Ogni Parte contraente può presentare una proposta di emendamento alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento sono esaminate nel corso di una riunione di esame o di una riunione straordinaria.
Il testo di ogni proposta di emendamento ed i motivi di tale emendamento sono comunicati al depositario, il quale trasmette la proposta alle Parti contraenti con la massima sollecitudine, in tutti i casi almeno novanta giorni prima della riunione nel corso della quale la proposta di emendamento è sottoposta per essere approvata. Tutte le osservazioni ricevute a tale riguardo sono comunicate dal depositario alle Parti contraenti.
Dopo aver esaminato la proposta di emendamento, le Parti contraenti decidono se sia il caso di approvarla per consenso o, in assenza di consenso, di sottoporla ad una Conferenza diplomatica. Ogni decisione di sottoporre una proposta di emendamento ad una Conferenza diplomatica deve essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione, con riserva che almeno la metà delle Parti contraenti sia presente al momento della votazione. Le astensioni sono considerate voti.
La Conferenza diplomatica incaricata di esaminare e di adottare gli emendamenti alla presente Convenzione è convocata dal depositario ed ha luogo nel termine di un anno dopo che la decisione appropriata sia stata presa in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo. La Conferenza diplomatica fà ogni sforzo affinché gli emendamenti siano adottati per consenso. Se ciò non è possibile, gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi dell’insieme delle Parti contraenti.
Gli emendamenti alla presente Convenzione, adottati in conformità con i paragrafi 3 e 4 di cui sopra, sono soggetti alla ratifica, accettazione, approvazione o conferma delle Parti contraenti ed entrano in vigore nei confronti delle Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o confermati il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del depositario, degli strumenti corrispondenti di almeno tre quarti di tali Parti contraenti. Per la Parte contraente che ratifica, accetta, approva o conferma successivamente tali emendamenti, essi entrano in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito, effettuato da detta Parte contraente, dello strumento corrispondente.