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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare d’Ungheria concernente i trasporti internazionali su strada Conchiuso il 16 gennaio 1980

RU 1980 1428

Traduzione1

Entrato in vigore mediante scambio di note il 24 agosto 1980

(Stato 27 luglio 1999)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica popolare ungherese,

desiderosi di agevolare i trasporti stradali di persone e merci tra i due Paesi, come anche in transito attraverso il loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente accordo s’applicano ai trasporti di persone e merci in provenienza dal o a destinazione del territorio di una Parte contraente o a tutti i trasporti in transito su questo territorio, eseguiti mediante veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Il termine «vettore» designa una persona fisica o giuridica la quale, sia in Svizzera, sia nella Repubblica popolare di Ungheria, è autorizzata ad eseguire trasporti di persone o merci per strada, per conto proprio o di terzi, conformemente alle disposizioni vigenti nel suo Paese.

Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica autorizzato a trasportare persone o merci dell’autorità competente e, se del caso, il rimorchio o il semirimorchio, adibiti al trasporto:

  1. di più di otto persone sedute, non compreso il conducente;
  2. di merci.

II termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti.

Art. 3 Trasporti di persone

I trasporti di persone soggiacciono ad autorizzazione.

Sono esonerati dall’autorizzazione i trasporti di persone che adempiono le condizioni seguenti:

  1. trasporto delle stesse persone con il medesimo veicolo durante tutto un viaggio, i cui punti di partenza e d’arrivo sono situati nel Paese di immatricolazione del veicolo, senza che siano fatti scendere o presi a bordo altri viaggiatori, nè lungo il percorso nè alle fermate fuori di detto Paese (circuito chiuso); oppure
  2. trasporto di un gruppo di persone da una località del territorio del Paese di immatricolazione del veicolo a una località situata sul territorio dell’altra Parte contraente, alla condizione che il veicolo lasci vuoto quest’ultimo territorio; oppure
  3. trasporto in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente, eccettuate le corse pendolari eseguite regolarmente ad intervalli di meno di 16 giorni.

In caso di transito a vuoto, il vettore dovrà giustificare che attraversa a vuoto il territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 4 Trasporto di merci

Ad eccezione dei trasporti definiti al capoverso 5, i trasporti di merci effettuati tra i due Paesi, in provenienza o a destinazione del territorio di una delle due Parti contraenti come anche in transito attraverso il loro territorio, soggiacciono al regime dell’autorizzazione preventiva.

Le autorizzazioni sono rilasciate dalle autorità competenti dei Paesi d’immatricolazione del veicolo, nei limiti del contingente annuo stabilito, di comune intesa, dalle autorità competenti delle due Parti contraenti.

Qualsiasi vettore di una Parte contraente è autorizzato ad importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, allo scopo di trasportare merci:

  1. tra qualsiasi luogo del territorio di una Parte contraente e qualsiasi luogo del territorio dell’altra Parte contraente; oppure
  2. in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente; oppure
  3. in partenza da un Paese terzo a destinazione dell’altra Parte contraente, a condizione che il veicolo attraversi, nel corso del medesimo viaggio e secondo l’itinerario normale, il Paese nel quale è stato immatricolato.

Senza autorizzazione speciale preventiva, rilasciata dalle autorità dell’altra Parte contraente, i vettori non sono autorizzati a effettuare trasporti di merci in partenza dal territorio di questa Parte contraente a destinazione di un Paese terzo.

Sono esenti da autorizzazione:

  1. 2 i trasporti di merci, in caso di dirottamenti di servizi aerei;
  2. i traslochi;
  3. i trasporti di merci destinati a fiere e a esposizioni;
  4. i trasporti di oggetti e opere d’arte;
  5. i trasporti di materiale, d’accessori e di animali, a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, da circhi, esposizioni e fiere come anche i trasporti per registrazioni radiofoniche, per riprese cinematografiche o televisive;
  6. il viaggio a vuoto di –veicoli di sostituzione–veicoli per il trasporto di veicoli avariati–veicoli di traino o di riparazione, come anche
  7. il trasporto di veicoli avariati;
  8. i trasporti funebri;
  9. trasporti destinati all’aiuto in caso di catastrofi naturali.

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono convenire che queste ultime rinunciano, su base di reciprocità, a esercitare durante un certo periodo il loro diritto all’applicazione della procedura d’autorizzazione prevista nel capoverso 3 del presente articolo. 3

Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale

Per tutte le materie non disciplinate nel presente accordo o negli Accordi internazionali ai quali hanno aderito entrambe le Parti contraenti, i vettori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti dell’altra Parte contraente, quando circolano sul territorio di quest’ultima.

Art. 6 Divietodi eseguire trasporti interni

I vettori non sono autorizzati a effettuare trasporti stradali di persone o merci tra due punti situati sul territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 7 Pagamenti

I pagamenti derivati dall’applicazione del presente Accordo devono essere effettuati conformemente alle disposizioni degli Accordi vigenti relativi ai pagamenti tra le due Parti contraenti.

Art. 8 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti procedono affinché i vettori osservino le disposizioni del presente Accordo.

I vettori e i conducenti di veicoli i quali, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o alle leggi e regolamenti inerenti ai trasporti stradali o alla circolazione stradale, vigenti su detto territorio, possono, a domanda dell’autorità competente di questo Paese, costituire oggetto dei seguenti provvedimenti, adottabili dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:

  1. avvertimento;
  2. soppressione temporanea, parziale o totale, del diritto d’eseguire trasporti sul territorio della Parte contraente dove è stata commessa l’infrazione.

L’autorità competente cui è stata indirizzata tale domanda deve evaderla subito e informare l’autorità dell’altra Parte contraente circa i provvedimenti presi.

Sono riservate le sanzioni applicabili, in virtù della legislazione nazionale, dai tribunali e dalle autorità competenti della Parte contraente sul territorio della quale sono state commesse siffatte infrazioni.

Art. 9 Autorità competenti

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità incaricate d’applicare il presente Accordo. Fra quest’ultime sono mantenuti contatti diretti.

Art. 10 Modalità d’applicazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti convengono riguardo alle modalità d’applicazione del presente Accordo mediante un protocollo 4 compilato simultaneamente al medesimo.

Art. 11 Commissione mista

L’autorità competente di una Parte contraente può domandare la convocazione di una commissione mista, composta di rappresentanti delle due Parti contraenti, per trattare questioni inerenti all’applicazione del presente Accordo; questa commissione è competente per modificare il protocollo menzionato nell’articolo 10.

La commissione si riunisce alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.

Art. 12 Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente alla domanda formale del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo s’estende parimenti al Principato fintanto che esso è vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale 5 .

Art. 13 Entrata in vigore e durata della validità

Il presente accordo entra in vigore 30 giorni dopo che ognuna delle Parti contraenti avrà notificato all’altra che sono adempiute le condizioni costituzionali, per essa determinanti, inerenti alla conclusione e alla messa in vigore di accordi internazionali.

L’Accordo è valido per un anno a contare dall’entrata in vigore ed è prorogato tacitamente di anno in anno, salvo che una delle Parti non lo disdica per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Budapest, il 16 gennaio 1980, in due originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica popolare ungherese:

A. Geiser

L. Urbàn