoria I dell’inventario per il Governo svizzero vi siano contenuti, utilizzati, fabbricati o trattati;
  3. Nella categoria III dell’inventario per il Governo svizzero vanno registrati tutti i materiali nucleari che normalmente sarebbero registrati nella categoria I ma che non lo sono stati per una delle ragioni seguenti:i)in quanto sono esenti dalle garanzie giusta i disposti dei paragrafi 21, 22 o 23 del Documento sulle garanzie;ii)in quanto le garanzie che li concernono sono sospese giusta i disposti dei paragrafi 24 o 25 del Documento sulle garanzie;
  4. Nella categoria I dell’inventario per il Governo degli Stati Uniti d’America vanno registrati:i)i prodotti fissili speciali il cui trasferimento fuori dalla Svizzera è stato notificato all’Agenzia conformemente al capoverso b comma ii) del paragrafo 9 o ogni materiale sostitutivo conformemente al paragrafo 25 o al capoverso d del paragrafo 26 del Documento sulle garanzie;ii)i prodotti fissili speciali ottenuti negli Stati Uniti d’America com’è specificato nel paragrafo 12, oppure ogni materiale sostitutivo conformemente al paragrafo 25 o al capoverso d del paragrafo 26 del Documento sulle garanzie;
  5. Nella categoria II dell’inventario per il Governo degli Stati Uniti d’America sono iscritti tutti gli impianti e attrezzature, sintanto che dei materiali iscritti nella categoria I dell’inventario per il Governo degli Stati Uniti d’America vi siano contenuti, utilizzati, fabbricati o trattati;
  6. Nella categoria III dell’inventario per il Governo degli Stati Uniti d’America vanno registrati tutti i materiali che normalmente sarebbero iscritti nella categoria I ma che non lo sono per una delle seguenti ragioni:i)in quanto sono esenti dalle garanzie giusta i disposti dei paragrafi 21, 22 o 23 del Documento sulle garanzie;ii)in quanto le garanzie che li concernono sono sospese giusta i disposti dei paragrafi 24 o 25 del Documento sulle garanzie.

L’Agenzia invia copia dei due inventari ad ambedue i Governi ogni dodici mesi nonché in qualsiasi altro momento specificato dall’uno o dall’altro Governo in una domanda indirizzata all’Agenzia almeno due settimane prima.

11. La notifica da parte dei due Governi di cui nel capoverso b comma i) del paragrafo 9 e nel paragrafo 14 va normalmente inviata all’Agenzia non più di due settimane dopo l’arrivo in Svizzera o negli Stati Uniti d’America, secondo il caso, dei materiali, attrezzature e impianti, tranne che gli invii di materiali grezzi in quantità non superiori ad una tonnellata non siano sottoposti a notifica nel termine delle due settimane ma siano notificati all’Agenzia ad intervalli non superiori di tre mesi. Tutte le notifiche previste nel paragrafo 9 devono indicare, in quanto sia necessario, la composizione nucleare e chimica, la forma fisica e la quantità dei materiali, il tipo e la capacità di attrezzature e impianti, la data d’invio e la data di ricezione, l’identità del mittente e del destinatario ed ogni altra pertinente informazione. I due Governi si obbligano pure a notificare all’Agenzia, non appena possibile, la loro intenzione di trasferire sia ingenti quantità di materiali nucleari sia attrezzature od impianti importanti.

12. Ogni Governo notifica all’Agenzia, mediante rapporti redatti conformemente al Documento sulle garanzie, la quantità di prodotti fissili speciali ottenuti durante il periodo considerato nei o mediante i materiali, le attrezzature o gli impianti descritti nei capoversi a, b i) o d del paragrafo 10. Non appena l’Agenzia riceve la notifica, detti prodotti vanno iscritti nella categoria I dell’inventario, rimanendo inteso che ogni prodotto così ottenuto è considerato come iscritto e con seguentemente sottoposto alle garanzie dell’Agenzia a partire dal momento in cui è stato ottenuto. L’Agenzia può verificare il calcolo dei quantitativi di detti prodotti; se ne è il caso, l’inventario è rettificato di comune accordo tra le Parti. Nell’attesa dell’accordo definitivo delle Parti si applicano i calcoli dell’Agenzia.

13. Il Governo svizzero notifica all’Agenzia, mediante rapporti redatti giusta il Documento sulle garanzie, la quantità di ogni materiale nucleare che deve essere iscritto nella categoria I dell’inventario che lo concerne giusta i disposti del capoverso a comma iv) del paragrafo 10. L’Agenzia non appena ricevuta tale notifica Iscrive i detti materiali nucleari nella categoria 1 dell’inventario rimanendo inteso che ogni materiale così trattato od utilizzato è considerato come iscritto e conseguentemente sottoposto alle garanzie dell’Agenzia a contare dal momento in cui è trattato o utilizzato.

14. I due Governi notificano congiuntamente all’Agenzia il trasferimento negli Stati Uniti d’America di ogni materiale attrezzatura o impianto iscritto nell’inventario per il Governo svizzero. Non appena ricevuti negli Stati Uniti d’America:

  1. i materiali descritti nel capoverso b comma ii) del paragrafo 9 sono trasferiti dall’inventario per il Governo svizzero alla categoria I dell’inventario per il Governo degli Stati Uniti d’America;
  2. gli altri materiali attrezzature o impianti sono depennati dall’inventario.

15. I due Governi notificano congiuntamente all’Agenzia ogni trasferimento di materiali attrezzature o impianti, iscritti nella categoria I dell’inventario, a un destinatario che non cada sotto la giurisdizione dell’uno o dell’altro Governo. Questi materiali, attrezzature o impianti possono essere trasferiti, e sono allora radiati dall’inventario, qualora l’Agenzia possa assicurarsi che questi materiali attrezzature o impianti sono stati portati fuori della giurisdizione del Governo svizzero o del Governo degli Stati Uniti d’America, secondo il caso.

16. Allorché uno dei Governi intende trasferire materiali o attrezzature, iscritti nella categoria I dell’inventario che lo concerne, in un impianto che cade sotto la propria giurisdizione ma del quale l’Agenzia non ha previamente accettato l’iscrizione sull’inventario relativo, ogni notifica prevista giusta il capoverso c del paragrafo 9 va fatta all’Agenzia prima dell’effettuazione del trasferimento stesso. Il Governo non può procedere al trasferimento in questo impianto se non dopo che l’Agenzia ha accettato la predetta notifica.

17. Le notifiche previste nei paragrafi 15 e 16 vanno inviate all’Agenzia tempestivamente, così da consentirle di prendere tutti i provvedimenti richiesti nei suddetti paragrafi prima che il trasferimento sia attuato. L’Agenzia adotta senza indugio le disposizioni necessarie. Il tenore di queste notifiche è conforme, in misura adeguata, alle prescrizioni del paragrafo 11.

18. L’Agenzia esonera i materiali nucleari dalle garanzie qualora siano applicabili le condizioni specificate nei paragrafi 21, 22 o 23 del Documento sulle garanzie, essa sospende le garanzie su materiali nucleari quando si diano le condizioni specificate nei paragrafi 24 e 25 del predetto Documento.

19. L’Agenzia cessa di applicare le garanzie nel quadro del presente accordo agli oggetti radiati da un inventario in virtù del capoverso b del paragrafo 14 e del paragrafo 15. Dei materiali nucleari, non sussumibili sotto la precedente frase, possono essere radiati dall’inventario, onde le garanzie dell’Agenzia cessano di applicarsi, giusta il paragrafo 26 del Documento sulle garanzie.

20. I due Governi e l’Agenzia sanciscono di comune intesa le condizioni d’esenzione, di sospensione o di cessazione delle garanzie per gli oggetti che non rientrano nei paragrafi 18 e 19.

Parte IV Modalità d’applicazione delle garanzie

21. Applicando le garanzie, l’Agenzia si conforma alle massime enunciate nei paragrafi da 9 a 14 del Documento sulle garanzie.

22. Le modalità d’applicazione delle garanzie, da parte dell’Agenzia, agli oggetti registrati sugli inventari corrispondono a quelle enunciate nel Documento sulle garanzie. L’Agenzia conchiude con ciascun Governo, per la messa in opera delle medesime, accordi sussidiari comportanti le modalità necessarie all’applicazione delle garanzie ai materiali ed attrezzature non nucleari. L’Agenzia ha il diritto di chiedere le informazioni previste nel paragrafo 41 del Documento sulle garanzie nonché quello di procedere alle ispezioni previste nei paragrafi 51 e 52 del detto documento.

23. Il Consiglio, se accerta una violazione del presente Accordo, ingiunge al Governo interessato di farla immediatamente cessare e redige i rapporti che ritiene utili. Qualora il Governo in parola non provveda, entro ragionevole termine, a mettere tutto in opera per far cessare detta violazione:

  1. l’Agenzia è liberata dall’obbligo di applicare le garanzie, contratto in virtù del paragrafo 4, durante tutto il periodo nel quale il Consiglio constata che essa non è in grado d’applicare effettivamente le garanzie previste nel presente accordo;
  2. il Consiglio può prendere qualunque provvedimento previsto nel paragrafo C dell’articolo XII dello Statuto.

L’Agenzia avverte immediatamente i due Governi allorché il Consiglio proceda ad un accertamento giusta il presente paragrafo.

Parte V Ispettori dell’Agenzia

24. I disposti dei paragrafi 1 a 7, 9, 10, 12 e 14 del Documento sugli ispettori, si applicano agli ispettori dell’Agenzia che esercitano le loro funzioni in virtù del presente Accordo. Tuttavia il paragrafo 4 del predetto documento non si applica agli impianti o ai materiali nucleari ai quali l’Agenzia ha accesso in ogni momento. Le modalità pratiche d’applicazione del paragrafo 50 del Documento sulle garanzie negli Stati Uniti d’America e in Svizzera sono definite tra l’Agenzia e il Governo interessato prima che l’impianto o il materiale venga registrato nell’inventario.

25. Il Governo svizzero applica i pertinenti disposti dell’Accordo sui privilegi e le immunità dell’Agenzia 6 agli ispettori della medesima che esercitano delle funzioni in virtù del presente Accordo nonché a tutti i beni dell’Agenzia da questi impiegati.

26. I disposti dell’International Organisation Immunities Act degli Stati Uniti d’America si applicano agli ispettori dell’Agenzia che esercitano delle funzioni negli Stati Uniti d’America in virtù del presente Accordo nonché a tutti i beni dell’Agenzia da essi utilizzati.

Parte VI Disposti finanziari

27. Ogni parte si addossa le spese connesse con il soddisfacimento dei suoi obblighi derivanti dal presente Accordo. L’Agenzia rimborsa ad ogni Governo le spese particolari, comprese quelle di cui nel paragrafo 6 del Documento sugli ispettori, spese connesse con la domanda scritta dell’Agenzia da parte del detto Governo o delle persone che cadono sotto la sua giurisdizione, qualora il Governo stesso notifichi all’Agenzia prima di assumere detta spesa, che ne domanderà il rimborso. Le presenti disposizioni non pregiudicano punto l’attribuzione della responsabilità finanziaria per le spese considerabili come derivanti dall’omissione, imputabile all’una o all’altra Parte, di conformarsi al disposti del presente Accordo.

  1. L’Agenzia e i suoi ispettori nell’esercizio delle loro funzioni in virtù del presente accordo sul territorio degli Stati Uniti d’America, beneficiano nella stessa misura come i cittadini americani della protezione in materia di responsabilità civile prevista nella legge Price‑Anderson, compresa l’assicurazione ed ogni altra copertura finanziaria che potesse essere richiesta al termini della predetta legge per quanto concerne gli infortuni nucleari sul territorio degli Stati Uniti d’America;
  2. Il Governo svizzero prende i necessari provvedimenti affinché l’Agenzia e i suoi ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni in virtù del presente Accordo, beneficino della stessa protezione accordata ai cittadini svizzeri in materia di responsabilità civile, compresa ogni assicurazione o garanzia finanziaria, in caso d’infortunio nucleare in un impianto nucleare posto sotto la propria giurisdizione;
  3. Qualunque domanda di risarcimento da parte di un Governo all’Agenzia, per un danno connesso con la messa in opera delle garanzie applicabili in virtù del presente Accordo, che non sia un danno cagionato da un infortunio nucleare, va regolato giusta le norme del diritto internazionale.

Parte VII Composizione delle vertenze

29. Ogni vertenza sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, non composta mediante negoziati od altra via scelta dalle Parti interessate, dev’essere sottoposta, a domanda di una delle Parti, a un tribunale arbitrale composto come segue:

  1. Se la vertenza concerne soltanto due Parti e se le tre Parti riconoscono che la terza non è parte in causa, ognuna delle due prime Parti designa un arbitro e i due arbitri così designati ne eleggono un terzo come presidente del tribunale. Se una delle Parti omette di designare il proprio arbitro nei trenta giorni successivi alla domanda d’arbitrato, una delle Parti in causa può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare l’arbitro. La stessa procedura si applica qualora il terzo arbitro non venga eletto entro i trenta giorni successivi alla designazione o alla nomina del secondo;
  2. Se la vertenza mette in causa le tre Parti, ognuna designa un arbitro e i tre arbitri così designati, eleggono all’unanimità un quarto arbitro, come presidente del tribunale, nonché un quinto arbitro. Qualora, nei trenta giorni successivi alla domanda d’arbitrato, le Parti non abbiano designato i propri arbitri, una delle Parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare il numero necessario di arbitri. La stessa procedura va applicata qualora il presidente o il quinto arbitro non siano stati eletti nei trenta giorni successivi alla designazione o alla nomina del terzo arbitro del primo gruppo.

Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del tribunale arbitrale; tutte le decisioni vanno prese a maggioranza. La procedura d’arbitrato è stabilita dal tribunale stesso. Le Parti devono conformarsi alle decisioni del tribunale, comprese quelle relative alla sua costituzione, procedura, competenza e ripartizione dei costi. La rimunerazione degli arbitri è determinata sulla stessa base di quella dei giudici della Corte internazionale di giustizia nominati in condizioni speciali.

30. Le decisioni del Consiglio circa l’applicazione del presente Accordo tranne quelle concernenti unicamente i disposti dell’articolo VI, sono, ove così sia specificato, immediatamente applicate dalle Parti nell’attesa di una composizione definita della vertenza.

Parte VIII Emendamenti, modifica, entrata in vigore e durata

31. Le Parti, a domanda di una di loro, si consultano per ogni emendamento del presente Accordo. Se il Consiglio modifica il Documento sulle garanzie o la portata del sistema delle garanzie, il presente Accordo viene emendato, a domanda dei Governi, in modo da tener conto della predetta modificazione. Se il Consiglio modifica il Documento sugli ispettori, il presente Accordo va emendato, a domanda dei Governi, in modo da tener conto della predetta modificazione.

32. Il presente Accordo entra in vigore dopo essere stato firmato dal Direttore generale dell’Agenzia, o in suo nome, nonché dai rappresentanti debitamente autorizzati dai due Governi.

33. Il presente Accordo permane in vigore parallelamente a quello di cooperazione, eventualmente prorogato o modificato, tranne ove una Parte lo denunci mediante preavviso di sei mesi alle altre Parti o mediante qualunque altra procedura convenuta. La durata del presente Accordo può essere prorogata mediante intesa fra le Parti e qualunque Parte può disdirlo mediante preavviso di sei mesi alle altre Parti o mediante qualunque altra procedura convenuta. Tuttavia il presente Accordo rimane in vigore, per quanto concerne i materiali nucleari di cui nel capoverso a comma iii) o d del paragrafo 10, fintanto che l’Agenzia abbia notificato ai due Governi d’aver tolto le garanzie concernenti questi materiali giusta le disposizioni del paragrafo 19.

Fatto a Vienna il 28 febbraio 1972, in triplice esemplare in lingua inglese.

Per l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare:

Sigvard Eklund

Per il Governo della Svizzera:

C. Zangger

Per il Governo degli Stati Uniti d’America:

T. Keith Glennan