Il Consiglio federale svizzero
(qui di seguito denominato «il Governo svizzero»)
e
il Governo della Repubblica francese
(qui di seguito denominato «il Governo francese»),
desiderosi di sviluppare le relazioni amichevoli esistenti fra i due Paesi,
considerando l’importanza attribuita alle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare,
esprimendo il loro intento di estendere e di rafforzare la cooperazione sviluppata, sia sul piano bilaterale che in seno all’Agenzia internazionale dell’energia atomica (denominata in seguito «l’Agenzia»), nonché nell’ambito dell’Agenzia per l’energia nucleare presso l’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico,
desiderosi di continuare sulla via tracciata dall’Accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo francese per l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato a Parigi il 14 maggio 1970 ,
considerando lo scambio di lettere firmato l’11 luglio 1978 fra il Governo svizzero e il Governo francese,
considerando i contratti già firmati fra i due Paesi nel settore del ciclo del combustibile nucleare,
considerando che la Francia, Stato dotato di armi nucleari, è partecipe del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e il 27 luglio 1978 ha firmato con la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia un accordo relativo all’applicazione di garanzie in Francia, che è entrato in vigore il 12 settembre 1981,
considerando che la Svizzera, Stato non dotato di armi nucleari, è partecipe del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968 e ha firmato il 6 settembre 1978 un accordo con l’Agenzia per l’applicazione di garanzie nell’ambito di questo trattato,
considerando che il Governo svizzero e il Governo francese hanno entrambi sottoscritto le direttive pubblicate dall’Agenzia sull’esportazione di materie, di attrezzature e di tecnologia nucleari,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Al fine del presente Accordo:
- «attrezzatura» significa gli elementi e i componenti principali specificati nella parte A dell’allegato I;
- «materie» significa le materie non nucleari destinate ai reattori, specificate nella parte B dell’allegato I;
- «materie nucleari» significa qualsiasi «sostanza grezza» oppure «prodotto fissile speciale» secondo la definizione di questi termini figurante nell’articolo XX dello Statuto dell’Agenzia. Ogni decisione del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia, presa conformemente all’articolo XX dello Statuto dell’Agenzia, volta a modificare l’elenco dei materiali considerati «sostanza grezza» o «prodotto fissile speciale» avrà effetto, ai termini del presente Accordo, soltanto allorché le due Parti contraenti si saranno reciprocamente informate per iscritto di accettare tale modificazione;
- «informazione» significa qualsiasi notizia, documentazione o dato, di qualunque natura, trasmettibile in forma fisica riguardante materie, attrezzature o tecnologie sottoposte al presente Accordo, con l’esclusione delle informazioni, della documentazione e dei dati accessibili al pubblico;
- «tecnologia» significa i dati tecnici in forma fisica designati dalla Parte fornitrice dopo consultazione con la Parte destinataria prima del trasferimento importanti per la concezione, la costruzione, il funzionamento e il mantenimento degli impianti di arricchimento, di ritrattamento o di produzione d’acqua pesante o dei componenti principali d’importanza cruciale di tali istallazioni, tuttavia con l’esclusione dei dati comunicati al pubblico, per esempio mediante periodici o libri pubblicati oppure resi accessibili sul piano internazionale senza alcuna restrizione di diffusione.
- «sicurezza nucleare» significa l’insieme delle azioni destinate ad assicurare la protezione delle persone e dei beni contro i pericoli, i disagi o le molestie di qualsiasi genere derivanti dalla creazione, dal funzionamento e dall’arresto degli impianti nucleari fissi o mobili, nonché dalla conservazione, dal trasporto, dall’impiego e dalla trasformazione delle sostanze radioattive naturali o artificiali;
- «raccomandazioni dell’Agenzia in relazione con la protezione fisica» significa le raccomandazioni del documento INFCIRC 225/Rev. 1 pubblicato dall’Agenzia, intitolato «La protezione fisica del materiale nucleare»;
- «autorità governative competenti» significa:–per il Governo della Repubblica francese, il Segretario Generale del «Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire» e il «Commissariat à l’Energie Atomique»;–per il Governo svizzero, l’Ufficio federale dell’energia;–o qualunque altro organo che la Parte contraente interessata potrà notificare, all’occorrenza, all’altra Parte contraente, tenuto conto della specificità della convenzione;
- «persona autorizzata» significa ogni persona fisica o giuridica abilitata dalle rispettive autorità governative competenti delle Parti contraenti a trasferire o a ricevere gli elementi di cui all’articolo 6 del presente Accordo.
Art.
2
Nell’ambito dei rispettivi programmi, le Parti contraenti intendono sviluppare la loro cooperazione nel settore dell’uso a scopi pacifici dell’energia nucleare. Questa cooperazione potrà estendersi all’intero settore della produzione di energia nucleare, comprese le operazioni del ciclo del combustibile, la produzione di isotopi, la ricerca scientifica e tecnica, come pure la sicurezza nucleare.
Art.
3
Le Parti contraenti favoriranno la conclusione, fra le autorità o gli organi interessati, di accordi speciali aventi segnatamente lo scopo:
- di sviluppare la cooperazione in materia di sicurezza nucleare;
- di definire programmi di ricerca di interesse comune;
- di organizzare scambi scientifici e tecnici fra i due Paesi;
- di definire le procedure secondo le quali potranno essere effettuati scambi di personale, visite, riunioni di periti e soggiorni di praticanti.
Art.
4
Le Parti contraenti agevoleranno la conclusione di contratti commerciali da parte di organi e aziende sotto la loro giurisdizione in previsione di scambi scientifici e tecnici, di progetti industriali e per la fornitura di materie, di materie nucleari, di attrezzature, d’impianti e di servizi del ciclo del combustibile nucleare.
Le Parti contraenti concluderanno i necessari accordi per definire le condizioni di diritto internazionale che disciplineranno questi contratti.
Art.
5
La Parte contraente che, nell’ambito del presente Accordo, riceve informazioni considerate confidenziali dall’altra Parte contraente, si impegna a non comunicarle a terzi.
Le condizioni nelle quali avrà luogo la trasmissione di informazioni nell’ambito degli accordi o contratti di cui agli articoli 3 e 4 del Presente accordo dovranno essere definite in questi accordi o contratti.
Le Parti contraenti:
- possono trasmettersi unicamente le informazioni di cui dispongono liberamente;
- non sono tenute a trasmettersi o a scambiare fra di loro le informazioni di natura confidenziale la cui trasmissione non è stata prevista negli accordi o contratti di cui agli articoli 3 e 4 del presente Accordo.
Ai sensi del presente articolo, per informazione di natura confidenziale si intende qualsiasi informazione designata come tale dalla Parte contraente che la fornisce.
Le informazioni menzionate nel presente articolo resteranno sottoposte alle disposizioni del presente Accordo durante un periodo stabilito congiuntamente dalle Parti contraenti prima della trasmissione.
Art.
6
Sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 7 a 14 del presente Accordo le materie nucleari, le materie ivi comprese tutte le generazioni successive di prodotti fissili speciali ottenuti o recuperati come sottoprodotti, le attrezzature e la tecnologia trasferite da una Parte contraente o da una persona autorizzata sotto la sua giurisdizione all’altra Parte contraente o ad una persona autorizzata sotto la giurisdizione di quest’ultima.
In caso di miscelatura di materiali nucleari d’origine diversa, la quantità di materie nucleari recuperate dopo il trattamento o la lavorazione, oppure ottenute come sottoprodotti a partire da queste materie, sottoposta al presente Accordo, sarà oggetto di un accordo amministrativo fra le competenti Autorità governative delle Parti contraenti.
Le materie nucleari, le materie e le attrezzature ottenute a partire o per mezzo delle attrezzature o della tecnologia trasferite, comprese tutte le generazioni successive di prodotti fissili speciali ottenuti o recuperati come sottoprodotti, saranno sottoposte all’Accordo d’intesa con le competenti Autorità governative delle Parti contraenti, dopo un esame caso per caso.
Art.
7
Ogni Parte contraente si impegna affinché le materie nucleari, le materie, le attrezzature e la tecnologia menzionate all’articolo 6 siano impiegate esclusivamente per scopi pacifici e non esplosivi.
Art.
8
Tutte le materie nucleari detenute o trasferite in virtù del presente accordo sono sottoposte alle garanzie dell’Agenzia.
- Qualora la Svizzera sia il Paese destinatario o detentore delle materie nucleari di cui all’articolo 6, il rispetto delle disposizioni dell’articolo 7 del presente Accordo sarà assicurato da un sistema di garanzie messo in atto dall’Agenzia in applicazione dell’Accordo concluso il 6 settembre 1978 tra la Confederazione svizzera e l’Agenzia sull’applicazione delle garanzie dell’Agenzia in Svizzera in relazione con il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.
- Qualora la Francia sia il Paese destinatario o detentore delle materie nucleari di cui all’articolo 6, il rispetto delle disposizioni dell’articolo 7 del presente Accordo sarà assicurato da un sistema di garanzie messo in atto dalla Comunità Europea dell’Energia Atomica e dall’Agenzia in applicazione dell’Accordo tra la Francia, la Comunità e l’Agenzia per l’applicazione delle garanzie in Francia, firmato il 20 e 27 luglio 1978.
Qualora le garanzie dell’Agenzia di cui ai paragrafi precedenti non potessero essere applicate sul territorio dell’una o dell’altra Parte contraente, le Parti si impegnano ad entrare subito in contatto per sottoporre immediatamente le materie nucleari di cui all’articolo 6 trasferite o ottenute in applicazione del presente Accordo ad un dispositivo di garanzie mutualmente convenuto, con efficacia e portata equivalenti a quelle applicate in precedenza dall’Agenzia a queste materie nucleari.
Art.
9
Le materie nucleari menzionate nell’articolo 6 del presente Accordo resteranno sottoposte alle disposizioni del presente Accordo sino a che:
- siano state trasferite fuori dalla giurisdizione della Parte contraente destinataria conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 del presente Accordo, o
- sia accertato che sono praticamente irrecuperabili per essere rifoggiate in modo da essere usate per qualsiasi attività nucleare pertinente dal punto di vista delle garanzie di cui all’articolo 8, o che
- le Parti contraenti decidano di comune accordo di sottrarle alle garanzie.
L’Agenzia stabilisce, in accordo con la Parte contraente che detiene una materia nucleare sottoposta al presente Accordo, in che momento questa materia non è più utilizzabile o non è praticamente più recuperabile per essere destinata ad un’attività nucleare contemplata dalle garanzie. L’altra parte contraente accetterà la decisione dell’Agenzia.
Le materie e le attrezzature menzionate nell’articolo 6 del presente Accordo resteranno sottoposte alle disposizioni del presente Accordo sino a che:
- siano state trasferite fuori dalla giurisdizione della Parte contraente destinataria conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 del presente Accordo, o
- le Parti contraenti decidano altrimenti.
La tecnologia rimarrà sottoposta alle disposizioni del presente Accordo per un periodo determinato congiuntamente dalle Parti prima del trasferimento.
Art.
10
Ogni Parte contraente fa sì che gli elementi di cui all’articolo 6 del presente Accordo siano detenuti, nell’ambito della propria giurisdizione, esclusivamente da persone da lei abilitate a questo scopo.
Ogni Parte contraente si assicura che, sul proprio territorio o, all’occorrenza, fuori del proprio territorio fino al punto in cui questa responsabilità è assunta dall’altra Parte contraente o da uno Stato terzo, siano prese le adeguate misure di protezione fisica delle materie, materie nucleari e attrezzature contemplate nel presente Accordo, conformemente alla propria legislazione nazionale e agli impegni internazionali di cui è partecipe.
I livelli di protezione fisica raggiungano almeno quelli specificati nell’allegato II. Ogni Parte si riserva il diritto, all’occorrenza, di applicare sul proprio territorio dei criteri di protezione fisica più severi, conformemente alla propria regolamentazione nazionale.
Ogni Parte contraente è responsabile per l’applicazione delle misure di protezione fisica all’interno della propria giurisdizione. Nell’applicare tali misure, ogni Parte contraente si ispirerà al documento dell’Agenzia INFCIRC 225/ Rev. 1.
Le Parti contraenti si consulteranno su richiesta di una di esse in merito a qualsiasi questione relativa ai livelli di protezione fisica. Qualsiasi modificazione delle raccomandazioni dell’Agenzia riguardante la protezione fisica avrà effetto sulle disposizioni del presente Accordo unicamente se le due Parti contraenti si saranno informate vicendevolmente per iscritto in merito alla loro accettazione di una simile modificazione.
Art.
11
Qualora una delle parti contraenti progettasse di ritrasferire fuori dalla propria giurisdizione degli elementi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 6, o di trasferire degli elementi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 6 provenienti dalle attrezzature trasferite in origine oppure ottenuti grazie alle attrezzature o alla tecnologia trasferite, essa lo farà unicamente dopo aver ottenuto dal destinatario di questi elementi le stesse garanzie di quelle previste dal presente Accordo.
Inoltre, la stessa Parte contraente si procurerà anticipatamente l’accordo scritto della Parte contraente che ha attuato la fornitura iniziale:
- per ogni trasferimento o ritrasferimento d’impianti di ritrattamento, d’arricchimento o di produzione di acqua pesante, delle loro componenti principali d’importanza cruciale o della loro tecnologia;
- per ogni trasferimento d’impianti o delle principali componenti d’importanza cruciale provenienti dagli elementi di cui al paragrafo a);
- per ogni trasferimento o ritrasferimento d’uranio arricchito al 20 per cento o più in isotopi 233 o 235, di plutonio o di acqua pesante.
Le condizioni che disciplineranno il trasferimento e l’utilizzazione del plutonio sottoposto al presente Accordo saranno definite in uno scambio di lettere fra le Parti contraenti.
Art.
12
La fornitura fra le Parti contraenti degli elementi menzionati al paragrafo 2 dell’articolo 11 del presente Accordo sarà oggetto di disposizioni speciali stabilite caso per caso di comune accordo fra le Parti contraenti.
Art.
13
Nell’applicazione dell’articolo 11 del presente Accordo la Parte contraente che si è occupata della fornitura iniziale non rifiuterà il proprio consenso allo scopo di trarre vantaggi commerciali.
Se una Parte contraente ritiene di non poter dare il proprio accordo ad un trasferimento o ad un ritrasferimento di cui al paragrafo 2 dell’articolo 11 del presente Accordo, questa Parte contraente darà all’altra Parte contraente la possibilità immediata di tenere consultazioni complete su tale questione.
Art.
14
Se sul territorio di una Parte contraente si trovano materie nucleari sottoposte al presente Accordo, tale Parte comunicherà per iscritto all’altra Parte contraente, su richiesta di quest’ultima e con riserva dell’accordo dell’Agenzia, le conclusioni generali che l’Agenzia avrà ricavato dalle sue attività di verificazione relative a queste materie nucleari.
Art.
15
Le Parti contraenti si consulteranno, su richiesta di una di esse, per garantire l’efficace applicazione del presente Accordo.
Le competenti Autorità governative delle Parti contraenti possono concludere accordi amministrativi per definire le effettive modalità d’esecuzione degli oneri fissati negli articoli 6 a 12 del presente Accordo. Questi accordi amministrativi potranno essere modificati con il consenso delle competenti Autorità governative delle Parti contraenti.
Art.
16
Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come lesiva degli oneri che, al momento della sua firma, derivano dalla partecipazione dell’una o dell’altra Parte contraente ad altri accordi internazionali per l’impiego pacifico dell’energia nucleare, segnatamente per la Parte francese dalla sua partecipazione al Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
Art.
17
L’Accordo di cooperazione fra il Governo francese e il Governo svizzero per l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato a Parigi il 14 maggio 1970 , scade alla data in cui entra in vigore il presente Accordo.
Art.
18
Qualsiasi vertenza riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, che non fosse composta mediante negoziati fra le Parti contraenti o in altro modo da esse convenuto, sarà sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, ad un tribunale arbitrale costituito da tre arbitri. I suddetti arbitri saranno designati nel modo seguente:
- la Parte contraente più diligente notificherà il nome del primo arbitro all’altra Parte contraente la quale, a sua volta, entro un termine di trenta giorni dalla notificazione, fornirà il nome dell’arbitro che avrà scelto. Le due Parti contraenti, entro un termine di sessanta giorni dalla nomina del secondo arbitro, designeranno il terzo arbitro che non potrà essere un cittadino svizzero o francese. Questo terzo arbitro presiederà il tribunale;
- nel caso in cui il secondo arbitro non fosse stato nominato nel termine prescritto o se le Parti contraenti non riuscissero ad accordarsi per la designazione del terzo arbitro, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni unite provvederà alle necessarie nomine, su richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, nel termine di cinque mesi dalla data in cui era stato designato il primo arbitro.
Il tribunale arbitrale delibera con voto maggioritario dei propri membri, che non possono astenersi dal votare. Esso stabilisce il proprio regolamento di procedura.
La sentenza è definitiva e obbligatoria per le Parti contraenti che vi si conformano senza indugio. In caso di contestazione sulla sua portata, il tribunale arbitrale la interpreta su richiesta di una Parte in lite.
La remunerazione degli arbitri sarà stabilita di comune accordo dalle Parti contraenti.
Art.
19
Il presente Accordo può essere emendato, di comune accordo, dalle parti contraenti.
Gli emendamenti proposti dalle Parti contraenti terranno conto, nel limite del possibile, delle condizioni stabilite nell’ambito di consultazioni multilaterali o nelle appropriate cerchie internazionali.
Qualsiasi emendamento al presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti daranno la loro adesione per mezzo di uno scambio di note diplomatiche.
Art.
20
Ogni Parte contraente notificherà all’altra Parte l’adempimento delle proprie formalità concernenti l’entrata in vigore del presente Accordo. Quest’ultimo diventerà effettivo il primo giorno del secondo mese che segue la data dell’ultima notificazione.
Il presente Accordo resterà in vigore per una durata di dieci anni. Sarà rinnovato tacitamente di tre anni in tre anni, salvo denuncia dell’una o dell’altra Parte contraente. La denuncia dovrà essere notificata per iscritto all’altra Parte contraente almeno un anno prima della scadenza del presente Accordo e entrerà in vigore a tale scadenza.
Art.
21
In caso di denuncia del presente Accordo, gli accordi e contratti firmati conformemente agli articoli 3 e 4 rimarranno in vigore finché non saranno stati a loro volta denunciati. Le disposizioni degli articoli 6 a 12 continueranno in ogni caso ad essere applicate agli elementi di cui all’articolo 6 che sono stati trasferiti o ottenuti, o devono esserlo, in seguito agli accordi e ai contratti firmati in virtù degli articoli 3 e 4.
Art.
22
Gli allegati I e II di cui agli articoli 1 e 10 sono parte integrante del presente Accordo.
Fatto a Parigi, il 5 dicembre 1988, in due esemplari in lingua francese.
Allegato I
Parte A
1. Reattori nucleari che possono funzionare in modo da ottenere una reazione di fissione a catena automantenuta e controllata, eccettuati i reattori di potenza nulla,
in quanto definiti come reattori la cui produzione massima prevista di plutonio non s u pera i 100 grammi all’anno.
2. Vasche di pressione per reattori
Vasche metalliche, sotto forma di unità complete o di importanti elementi prefabbricati, specialmente concepite o preparate per contenere il cuore di un reattore nucleare secondo il senso dato a questa espressione al paragrafo 1 e in grado di resistere alla pressione di regime del fluido termovettore primario.
3. Macchine per il carico e lo scarico del combustibile nucleare
Materiale di manutenzione specialmente concepito o preparato per introdurre o estrarre il combustibile di un reattore nucleare secondo il senso dato a questa espressione al paragrafo 1, e che può essere utilizzato durante il funzionamento oppure è dotato di dispositivi tecnici perfezionati di collocazione o d’allineamento per consentire operazioni complesse di carico a fermo, come quelle nel corso delle quali è normalmente impossibile osservare il combustibile direttamente o accedervi.
4. Barre di regolazione per reattori
Barre specialmente concepite o preparate per regolare la velocità di reazione in un reattore nucleare, secondo il senso dato a questa espressione al paragrafo 1.
5. Tubi di forza per reattori
Tubi specialmente concepiti o preparati per contenere gli elementi combustibili e il fluido termovettore primario di un reattore, secondo il senso dato a questa espressione al paragrafo 1, con pressioni di regime superiori a 50 atmosfere.
6. Tubi di zirconio
Zirconio metallico e leghe a base di zirconio sotto forma di tubi o di assemblaggio di tubi in quantità superiori a 500 kg per anno, specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un reattore secondo il senso dato a questa espressione al paragrafo 1, e nei quali il rapporto afnio/zirconio è inferiore a 1/500 parti di peso.
7. Pompe del circuito di raffreddamento primario
Pompe specialmente concepite o preparate per far circolare il metallo liquido utilizzato come fluido termovettore primario per reattori nucleari secondo il senso dato a questa espressione al paragrafo 1.
8. Officine di ritrattamento di elementi combustibili irradiati e materiali
specia l mente concepiti o preparati per tale scopo.
9. Officine di fabbricazione di elementi combustibili
10. Materiale diverso dagli strumenti d’analisi specialmente concepito o preparato per la separazione degli isotopi dell’uranio
11. Officine di produzione di acqua pesante, di deuterio e di composti di deuterio e materiale specialmente concepito o preparato per questo scopo.
Parte B
1. Deuterio e acqua pesante
Deuterio e ogni suo composto nel quale il rapporto deuterio/idrogeno supera 1/5000, destinati ad essere utilizzati in un reattore, secondo il senso dato a questa espressione al paragrafo 1, e forniti in quantità superiore a 200 kg di atomi di deuterio per un periodo di 12 mesi, qualunque sia il Paese destinatario.
2. Grafite di purezza nucleare
Grafite di una purezza superiore a 5 parti per milione di equivalente di boro e di una densità di oltre 1,50 g/cm 3 , fornita in quantità superiore a 30 t per un periodo di 12 mesi, qualunque sia il Paese destinatario.
Allegato II
Parte A: Classificazione delle materie nucleari
Parte B: Criteri dei livelli di protezione fisica
Categoria III
Utilizzazione e deposito all’interno di una zona il cui accesso è controllato
Trasporto con precauzioni speciali comprendenti accordi prestabiliti fra il mittente, il destinatario e il vettore e un accordo prestabilito fra gli organi sottoposti alla giurisdizione e alla regolamentazione degli Stati fornitore e destinatario, rispettivamente, in caso di trasporto internazionale, in cui siano precisati l’ora, il luogo e le procedure per il trasferimento della responsabilità del trasporto.
Categoria II
Utilizzazione e deposito all’interno di una zona protetta il cui accesso è controllato, vale a dire una zona posta sotto la continua sorveglianza di guardie o di dispositivi elettronici, circondata da una barriera fisica con un numero limitato di punti d’entrata adeguatamente sorvegliati, oppure qualsiasi zona che abbia un livello di protezione fisica equivalente.
Trasporto con precauzioni speciali comprendenti accordi prestabiliti fra il mittente, il destinatario e il vettore e un accordo prestabilito fra gli organi sottoposti alla giurisdizione e alla regolamentazione degli Stati fornitore e destinatario, rispettivamente, in caso di trasporto internazionale, in cui siano precisati l’ora, il luogo e le procedure per il trasferimento della responsabilità del trasporto.
Categoria I
Le materie che rientrano in questa categoria saranno protette con sistemi particolarmente affidabili contro qualsiasi utilizzazione non autorizzata, nel seguente modo:
Utilizzazione e deposito in una zona altamente protetta, vale a dire una zona protetta così come è definita per la categoria II, il cui accesso, inoltre, è limitato alle persone che presentano ogni garanzia in materia di sicurezza e che è posta sotto la sorveglianza di guardie che sono in stretto contatto con le appropriate forze d’intervento. I provvedimenti specifici adottati in quest’ambito dovrebbero avere come scopo di intercettare e prevenire qualsiasi attacco o penetrazione non autorizzati, nonché qualsiasi prelievo non autorizzato di materie.
Trasporto con speciali precauzioni così come sono definite per il trasporto delle materie delle categorie II e III e, inoltre, sotto la sorveglianza continua di scorte e in condizioni che garantiscono uno stretto contatto con adeguate forze d’intervento.
Scambio di lettere del 5 dicembre 1988
Signor Segretario generale,
Mi onoro di accusare ricevuta della Sua lettera del 5 dicembre 1988 del tenore seguente:
- «Riferendomi allo scambio di lettere firmato l’11 luglio 1978 fra il Governo francese e il Governo svizzero relativo ai contratti di ritrattamento conclusi il 15 marzo 1978 tra la «Compagnie Générale des Matières Nucléaires» (COGEMA) e alcune società svizzere, come pure al paragrafo 3 dell’articolo 11 dell’Accordo franco‑svizzero di cooperazione per l’impiego pacifico dell’energia nucleare, firmato il 5 dicembre 1988, ho l’onore di proporle le disposizioni che disciplineranno le modalità per il rinvio in Svizzera del plutonio derivato dai combustibili irradiati svizzeri ritrattati in Francia, e sottoposto al precitato Accordo del 5 dicembre 1988. a)la Francia si impegna ad accordare le autorizzazioni d’esportazione per le quantità di plutonio la cui destinazione finale è l’utilizzazione in Svizzera, nell’ambito del programma di produzione di energia elettrica, nei reattori e nei laboratori sottoposti alla regolamentazione vigente su questo territorio, conformemente ai trattati e agli accordi internazionali di cui la Confederazione svizzera è partecipe.
- Le autorizzazioni d’esportazione saranno rilasciate su presentazione delle domande degli industriali svizzeri (formulario campione qui allegato), che dovranno precisare la destinazione finale del plutonio, le quantità fornite, lo scadenzario delle forniture, il calendario d’impiego e la forma sotto la quale avrà luogo la consegna. b)Il Governo svizzero si fa garante presso il Governo francese, per ogni fornitura in Svizzera di plutonio, che la destinazione finale di questa materia e il suo scadenzario d’impiego saranno conformi alle indicazioni date dagli industriali.c)Prima di essere rinviato in Svizzera, il plutonio potrà essere trasformato in elementi combustibili in un Paese terzo, se quest’ultimo ha un accordo particolare con la Francia relativo al plutonio.
- In questo caso il Governo svizzero, per quanto lo riguarda, darà al Governo francese le informazioni e le garanzie previste ai paragrafi a) e b) che precedono. d)Il plutonio fornito dalla Francia non potrà essere trasferito o ritrasferito verso un Paese terzo senza il preventivo consenso dei Governi svizzero e francese.e)I due Governi potranno consultarsi allo scopo di tener conto dei miglioramenti delle garanzie internazionali sul plutonio, o per esaminare, se necessario, i progetti d’impiego del plutonio in casi non previsti da questo scambio di lettere.
- Le disposizioni che precedono si applicheranno finché non interverrà, alla luce degli studi dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica sullo stoccaggio internazionale del plutonio, un regolamento generale riguardante la gestione di questa materia al quale i nostri due Paesi avranno aderito, o finché i nostri due Governi avranno concluso fra di loro un accordo definitivo.
- Esse continueranno a essere applicate anche se il precitato Accordo del 5 dicembre 1988 non sarà più in vigore.
- Il presente scambio di lettere potrà essere denunciato da uno dei due Governi mediante una notificazione scritta indirizzata all’altro Governo con un preavviso di 6 mesi. In questo caso le disposizioni previste alle lettere c), d) e e) continueranno ad applicarsi alle quantità di plutonio rinviate in Svizzera prima della data in cui la denuncia diventa effettiva.
- Se le disposizioni che precedono avranno l’approvazione del Governo svizzero, ho l’onore di proporle che la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano un accordo fra i nostri due Governi sul ritorno del plutonìo che entrerà in vigore alla data della risposta di Sua Eccellenza».
In risposta, mi onoro di informarla che la Svizzera è d’accordo con quanto precede e le confermo che la sua lettera del 5 dicembre 1988 e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due Governi relativo al ritorno del plutonio, che entrerà in vigore alla data di questa risposta.
Gradisca, Signor Segretario generale, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Allegato III
Domanda per il trasferimento di plutonio o di uranio
arricchito oltre il 20 per cento
Il sottoscritto conferma che le indicazioni contenute in questo formulario corrispondono alla verità.
Data e luogo della firma
Firma
Nome e funzione del firmatario