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Convenzione
tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera e il Ministero
federale dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia
della Repubblica d’Austria sulla cooperazione per il futuro sviluppo
del settore ferroviario

RU 2005 169

Traduzione1

Conclusa il 27 ottobre 2003

Entrata in vigore il 1° dicembre 2003

(Stato 18 gennaio 2005)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni (DATEC) della Confederazione Svizzera
e
il Ministero federale dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia (BMVIT)
della Repubblica d’Austria

(qui di seguito «Parti contraenti»),

desiderosi di promuovere e di intensificare, con beneficio di entrambe le Parti, una cooperazione a lungo termine volta a sviluppare ulteriormente il settore ferroviario,

consapevoli dei vantaggi ecologici ed economici del traffico ferroviario viaggiatori e merci,

coscienti delle possibilità insite nei settori dell’infrastruttura ferroviaria e della relativa interoperabilità, nonché del traffico ferroviario,

in applicazione dell’articolo 9 dell’Accordo del 22 luglio 1957 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente il finanziamento della sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs-Salzburg),

hanno convenuto quanto segue:

Sezione I Settori di cooperazione

Art. 1

Le Parti contraenti intendono promuovere e sviluppare ulteriormente, sulla base di una cooperazione paritetica e vantaggiosa per entrambe le Parti, il traffico ferroviario viaggiatori e merci tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria.

La cooperazione si estende segnatamente ai seguenti settori:

  1. elaborazione di strategie per il trasporto ferroviario di viaggiatori e merci tra i due Stati;
  2. scambio di informazioni al fine di coordinare i programmi di sviluppo dell’infrastruttura e del traffico ferroviari, in particolare per i collegamenti internazionali qui elencati:i)Ginevra / Basilea – Zurigo – San Gallo – St. Margrethen – Bregenz (– Lindau – Monaco) – Salisburgo – Vienna (– Budapest), e Ginevra/ Basilea – Zurigo – San Gallo – St. Margrethen – Bregenz – Feldkirch – Innsbruck – Vienna (– Budapest) / Graz / Klagenfurt / (Ljubljana),ii)Ginevra / Basilea – Zurigo – Sargans – Buchs SG – Feldkirch – Innsbruck – Vienna (– Budapest) / Graz / Klagenfurt / (Ljubljana),iii)Coira – Sargans – Buchs SG – St. Margrethen / Feldkirch – Bregenz (– Lindau – Ulm),iv)asse del Brennero,v)asse del San Gottardo;
  3. realizzazione dei presupposti infrastrutturali necessari per un futuro impiego di treni ad assetto variabile nel traffico ferroviario internazionale tra gli Stati delle Parti contraenti su collegamenti ferroviari adeguati;
  4. miglioramento del traffico merci internazionale al fine di accrescere la qualità dei trasporti, in particolare riducendo i tempi di percorrenza;
  5. realizzazione di studi comuni sulla modernizzazione dell’infrastruttura ferroviaria e sull’ampliamento delle offerte ferroviarie;
  6. scambio di informazioni su questioni organizzative, giuridiche e tecniche, incluse le questioni legate allo statuto della ferrovia nel sistema di trasporti degli Stati delle Parti contraenti.

Art. 2

Nell’ambito delle loro competenze, le Parti contraenti si impegnano ad attuare una cooperazione per il futuro sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e della relativa interoperabilità, del materiale rotabile e dei principi per l’organizzazione del traffico ferroviario. Tale cooperazione concerne in particolare:

  1. la modernizzazione prevista per i collegamenti ferroviari sulle linee:i)San Gallo – St. Margrethen – Bregenz – Lochau (– Lindau),ii)Sargans – Buchs SG – Feldkirch,iii)Sargans – Buchs SG – St. Margrethen – San Gallo,iv)Bregenz – Feldkirch – Bludenz;
  2. l’ulteriore sviluppo del traffico ferroviario attraverso misure che permettono di modernizzare e rendere tecnicamente compatibile l’infrastruttura ferroviaria nonché di scambiare le informazioni a livello operativo e mediante altri provvedimenti di natura organizzativa e amministrativa.

In ottemperanza alle prescrizioni giuridiche vigenti nei loro Stati, le Parti contraenti sostengono la cooperazione delle imprese ferroviarie sul loro territorio nazionale, prevedendo che i dettagli della cooperazione, in particolare dei diversi progetti comuni, siano stabiliti dalle imprese ferroviarie stesse.

Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti sono responsabili del finanziamento delle misure da realizzare sul loro territorio, fatte salve le procedure nazionali concernenti le decisioni sui finanziamenti. In singoli casi speciali, in deroga al principio di territorialità, può essere considerata la possibilità di un cofinanziamento extraterritoriale per miglioramenti di infrastrutture situate nelle zone in prossimità del confine, sempreché entrambe le Parti contraenti concordino un tale modo di procedere.

Sezione II Obiettivi per le tratte transfrontaliere

Art. 3

Le pianificazioni nazionali e gli obiettivi del progetto BODAN-RAIL 2020 per la regione del Lago di Costanza servono da base di pianificazione alle Parti contraenti. Nei limiti delle loro competenze, queste ultime si impegnano a realizzare prime parti del progetto entro il 2010.

La priorità è accordata all’ampliamento della tratta San Gallo – St. Margrethen – Bregenz per ridurre a 30 minuti il tempo di sistema, tra l’altro accorciando a 1–2 minuti la sosta al confine di St. Margrethen. Le Parti contraenti sostengono inoltre gli sforzi per attuare una libera circolazione transfrontaliera del materiale rotabile sulla linea San Gallo – St. Margrethen – Bregenz – Lindau / Wolfurt.

Il collegamento ferroviario Feldkirch – Buchs SG dovrà essere esaminato in modo approfondito in collaborazione con il Principato del Liechtenstein al fine di coordinare le misure necessarie e, se del caso, stipulare un accordo tripartito separato.

Sezione III Modalità di cooperazione

Art. 4

L’attuazione della presente Convenzione è affidata a un Comitato direttivo, composto da rappresentanti delle Parti contraenti, che si riunisce almeno una volta all’anno. In funzione delle esigenze, possono essere consultati rappresentanti degli enti locali e delle imprese ferroviarie interessate.

Ogni Parte contraente può esigere la convocazione del Comitato direttivo se lo reputa necessario. In questo caso, il Comitato direttivo è tenuto a riunirsi nei tre mesi successivi alla richiesta di convocazione.

Il Comitato direttivo segue l’attuazione della presente Convenzione ed elabora un programma esecutivo. Esso avanza proposte sul futuro sviluppo degli obiettivi e delle misure che, se necessario, possono essere integrati nella presente Convenzione sotto forma di aggiunte.

Sezione IV Disposizioni finali

Art. 5

Tutte le informazioni e i risultati di lavoro scambiati e trattati nel quadro della presente Convenzione non possono essere pubblicati senza il previo consenso di entrambe le Parti contraenti.

Art. 6

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la firma.

Essa è conclusa per una durata indeterminata.

La Convenzione può essere denunciata in ogni momento per scritto da una delle Parti contraenti e, in questo caso, cessa di essere in vigore sei mesi dopo la ricezione della denuncia. Fatta a Berna, il 27 ottobre 2003, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera:

Per il
Ministero federale dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia
della Repubblica d’Austria:

Moritz Leuenberger

Hubert Gorbach