I cittadini di uno dei due Stati, danneggiati da un veicolo a motore nell’altro Stato, godono di massima, per quel concerne il risarcimento dei danni, degli stessi diritti nei confronti degli appositi organismi come i cittadini dello Stato in cui l’incidente è avvenuto, indipendentemente dal fatto che il danno sia cagionato da un veicolo straniero, da un veicolo non coperto da assicurazione o non identificato. Ciò vale anche nei confronti dei detentori di veicoli dispensati dall’assicurazione obbligatoria, come ad esempio i detentori di veicoli statali in Svizzera; sono però esclusi i ciclomotori e le macchine agricole aventi stazionamento abituale in Italia salvo che detti veicoli non siano assoggettati all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli a motore.
0.741.319.454
Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana concernente il risarcimento dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale Conchiuso il 16 agosto 1978 Entrato in vigore con scambio di note il 15 dicembre 1979
RU 1980 163
Testo originale
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica italiana
animate dal desiderio di migliorare la situazione giuridica dei loro cittadini in caso di incidenti della circolazione accaduti nell’altro Stato,
considerando che l’assicurazione sulla responsabilità civile per i veicoli a motore è obbligatoria nei due Stati e questi hanno istituito appositi organismi per provvedere al risarcimento dei danni cagionati da veicoli a motore non assicurati, non identificati o stranieri,
ritengono opportuno, nelle loro relazioni reciproche, di rinunciare, ove sussistano, alle restrizioni previste nella loro legislazione nei confronti dei sinistrati stranieri e
si accordano quindi sulle seguenti disposizioni:
Art. 1
Art. 2
I cittadini italiani possono richiedere, nei confronti dell’organismo svizzero, un indennizzo nei limiti degli importi minimi assicurativi previsti dalla legislazione italiana in vigore al momento del sinistro.
Tale limitazione non si applica nel caso in cui il danno causato da un veicolo straniero sia risarcito in base al sistema del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) o in base ad altra valida assicurazione.
Art. 3
Sono assimilate ai cittadini di uno dei due Stati contraenti le persone domiciliate nel suo territorio.
Il concetto di veicolo a motore si determina secondo la legislazione del Paese dove avviene l’incidente.
Art. 4
Conformemente alla delega speciale del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente accordo vale anche per quel Principato.
Art. 5
Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificato che le procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni sono state espletate.
Ogni Parte Contraente può denunciare il presente Accordo con effetto dalla fine dell’anno civile. La denuncia deve essere notificata all’altra Parte Contraente con un preavviso di almeno 6 mesi. Fatto a Roma il 16 agosto 1978 in duplice copia in lingua italiana.
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A. Janner | M. Mondello |