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0.741.319.518

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Granducato di
Lussemburgo sulla riparazione dei danni in caso
d'infortunio della circolazione

0.741.319.518Nicht löschen bitte "1 " !! (Stand am 5. November 1999)

Traduzione2

Concluso il 15 aprile 1975
Entrato in vigore con scambio dì note l’11 agosto 1975

La Confederazione Svizzera
ed
il Granducato di Lussemburgo

animati dal desiderio di migliorare lo statuto giuridico dei cittadini di uno dei due Stati nel caso d’infortunio della circolazione nell’altro Stato,

considerato che l’assicurazione di responsabilità civile per autoveicoli è obbligatoria nei due Stati e che questi hanno istituito un sistema per riparare i danni cagionati da veicoli a motore non assicurati o non accertati,

giudicando opportuno, nei loro rapporti reciproci, di rinunciare alle restrizioni previste nella loro legislazione rispetto a danneggiati stranieri, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

I cittadini di uno Stato, danneggiati, nell’altro Stato, da un veicolo a motore, hanno gli stessi diritti 3 dei cittadini dello Stato ove è accaduto l’infortunio, per quanto concerne la riparazione del danno, indipendentemente se lo stesso sia stato cagionato da un veicolo debitamente assicurato, sprovvisto d’assicurazione, straniero, rubato o non accertato. Lo stesso vale nel caso in cui le pretese sono fatte valere verso i detentori di veicoli esonerati dall’assicurazione obbligatoria.

Art. 2

Sono parificate ai cittadini di uno dei due Stati contraenti le persone domiciliate sul suo territorio.

La definizione di veicolo a motore è stabilita secondo il diritto del paese in cui insorge l’infortunio; i veicoli equipaggiati di motore ausiliario sono parificati ai veicoli a motore.

Se i danni cagionati da un rimorchio di autoveicolo sono coperti non dall’assicurazione propria del veicolo trattore, bensì da un’assicurazione propria al rimorchio, quest’ultimo è assimilato a un veicolo a motore per quanto concerne l’applicazione della presente convenzione.

Art. 3

L’autorità competente di uno dei due Stati, se viene a conoscenza che un veicolo da essa immatricolato circola nell’altro Stato sprovvisto d’assicurazione, ne informa l’autorità regionale competente o l’Ufficio centrale di questo Stato. Dette autorità prendono i provvedimenti necessari tenendo conto della situazione giuridica nel Paese d’immatricolazione, affinché il veicolo non possa continuare a circolare sprovvisto dell’assicurazione legale di responsabilità civile.

Fintanto che il Governo di una Parte contraente non dispone altrimenti, gli Uffici centrali sono, per la Svizzera, la Divisione federale della polizia e, per il Granducato di Lussemburgo, le autorità della polizia e della gendarmeria.

Art. 4

A cagione di un mandato del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente accordo è pure applicabile al Principato del Liechtenstein.

Art. 5

Il presente accordo entra in vigore con lo scambio delle note confermanti l’adempimento, in ciascuno Stato contraente, della procedura costituzionale all’uopo necessaria.

Ciascuna Parte contraente può disdire il presente accordo per la fine di un anno civile, osservando il termine di sei mesi.

Fatto a Berna, il 15 aprile 1975, in due esemplari, in lingua francese.

Per la Per il Granducato
Confederazione Svizzera: di Lussemburgo:

Graber A. Duhr