Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci in provenienza da o a destinazione del territorio di una delle Parti contraenti ed effettuati con veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
0.741.619.123
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania
relativo ai trasporti internazionali su strada di persone
e di merci
RU 2009 2509
Traduzione1
Concluso il 30 settembre 2008
Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 maggio 2009
(Stato 4 maggio 2009)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania
di seguito le Parti contraenti
desiderosi di agevolare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi e in transito sul loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica residente in Svizzera o in Albania che è autorizzata a effettuare trasporti stradali di persone o di merci conformemente alle prescrizioni in vigore nel proprio Paese.
Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, con gli eventuali rimorchi o semirimorchi, adibito al trasporto di:
- oltre nove persone sedute, conducente compreso; o
- merci.
Il termine «autorizzazione» designa ogni licenza, autorizzazione o concessione richiesta in base alle prescrizioni nazionali delle Parti contraenti.
Art. 3 Trasporti di persone
I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo di autorizzazione:
- il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel Paese d’immatricolazione del veicolo, a condizione che nessuna persona sia fatta salire o scendere lungo il percorso o alle fermate situate al di fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o
- il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente, a condizione che il veicolo esca vuoto da questo territorio; o
- il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente a un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da uno spostamento a vuoto e che i viaggiatori:–siano raggruppati con contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui sono fatti salire, o–siano stati precedentemente condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b) del presente articolo, nel Paese in cui vengono caricati e che ora siano trasportati in un altro Paese, o–siano stati invitati a recarsi nel territorio dell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non è stato costituito unicamente in vista del viaggio;
- i viaggi in transito sul territorio dell’altra Parte contraente.
I trasporti regolari di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo di autorizzazione:
- i servizi pendolari con alloggio durante il transito, o a destinazione del territorio dell’altra Parte contraente, e
- gli spostamenti a vuoto di veicoli effettuati in rapporto con servizi pendolari.
I trasporti menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo necessitano di un documento di controllo.
I trasporti diversi da quelli menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono soggetti ad autorizzazione a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse fatta salva la reciprocità.
Art. 4 Trasporti di merci
Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:
- tra un luogo qualsiasi nel territorio di una Parte contraente e un luogo qualsiasi nel territorio dell’altra Parte contraente; o
- dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
- in transito sul territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Applicazione del diritto nazionale
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra sono tenuti a rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di quest’ultima; detta normativa va applicata in modo non discriminante.
Art. 6 Divieto di cabotaggio
Il cabotaggio di persone e merci è vietato. La Commissione mista di cui all’articolo 10 può concedere deroghe in merito.
Art. 7 Infrazioni
Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.
I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o delle leggi e dei regolamenti concernenti i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore in detto territorio possono, su domanda delle autorità competenti di questo Paese, essere oggetto delle misure seguenti, ordinate dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:
- avvertimento;
- revoca temporanea, parziale o totale, dell’autorizzazione a effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente in cui è stata commessa l’infrazione.
L’autorità che adotta una simile misura ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.
Ognuna delle Parti contraenti rispetta le sanzioni stabilite dai tribunali o dalle autorità competenti in virtù del diritto nazionale della Parte contraente in cui è stata commessa l’infrazione.
Art. 8 Autorità competenti
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente tra loro.
Art. 9 Esecuzione e applicazione
Le autorità competenti delle Parti contraenti concordano le modalità e i mezzi di esecuzione del presente Accordo in un Protocollo stilato contemporaneamente all’Accordo e che è parte integrante di quest’ultimo.
Art. 10 Commissione mista
Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista specializzata che ha il compito di trattare le questioni concernenti l’applicazione del presente Accordo.
La Commissione mista è competente per la modifica o il completamento del Protocollo di cui all’articolo 9.
Le autorità competenti di una delle Parti contraenti possono chiedere la convocazione della Commissione mista, che si riunisce alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.
Art. 11 Estensione dell’Accordo al Principato del Liechtenstein
Conformemente alla richiesta formale del Principato di Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato, fintanto che quest’ultimo è vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale 2 .
Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità
Il presente Accordo entra in vigore mediante scambio di note concernenti l’adempimento di tutte le procedure previste dal diritto nazionale. L’Accordo entra in vigore alla data dell’ultima nota diplomatica.
Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica Popolare Socialista d’Albania concernente i trasporti internazionali di merci su strada, concluso a Tirana il 9 maggio 1984 3 .
Il presente Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato per scritto da ogni Parte contraente per la fine di un anno civile, con preavviso di almeno sei mesi.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 30 settembre 2008, in due originali in lingua francese, albanese e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede.
In caso di divergenze d’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo inglese.
Per il | Per il |
Moritz Leuenberger | Sokol Olldashi |
Protocollo
In virtù dell’articolo 9 dell’Accordo le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
1. Trasporti di persone (art. 3)
I trasporti di cui all’articolo 3 paragrafi 1 e 2 dell’Accordo sono effettuati facendo uso di un foglio di viaggio e di un elenco dei passeggeri.
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni concernenti i trasporti di persone che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 paragrafi 1 e 2 (ad esempio le linee regolari) sono presentate alle autorità competenti della Parte contraente in cui è immatricolato il veicolo. Queste trasmettono la domanda alle autorità competenti dell’altra Parte contraente.
Nelle domande i trasportatori comunicano l’orario dei servizi di trasporto, le tariffe, l’itinerario e ogni altra informazione richiesta dalle autorità competenti. La procedura di rilascio dell’autorizzazione e altre questioni rilevanti sono disciplinate congiuntamente dalle autorità competenti delle Parti contraenti nel rispetto del principio di reciprocità.
L’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente inviandole una copia dell’autorizzazione rilasciata.
Le autorizzazioni devono essere recate a bordo del veicolo ed esibite su richiesta degli organi di controllo. Per i trasporti regolari il numero di autorizzazioni da rilasciare è determinato in base ai veicoli impiegati per effettuare i servizi sull’itinerario in questione.
Se effettua un viaggio di transito con un veicolo vuoto, il trasportatore è tenuto ad attestare il motivo per cui attraversa il territorio del Paese dell’altra Parte contraente con un veicolo vuoto.
I veicoli destinati a sostituire quelli danneggiati o in avaria, se dotati della relativa attestazione, non necessitano di alcuna autorizzazione per spostamenti a vuoto.
2. Trasporti di merci (art. 4)
Se i trasporti sono effettuati mediante un autotreno costituito da elementi immatricolati in varie nazioni, le disposizioni dell’Accordo sono applicabili all’intero autotreno unicamente se il veicolo trainante è immatricolato sul territorio di una delle Parti contraenti.
3. Applicazione del diritto nazionale (art. 5)
Le Parti contraenti prendono atto del fatto che l’articolo 5 dell’Accordo si riferisce in particolare alla legislazione concernente i trasporti stradali, alla circolazione stradale, alle dimensioni e al peso dei veicoli, alla durata del lavoro e del riposo dei componenti l’equipaggio del veicolo, al tempo di guida e alla fiscalità stradale.
4. Autorità competenti (art. 8)
Le autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo sono:
Per la Svizzera:
- il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti (UFT) CH-3003 Berna
Per l’Albania:
- il Ministero dei Lavori pubblici, Trasporti e Telecomunicazioni Sheshi «Skënderbej», n. 5, Tirana-Albania
5. Peso e dimensioni dei veicoli
Per quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli, ciascuna Parte contraente si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati sul territorio dell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati sul proprio territorio.
In proposito si applicano le seguenti procedure:
Per la Svizzera:
i trasporti in questione sono di competenza dell’Ufficio federale delle strade, CH-3003 Berna. Un’autorizzazione speciale è rilasciata solo per il trasporto di carichi indivisibili e unicamente se le condizioni stradali lo consentono.
In nessun caso deve essere superato il peso garantito, fissato dal fabbricante.
Per l’Albania:
i trasporti in questione sono di competenza della Direzione generale delle strade, Rruga «Sami Frashëri», Tirana. Un’autorizzazione speciale è rilasciata per veicoli con peso e dimensioni superiori a quelli consentiti dalla legislazione nazionale.
6. Ordinamento doganale
Il carburante contenuto nei serbatoi normalmente previsti sui veicoli cui è consentito circolare temporaneamente non è soggetto al pagamento dei dazi doganali.
I pezzi di ricambio importati per riparare un determinato veicolo già importato temporaneamente sono temporaneamente esenti da dazi doganali e non sono sottoposti a divieti o restrizioni d’importazione. I pezzi sostituiti vanno sdoganati, riesportati o distrutti sotto la sorveglianza dell’organo doganale della corrispondente Parte contraente.
Fatto a Berna, il 30 settembre 2008, in due originali in lingua francese, albanese e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede.
In caso di divergenze d’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo inglese.
Per il | Per il |
Moritz Leuenberger | Sokol Olldashi |