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0.732.321.36

Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica federale di Germania
sulla radioprotezione in caso di emergenza

RU 1979 312

Traduzione1

Conclusa il 31 maggio 1978
Entrata in vigore con scambio di note il 10 gennaio 1979

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica federale di Germania,

considerato

che incidenti durante il trasporto di sostanze radioattive o nell’industria nucleare od altri avvenimenti connessi con materiali nucleari possono essere la causa di immissioni quantitativamente considerevoli di sostanze radioattive nell’aria e nelle acque,

che sostanze radioattive sono trasportate dall’aria e dalle acque,

che anche abitanti del Paese vicino possono essere minacciati quando considerevoli quantità di sostanze radioattive sono trasportate oltre i confini nazionali, e nell’intento di proteggere quanto possibile le popolazioni dei due Stati contro gli effetti delle radiazioni, hanno convenuto quanto segue:

  1. Le parti contraenti si informano reciprocamente in caso di siffatti stati d’emergenza radiologici sul loro territorio che potrebbero coinvolgere il Paese vicino.
  2. Ogni parte contraente istituisce e mantiene un sistema d’informazione adeguato, provvisto di un organo centrale.
  3. Le parti contraenti s’informano reciprocamente sull’istituzione dell’organo centrale del loro sistema d’informazione e su tutte le pertinenti modificazioni che potessero influenzare la rapidità e l’utilità dell’in formazione data al Paese vicino.
  4. Le parti contraenti assicurano il collegamento tra gli organi centrali.
  5. L’organo centrale del sistema d’informazione riceve, 24 ore su 24, le comunicazioni concernenti gli stati d’emergenza radiologici e le trasmette agli organi competenti.
  6. Le comunicazioni d’emergenza devono contenere tutte le indicazioni disponibili, importanti per la valutazione del pericolo, segnatamente:
  7. il genere e il momento dell’evento, il luogo geografico dell’emissione, il mezzo di trasporto, per esempio l’aria o l’acqua, i dati meteorologici e idrologici necessari alla previsione dello spostamento e della diluizione, il genere, la forma chimica e fisica, nonché – se possibile – la quantità delle sostanze radioattive emesse, il comportamento cronologicamente prevedibile della fonte d’emissione.
  8. Le comunicazioni d’emergenza devono essere completate con le indicazioni disponibili sulle misure di sicurezza prese e previste sul proprio territorio.
  9. Le indicazioni disponibili solo più tardi, nonché le modificazioni della situazione e la cessazione dello stato d’emergenza, sono comunicate con avvisi completivi.
  10. 2 Ogni Parte contraente è autorizzata ad inviare, in caso di emergenza o per esercitazioni, un gruppo di collegamento nello Stato vicino. Il gruppo di collegamento ha accesso agli organi competitenti, per esempio ai posti di comando d’emergenza e al servizio d’informazione dello stato maggiore di catastrofe, ad eccezione delle istallazioni militari, e può trasmettere le informazioni ricevute agli organi competenti del suo Stato. Il passaggio del confine e il trasporto simultaneo del l’equipaggiamento necessario sono retti dalle pertinenti disposizioni dei due Stati.
  11. 3 Le Parti contraenti si informano reciprocamente sugli avvenimenti non compresi nel numero 1 che si verificano nei loro impianti nucleari e che potrebbero far sorgere timori nella popolazione delle regioni confinanti. 1 dettagli sono disciplinati da un altro scambio di note che è parte integrante della presente Convenzione.
  12. 4 La competenza delle autorità per l’esecuzione della presente Convenzione è retta dall’ordinamento interno delle parti contraenti.
  13. 5 La presente Convenzione vale anche per il «Land» di Berlino, salvo dichiarazione contraria del Governo della Repubblica federale di Germania al Consiglio federale svizzero entro tre mesi dall’entrata in vigore della Convenzione.
  14. 6 La presente Convenzione entra in vigore il giorno in cui le parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate che le condizioni interne per l’entrata in vigore sono adempite. Essa può essere disdetta in qualsiasi momento da una delle parti; la disdetta ha effetto un anno dopo essere stata notificata all’altra parte.

Fatto a Bonn, il 31 maggio 1978, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica federale di Germania:

M. Gelzer

Peter Hermes

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