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0.747.341.2

Convenzione internazionale del 1978
sugli standard di addestramento, abilitazione
e tenuta della guardia per i marittimi

RU 1988 1639; FF 1986 II 541

Traduzione

Conclusa a Londra il 7 luglio 1978
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 19871
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 15 dicembre 1987
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 marzo 1988

(Stato 1° gennaio 2026)

I Contraenti di questa Convenzione,

desiderando promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione dell’ambiente marino stabilendo di comune accordo degli standard internazionali di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi;

considerando che questo intento può essere raggiunto con la stipulazione di una Convenzione Internazionale sugli Standard di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i Marittimi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Obbligazioni generali ai sensi della Convenzione

I Contraenti si impegnano a mettere in atto le disposizioni della Convenzione e del relativo Allegato che costituirà parte integrante della Convenzione. Ogni riferimento alla Convenzione costituisce allo stesso tempo un riferimento all’Allegato.

I Contraenti si impegnano a promulgare tutte le leggi, i decreti, le ordinanze e le regolamentazioni e ad intraprendere tutti gli altri passi che possano essere necessari per dare pieno e completo vigore alla Convenzione in modo da assicurare che, dal punto di vista della sicurezza della vita e della proprietà in mare e della protezione dell’ambiente marino, i marittimi imbarcati siano qualificati e siano idonei per i loro compiti.

Art. II Definizioni

Ai fini della Convenzione, salvo altrimenti espressamente stabilito:

  1. per «Contraente» si intende lo Stato in cui la Convenzione è entrata in vigore;
  2. per «Amministrazione» si intende il Governo del Contraente di cui la nave è autorizzata a battere bandiera;
  3. per «Certificato» si intende un documento valido, qualunque sia il nome con cui è conosciuto, emesso da o con l’autorizzazione dell’Amministrazione o riconosciuto dall’Amministrazione che autorizza il possessore a prestare servizio come indicato in questo documento o come autorizzato dai regolamenti nazionali;
  4. per «Abilitato» si intende chi detiene un certificato regolarmente rilasciato;
  5. per «Organizzazione» si intende l’Inter‑Governmental Maritime Consultative Organization2 (IMCO);
  6. per «Segretario Generale» si intende il Segretario generale dell’Organizzazione;
  7. per «Nave atta a tenere il mare» si intende una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente in acque interne od in acque entro o strettamente adiacenti ad acque chiuse o ad aree dove si applicano i regolamenti portuali;
  8. per «Peschereccio» si intende una nave impiegata per prendere pesce, balene, foche, trichechi o altre risorse viventi del mare;
  9. per «Regolamento Radio» si intende il Regolamento Radio allegato, o considerato come se fosse allegato, alla più recente Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni che sia in vigore in qualsiasi momento.

Art. III Applicazione

La Convenzione si applicherà ai marittimi che prestano servizio su navi atte a tenere il mare che siano autorizzate a battere la bandiera del Contraente, eccezione fatta per quelli imbarcati su:

  1. navi da guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprietà o gestite da uno Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali; tuttavia ogni Contraente dovrà garantire, mediante l’adozione di adeguate misure che non danneggino le operazioni e le possibilità operative di tali navi possedute o gestite dallo stesso, che il personale in servizio su tali navi risponda ai requisiti della Convenzione per quanto sia ragionevole e fattibile;
  2. pescherecci;
  3. panfili da diporto non adibiti al commercio; o
  4. barche di legno di costruzione primitiva.

Art. IV Comunicazione di informazioni

I Contraenti dovranno comunicare non appena possibile al Segretario Generale:

  1. il testo delle leggi, decreti, ordinanze e regolamentazioni e gli strumenti promulgati sui vari argomenti che rientrano nell’ambito della Convenzione;
  2. i particolari completi, se del caso, dei programmi e della durata dei corsi di studio, assieme al loro esame nazionale ed altri requisiti per ogni certificato rilasciato in conformità con la Convenzione;
  3. un adeguato numero di modelli di certificati rilasciati in conformità con la Convenzione.

Il Segretario Generale dovrà informare tutti i Contraenti del ricevimento di ogni comunicazione di cui al paragrafo 1 lettera a) e, inter alia, per gli scopi degli Articoli IX e X, dovrà, su richiesta, fornire loro tutte le informazioni a lui comunicate di cui ai paragrafi 1 lettera b) e c).

Art. V Altri Trattati ed Interpretazioni

Tutti i precedenti trattati, convenzioni e accordi relativi agli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi in vigore tra i Contraenti, continueranno ad avere piena e completa validità per le loro durate per quanto riguarda:

  1. i marittimi a cui non si riferisce questa Convenzione;
  2. i marittimi a cui si riferisce questa Convenzione per quanto riguarda gli argomenti per cui essa non sia stata espressamente stipulata.

Tuttavia nella misura in cui tali trattati, convenzioni o accordi contrastino con le disposizioni della Convenzione, i Contraenti dovranno rivedere gli impegni sottoscritti in tali trattati, convenzioni o accordi con lo scopo di assicurare che non ci sia conflitto tra questi impegni ed i loro obblighi nei confronti della Convenzione.

Tutto quanto non sia stato espressamente stipulato nella Convenzione resta soggetto alla legislazione dei Contraenti.

Nulla nella Convenzione dovrà pregiudicare la codificazione e lo sviluppo del diritto marittimo della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo convocata in ottemperanza alla risoluzione 2750 C (XXV) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite né le attuali o future rivendicazioni e pareri legali di qualsiasi Stato relativi al diritto marittimo ed alla natura e competenza della giurisdizione costiera e di bandiera dello Stato.

Art. VI Certificati

I Certificati per i comandanti, ufficiali e comuni dovranno essere rilasciati a quei candidati che, con soddisfazione dell’Amministrazione, abbiano i requisiti di servizio, età, idoneità fisica, addestramento, qualificazione ed esami in conformità con le relative disposizioni dell’Allegato alla Convenzione.

I Certificati per i comandanti e gli ufficiali, rilasciati in conformità con questo Articolo, dovranno essere convalidati dall’Amministrazione che li ha rilasciati nella forma prescritta dalla Regola I/2 dell’Allegato. Se la lingua usata non è quella inglese, la convalida dovrà includere una traduzione in questa lingua.

Art. VII Disposizioni transitorie

Un certificato di idoneità o di servizio in una funzione per cui la Convenzione prescrive un certificato e che prima dell’entrata in vigore della Convenzione per un Contraente è rilasciato in conformità con le leggi di quel Contraente o del Regolamento Radio, sarà riconosciuto come valido per il servizio dopo l’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente.

Dopo l’entrata in vigore della Convenzione per un Contraente, la sua Amministrazione potrà continuare a rilasciare certificati di idoneità conformi alle sue precedenti regolamentazioni per un periodo non superiore a 5 anni. Tali certificati saranno riconosciuti come validi ai fini della Convenzione. Durante questo periodo transitorio tali certificati saranno rilasciati solo ai marittimi che abbiano iniziato il loro servizio in mare prima dell’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente nell’ambito della specifica sezione della nave a cui quei certificati si riferiscono. L’Amministrazione garantirà che tutti gli altri candidati per l’abilitazione saranno esaminati ed abilitati in conformità con la Convenzione.

Ai fini della Convenzione, un certificato di servizio rilasciato in ottemperanza a questo paragrafo sarà ritenuto equivalente ad un certificato rilasciato ai sensi della Convenzione.

Un Contraente potrà, entro due anni dall’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente, rilasciare un certificato di servizio ai marittimi che non posseggano né un appropriato certificato di cui alla Convenzione né un certificato di idoneità rilasciato secondo le sue leggi prima dell’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente, ma che abbiano:

  1. prestato servizio in mare nella funzione per cui essi chiedono un certificato di servizio per un periodo non inferiore a 3 anni entro eli ultimi 7 anni precedenti l’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente;
  2. fornito la prova che essi hanno assolto quel servizio i n modo soddisfacente;
  3. soddisfatto l’Amministrazione per quanto riguarda l’idoneità fisica, vista ed udito compresi, tenendo conto della loro età al momento della domanda.

Art. VIII Dispensa

In caso di necessità straordinarie, le Amministrazioni, se a loro giudizio questo non provoca pregiudizio alle persone, alla proprietà o all’ambiente, potranno rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato marittimo di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione che non sia, però, quella di ufficiale radiotelegrafista o di operatore radiotelefonista, se non con l’eccezione di quanto stabilito dal relativo Regolamento Radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione dell’Amministrazione. Tuttavia le dispense non potranno essere concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.

Qualsiasi dispensa concessa per un posto dovrà essere rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui la Convenzione non prescriva l’abilitazione per il posto sottostante, la dispensa potrà essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio dell’Amministrazione, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, gli sia prescritto di superare una prova accettata dall’Amministrazione quale dimostrazione che tale dispensa potrà essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le Amministrazioni si assicureranno che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal possessore di un appropriato certificato.

I Contraenti dovranno inviare, al più presto, dopo il 1° gennaio di ogni anno, un rapporto al Segretario Generale dando comunicazione del numero totale di dispense, per quanto riguarda ogni funzione per cui è richiesto un certificato, che sono state rilasciate durante l’anno a navi atte alla navigazione e unitamente ad informazioni quanto al numero di tali navi rispettivamente superiori ed inferiori a 1600 tonnellate di stazza lorda.

Art. IX Equivalenti

La Convenzione non impedirà ad una Amministrazione di conservare o adottare altre disposizioni sull’istruzione e sull’addestramento, ivi comprese quelle che interessano il servizio in navigazione e l’organizzazione a bordo, appositamente adattate allo sviluppo della tecnica ed a particolari tipi di navi e di commerci, purché il livello di servizio in navigazione, di conoscenza e di efficienza in relazione alla gestione della nave e del carico, dal punto di vista tecnico e della navigazione, assicuri un grado di sicurezza in mare ed abbia un’azione preventiva nei confronti dell’inquinamento almeno equivalente alle richieste della Convenzione.

I particolari di tali disposizioni dovranno essere riferiti non appena possibile al Segretario Generale che comunicherà tali dettagli a tutti i Contraenti.

Art. X Ispezione

Le navi, salvo quelle escluse come da Articolo III, saranno soggette, mentre sono nei porti di un Contraente, ad ispezione da parte di funzionari, debitamente autorizzati da quel Contraente, per verificare che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo e per i quali la Convenzione richiede il possesso di un certificato, abbiano tale certificato od un’appropriata dispensa. Tali certificati dovranno essere accettati, a meno che non vi siano fondati motivi per ritenere che un certificato sia stato ottenuto in modo fraudolento o che il possessore del certificato non sia la persona a cui il certificato sia stato rilasciato in origine.

Nel caso in cui si riscontri qualsiasi carenza ai sensi del paragrafo 1 od ai sensi delle procedure specificate nella Regola I/4 – «Procedure di controllo», il funzionario che effettuerà l’ispezione ne dovrà informare all’istante, per iscritto, il comandante della nave ed il Console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica o l’autorità marittima dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera affinché possano essere intraprese le azioni del caso. In tale notifica dovranno essere specificati i particolari delle carenze riscontrate ed i motivi per cui il Contraente determina che queste carenze possano essere un pericolo per le persone, la proprietà e l’ambiente.

Nell’esercizio dell’ispezione di cui al paragrafo 1 se, prendendo in considerazione la dimensione ed il tipo di nave e la lunghezza e la natura del viaggio, le carenze a cui si fa riferimento nel paragrafo 3 della Regola I/4 non sono eliminate e si è determinato che questo fatto possa mettere in pericolo le persone, la proprietà o l’ambiente, il Contraente che effettua l’ispezione prenderà i provvedimenti necessari per garantire che la nave non salpi a meno che, e fino a quando, queste richieste non siano soddisfatte in misura tale che il pericolo sia stato eliminato. Le misure relative ai provvedimenti presi saranno prontamente riferite al Segretario Generale.

Nell’effettuare l’ispezione di cui al presente Articolo, ogni possibile sforzo dovrà essere compiuto per evitare che una nave sia indebitamente bloccata o che ne sia ritardata la partenza. Qualora una nave sia indebitamente bloccata o ne sia ritardata la partenza, avrà diritto ad un risarcimento per qualsiasi perdita o danno da ciò derivanti.

Questo Articolo verrà applicato nella misura in cui sarà necessario a garantire che nessun trattamento di favore sia concesso a navi autorizzate a battere bandiera di un non‑Contraente rispetto a quanto è concesso a navi autorizzate a battere bandiera di un Contraente.

Art. XI Promozione della cooperazione tecnica

preferibilmente su base nazionale, sub‑regionale o regionale per assecondare i propositi e gli intendimenti della Convenzione, tenendo in considerazione i bisogni particolari dei Paesi in sviluppo a questo riguardo.

I Contraenti della Convenzione favoriranno, con la consultazione e con l’assistenza dell’Organizzazione, l’aiuto a quei Contraenti che richiederanno l’assistenza tecnica per:

  1. addestramento del personale amministrativo e tecnico;
  2. creazione di istituzioni per l’addestramento dei marittimi;
  3. fornitura di attrezzature e mezzi per le istituzioni di addestramento;
  4. sviluppo di adeguati programmi di addestramento ivi compreso l’addestramento pratico su navi in navigazione; e
  5. agevolazioni per altre misure ed accordi atti a migliorare la qualificazione dei marittimi;

Dal canto suo, l’Organizzazione perseguirà detti sforzi, nel modo appropriato, in consultazione od associazione con altre organizzazioni internazionali, in modo particolare con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. XII Emendamenti

Nella Convenzione potrà essere introdotto un emendamento mediante le seguenti procedure:

  1. emendamenti dopo esame all’interno dell’Organizzazione:i)qualunque emendamento proposto da un Contraente dovrà essere sottoposto al Segretario Generale che lo comunicherà quindi a tutti i membri dell’Organizzazione, a tutti i Contraenti ed al Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro almeno 6 mesi prima che venga preso in esame,ii)qualunque emendamento così proposto e fatto circolare sarà portato all’esame del Comitato per la Sicurezza Marittima dell’Organizzazione,iii)i Contraenti, membri e non membri dell’Organizzazione, avranno il diritto di partecipare ai dibattiti del Comitato per la Sicurezza Marittima per l’esame e l’adozione degli emendamenti,iv)gli emendamenti dovranno avere il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato come stabilito nel sottoparagrafo a) iii) (qui di seguito chiamato «Comitato per la Sicurezza Marittima allargato»), a patto che almeno un terzo dei Contraenti sia presente al momento del voto,v)gli emendamenti così adottati saranno comunicati a cura del Segretario Generale a tutti i Contraenti per l’accettazione,vi)un emendamento ad un Articolo sarà ritenuto accettato alla data in cui è accettato dai due terzi dei Contraenti,vii)un emendamento all’Allegato sarà ritenuto accettato:1.allo scadere di due anni dalla data in cui è stato comunicato ai Contraenti per l’accettazione, o2.allo scadere di un periodo diverso, che non potrà essere inferiore ad 1 anno, se è stato stabilito in tal senso al momento del voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato,tuttavia gli emendamenti saranno ritenuti non accettati se nel periodo prescritto più di un terzo dei Contraenti o Contraenti la cui flotta mercantile congiunta costituisca non meno del 50 % del tonnellaggio lordo della Marina Mercantile mondiale di navi da 100 o più tonnellate di stazza lorda, notificheranno al Segretario Generale che essi si oppongono all’emendamento,viii)un emendamento ad un Articolo entrerà in vigore, per quanto riguarda quei Contraenti che lo hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui è giudicato che è stato accettato, o, per quanto riguarda ogni Contraente che lo accetti dopo quella data, 6 mesi dopo la data di accettazione da parte di quel Contraente,ix)un emendamento all’Allegato entrerà in vigore per tutti i Contraenti, eccezione fatta per quelli che lo hanno respinto come da sottoparagrafo a) vii) e che non hanno ritirato tale opposizione, 6 mesi dopo la data in cui è ritenuto che sia stato accettato. Prima della data fissata per l’entrata in vigore, qualsiasi Contraente potrà dare comunicazione al Segretario Generale che egli si asterrà dal mettere in esecuzione quell’emendamento per un periodo non superiore a 1 anno dalla data della sua entrata in vigore o per il periodo più lungo che potrà essere fissato dalla maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti votanti nel comitato per la Sicurezza Marittima allargato al momento dell’adozione dell’emendamento; o
  2. emendamento mediante una conferenza:i)su richiesta di un Contraente sulla quale siano d’accordo almeno un terzo dei Contraenti, l’Organizzazione convocherà, in collaborazione o dopo consultazione con il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, una conferenza dei Contraenti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione,ii)ogni emendamento adottato da tale conferenza dalla maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti dovrà essere comunicato, a cura del Segretario Generale, a tutti i Contraenti per l’accettazione,iii)salvo che la Conferenza decida altrimenti, l’emendamento sarà ritenuto approvato ed entrerà in vigore in conformità con le procedure specificate nei sottoparagrafi a) vi) e a) viii) o sottoparagrafi a) vii) e a) ix) rispettivamente, a condizione che ogni riferimento al Comitato per la Sicurezza Marittima allargato significhi riferimento alla conferenza.

Qualsiasi dichiarazione di accettazione o di obiezione ad un emendamento, o qualsiasi comunicazione data come da paragrafo 1) lettera a) ix), dovrà essere presentata per iscritto al Segretario Generale che informerà tutti i Contraenti di tale presentazione e della data del suo ricevimento.

Il Segretario Generale informerà tutti i Contraenti di ogni emendamento che entrerà in vigore unitamente alla data di cui ognuno di tali emendamenti entrerà in vigore.

Art. XIII Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

La Convenzione resterà aperta per la firma nella Sede dell’Organizzazione del 1° dicembre 1978 fino al 30 novembre 1979 ed in seguito resterà aperta per l’adesione. Qualunque Stato può diventare un Contraente mediante:

  1. firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione; o
  2. firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita da ratifica, accettazione od approvazione;
  3. adesione.

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento a quell’effetto presso il Segretario Generale.

Il Segretario Generale informerà tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che hanno aderito ad essa, ed il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di ogni firma o del deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data del suo deposito.

Art. XIV Entrata in vigore

La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di 25 Stati, la cui flotta mercantile congiunta costituisca non meno del 50 % del tonnellaggio lordo della Marina Mercantile mondiale di navi aventi una stazza lorda di 100 o più tonnellate, l’abbiano firmata senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione o che abbiano depositato gli strumenti necessari di ratifica, accettazione, approvazione od adesione in conformità con l’Articolo XIII.

Il Segretario Generale informerà tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che vi hanno aderito, della data in cui entrerà in vigore.

Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, depositato durante i dodici mesi a cui si fa menzione nel paragrafo 1, sarà valido o dall’entrata in vigore della Convenzione o 3 mesi dopo il deposito di tali strumenti, se tale data sarà più recente.

Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, depositato dopo la data in cui la Convenzione entrerà in vigore, avrà vigore tre mesi dopo la data di deposito.

Dopo la data in cui un emendamento sarà ritenuto accettato come da Articolo XII, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione depositato si riferirà alla Convenzione emendata.

Art. XV Denuncia

La Convenzione potrà essere denunciata da ogni Contraente in qualsiasi momento dopo 5 anni dalla data in cui la Convenzione sarà entrata in vigore per quel Contraente.

La denuncia dovrà essere effettuata mediante notifica per iscritto al Segretario Generale che informerà tutti gli altri Contraenti ed il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di ognuna di tali notifiche ricevute e della data della sua ricevuta come pure della data in cui tale denuncia entrerà in vigore.

Una denuncia entrerà in vigore 12 mesi dopo il ricevimento della notifica della denuncia da parte del Segretario Generale o dopo qualsiasi periodo più lungo che potrà essere indicato nella notifica.

Art. XVI Deposito e registrazione

La Convenzione sarà depositata presso il Segretario Generale che ne trasmetterà copie conformi autenticate a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito.

Non appena la Convenzione entrerà in vigore, il Segretario Generale ne trasmetterà il testo al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, come da Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 3 .

Art. XVII Lingue

La Convenzione è redatta in un unico esemplare nelle lingue cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, ogni testo essendo parimenti autentico. Saranno approntate traduzioni ufficiali in lingua araba e tedesca e saranno depositate con l’originale firmato.

In fede di che i sottoscritti, essendone debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla Convenzione.

Redatto a Londra questo settimo giorno del mese di luglio dell’anno millenovecento settantotto.

(Seguono le firme)

Allegato4

0.747.341.2

Campo d’applicazione il 24 gennaio 20245

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania

20 marzo

2002 A

20 giugno

2002

Algeria

28 ottobre

1988 A

28 gennaio

1989

Angola

3 ottobre

1991 A

3 gennaio

1992

Antigua e Barbuda

5 febbraio

1997 A

5 maggio

1997

Arabia Saudita

29 novembre

1990 A

1° marzo

1991

Argentina

6 ottobre

1982 A

28 aprile

1984

Australia*

7 novembre

1983

28 aprile

1984

Austria

29 gennaio

1997 A

29 aprile

1997

Azerbaigian

1° luglio

1997 A

1° ottobre

1997

Bahamas

7 giugno

1983 A

28 aprile

1984

Bahrein

13 giugno

1996 A

13 settembre

1996

Bangladesh

6 novembre

1981 A

28 aprile

1984

Barbados

6 maggio

1994 A

6 agosto

1994

Belgio

14 settembre

1982

28 aprile

1984

Belize

24 gennaio

1997 A

24 aprile

1997

Benin

1° novembre

1985 A

1° febbraio

1986

Bolivia

11 aprile

1988 A

11 luglio

1988

Brasile

17 gennaio

1984 A

28 aprile

1984

Brunei

23 ottobre

1986 A

23 gennaio

1987

Bulgaria

31 marzo

1982 A

28 aprile

1984

Cambogia

8 giugno

2001 A

8 settembre

2001

Camerun

6 giugno

1989 A

6 settembre

1989

Canada*

6 novembre

1987 A

6 febbraio

1988

Capo Verde

18 settembre

1989 A

18 dicembre

1989

Ceca, Repubblica

19 ottobre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile*

9 giugno

1987 A

9 settembre

1987

Cina*

8 giugno

1981

28 aprile

1984

Hong Kong a

5 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

18 maggio

2005

18 maggio

2005

Cipro

28 marzo

1985 A

28 giugno

1985

Colombia

27 luglio

1981 A

28 aprile

1984

Comore

22 novembre

2000 A

22 febbraio

2001

Congo (Brazzaville)

7 agosto

2002 A

7 novembre

2002

Congo (Kinshasa)

4 aprile

1995 A

4 luglio

1995

Cook, Isole

17 febbraio

2010 A

17 maggio

2010

Corea (Nord)

1° maggio

1985 A

1° agosto

1985

Corea (Sud)

4 aprile

1985 A

4 luglio

1985

Costa d’Avorio

5 ottobre

1987 A

5 gennaio

1988

Costa Rica

6 giugno

2018 A

6 settembre

2018

Croazia

27 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

5 dicembre

1989 A

5 marzo

1990

Danimarca* b

20 gennaio

1981

28 aprile

1984

Faeröer, Isole

20 gennaio

1981

28 aprile

1984

Dominica

21 giugno

2000 A

21 settembre

2000

Dominicana, Repubblica

9 giugno

2016 A

9 settembre

2016

Ecuador

17 maggio

1988 A

17 agosto

1988

Egitto

22 settembre

1980 A

28 aprile

1984

El Salvador

29 novembre

2012 A

1° marzo

2013

Emirati Arabi Uniti

15 dicembre

1983 A

28 aprile

1984

Eritrea

22 aprile

1996 A

22 luglio

1996

Estonia

29 agosto

1995 A

29 novembre

1995

Etiopia

18 luglio

1985 A

18 ottobre

1985

Figi

27 marzo

1991 A

27 giugno

1991

Filippine

22 febbraio

1984 A

22 maggio

1984

Finlandia

27 gennaio

1984

28 aprile

1984

Francia

11 luglio

1980

28 aprile

1984

Gabon

21 gennaio

1982 A

28 aprile

1984

Gambia

1° novembre

1991 A

1° febbraio

1992

Georgia

19 aprile

1994 A

19 luglio

1994

Germania

28 maggio

1982

28 aprile

1984

Ghana

26 gennaio

1989 A

26 aprile

1989

Giamaica

19 febbraio

1987 A

19 maggio

1987

Giappone

27 maggio

1982 A

28 aprile

1984

Gibuti

12 ottobre

2015 A

12 gennaio

2016

Giordania

17 maggio

2000 A

17 agosto

2000

Grecia

22 marzo

1983

28 aprile

1984

Grenada

28 giugno

2004 A

28 settembre

2004

Guatemala

17 settembre

2002 A

17 dicembre

2002

Guinea

5 agosto

1994 A

5 novembre

1994

Guinea equatoriale

24 aprile

1996 A

24 luglio

1996

Guinea-Bissau

24 ottobre

2016 A

24 gennaio

2017

Guyana

26 novembre

1997 A

26 febbraio

1998

Haiti

6 aprile

1989 A

6 luglio

1989

Honduras

24 settembre

1985 A

24 dicembre

1985

India

16 novembre

1984 A

16 febbraio

1985

Indonesia

27 gennaio

1987 A

27 aprile

1987

Iran

1° agosto

1996 A

1° novembre

1996

Iraq

10 dicembre

2001 A

10 marzo

2002

Irlanda

11 settembre

1984

11 dicembre

1984

Islanda

21 marzo

1995 A

21 giugno

1995

Israele

16 gennaio

1986 A

16 aprile

1986

Italia

26 agosto

1987 A

26 novembre

1987

Kazakstan

7 marzo

1994 A

7 giugno

1994

Kenya

15 dicembre

1992 A

15 marzo

1993

Kiribati

5 agosto

1987 A

5 novembre

1987

Kuwait

22 maggio

1998 A

22 agosto

1998

Lettonia

20 maggio

1992 A

20 agosto

1992

Libano

5 dicembre

1994 A

5 marzo

1995

Liberia

28 ottobre

1980

28 aprile

1984

Libia

10 agosto

1983 A

28 aprile

1984

Lituania

4 dicembre

1991 A

4 marzo

1992

Lussemburgo

14 febbraio

1991 A

14 maggio

1991

Madagascar

7 marzo

1996 A

7 giugno

1996

Malawi

9 marzo

1993 A

9 giugno

1993

Malaysia

30 gennaio

1992 A

30 aprile

1992

Maldive

22 gennaio

1987 A

22 aprile

1987

Malta

21 giugno

1991 A

21 settembre

1991

Marocco

22 luglio

1997 A

22 ottobre

1997

Marshall, Isole

25 aprile

1989 A

25 luglio

1989

Mauritania

17 novembre

1995 A

17 febbraio

1996

Maurizio

4 luglio

1991 A

4 ottobre

1991

Messico

2 febbraio

1982 A

28 aprile

1984

Micronesia

14 luglio

1998 A

14 ottobre

1998

Moldova

11 ottobre

2005 A

11 gennaio

2006

Mongolia

26 giugno

2002 A

26 settembre

2002

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

15 novembre

1985 A

15 febbraio

1986

Myanmar

4 maggio

1988 A

4 agosto

1988

Namibia

24 gennaio

2005 A

24 aprile

2005

Nauru

18 giugno

2018 A

18 settembre

2018

Nicaragua

9 marzo

2009 A

9 giugno

2009

Nigeria

13 novembre

1984 A

13 febbraio

1985

Niue

18 maggio

2012 A

18 agosto

2012

Norvegia

18 gennaio

1982

28 aprile

1984

Nuova Zelanda c

30 luglio

1986 A

30 ottobre

1986

Oman

24 settembre

1990 A

24 dicembre

1990

Paesi Bassi*

Aruba

24 dicembre

1985

1° gennaio

1986

Curaçao

26 luglio

1985

26 ottobre

1985

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

26 luglio

1985

26 ottobre

1985

Sint Maarten

26 luglio

1985

26 ottobre

1985

Pakistan

10 aprile

1985 A

10 luglio

1985

Palau

29 settembre

2011 A

29 dicembre

2011

Panama

29 giugno

1992 A

29 settembre

1992

Papua Nuova Guinea

28 ottobre

1991 A

28 gennaio

1992

Perù

16 luglio

1982 A

28 aprile

1984

Polonia

27 aprile

1983

28 aprile

1984

Portogallo

30 ottobre

1985 A

30 gennaio

1986

Qatar

29 maggio

2002 A

29 agosto

2002

Regno Unito

28 novembre

1980

28 aprile

1984

Bermuda

30 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Cayiman, Isole

5 aprile

1991

1° aprile

1991

Gibilterra

27 settembre

1995

27 settembre

1995

Man, Isola di

9 aprile

1985

1° luglio

1985

Vergini Britanniche, Isole

19 giugno

2006

19 giugno

2006

Romania

11 gennaio

1993 A

11 aprile

1993

Russia

9 ottobre

1979 F

28 aprile

1984

Saint Kitts e Nevis

11 giugno

2004 A

11 giugno

2004

Saint Lucia

20 maggio

2004 A

20 agosto

2004

Saint Vincent e Grenadine

28 giugno

1995 A

28 settembre

1995

Salomone, Isole

1° giugno

1994 A

1° settembre

1994

Samoa

24 maggio

1993 A

24 agosto

1993

San Marino

19 aprile

2021 A

19 luglio

2021

São Tomé e Príncipe

29 ottobre

1998 A

29 gennaio

1999

Seicelle

22 agosto

1988 A

22 novembre

1988

Senegal

16 gennaio

1997 A

16 aprile

1997

Serbia

27 aprile

1992 S

5 febbraio

1985

Sierra Leone

13 agosto

1993 A

13 novembre

1993

Singapore

1° maggio

1988 A

1° agosto

1988

Siria

20 luglio

2001 A

20 ottobre

2001

Slovacchia

30 gennaio

1995 S

1° gennaio

1993

Slovenia

12 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

21 ottobre

1980 A

28 aprile

1984

Sri Lanka

22 gennaio

1987 A

22 aprile

1987

Stati Uniti

1° luglio

1991 A

1° ottobre

1991

Sudafrica

27 luglio

1983 A

28 aprile

1984

Sudan

26 febbraio

1997 A

26 maggio

1997

Suriname

10 dicembre

2013 A

10 marzo

2014

Svezia

8 gennaio

1981

28 aprile

1984

Svizzera

15 dicembre

1987

15 marzo

1988

Tanzania

27 ottobre

1982 A

28 aprile

1984

Thailandia

19 giugno

1997 A

19 settembre

1997

Timor Est

12 ottobre

2022 A

12 gennaio

2023

Togo

19 luglio

1989 A

19 ottobre

1989

Tonga

7 febbraio

1995 A

7 maggio

1995

Trinidad e Tobago

3 febbraio

1989 A

3 maggio

1989

Tunisia

8 febbraio

1995 A

8 maggio

1995

Turchia

28 luglio

1992 A

28 ottobre

1992

Turkmenistan

4 febbraio

2009 A

4 maggio

2009

Tuvalu

22 agosto

1985 A

22 novembre

1985

Ucraina

7 gennaio

1997 A

7 aprile

1997

Uganda

3 aprile

2019 A

3 luglio

2019

Ungheria

15 ottobre

1985 A

15 gennaio

1986

Uruguay

3 agosto

1993 A

3 novembre

1993

Vanuatu

22 aprile

1991 A

22 luglio

1991

Venezuela

13 ottobre

1987 A

13 gennaio

1988

Vietnam

18 dicembre

1990 A

18 marzo

1991

Yemen

14 febbraio

2005 A

14 maggio

2005

  1. Riserve e dicharazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 3 nov. 1984 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale della Cina. In virtù della dichiarazione cinese del
    5 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
  1. La Conv. non vale per Groenlandia.
  1. La Conv. non vale per Tokelau.