Lexipedia

0.747.71

Convenzione
per la repressione di atti illeciti
contro la sicurezza della navigazione marittima1

Traduzione

Conclusa a Roma il 10 marzo 1988

Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 19922

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 12 marzo 1993

Entrata in vigore per la Svizzera il 10 giugno 1993

(Stato 11 giugno 2020)

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

tenendo presente gli obiettivi ed i principi della Cartadelle Nazioni Unite 3 relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nonché allo sviluppo di amichevoli relazioni e della cooperazione tra gli Stati;

riconoscendo in particolare che ognuno ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona così come previsto nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici;

profondamente preoccupati per l’intensificazione, nel mondo intero, di atti di terrorismo di ogni genere che pongono a repentaglio o distruggono vite umane innocenti, mettono in pericolo le libertà fondamentali e seriamente minacciano la dignità delle persone;

considerando che atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, intralciano gravemente lo svolgimento dei servizi marittimi e indeboliscono la fiducia dei popoli della terra nella sicurezza della navigazione marittima;

considerando che tali atti sono motivo di grave preoccupazione per la comunità internazionale nel suo insieme;

convinti dell’urgente necessità di sviluppare una cooperazione internazionale tra gli Stati per quanto riguarda l’elaborazione e l’adozione di misure efficaci e di natura pratica per prevenire ogni atto illecito diretto contro la sicurezza della navigazione marittima, e perseguire in giudizio e punire gli autori di tali reati;

richiamando la Risoluzione 40/61 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1985, con la quale fra l’altro «si invitano tutti gli Stati unilateralmente ed in collaborazione con altri Stati, nonché gli organi competenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a contribuire alla eliminazione graduale delle cause di fondo del terrorismo internazionale ed a prestare una particolare attenzione a tutte le situazioni – tra cui il colonialismo, il razzismo, le situazioni che rivelano violazioni massicce e flagranti dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché quelle legate alla occupazione straniera – che potrebbero suscitare gli atti di terrorismo internazionale e porre a repentaglio la pace e la sicurezza internazionale»;

ricordando inoltre che la risoluzione 40/61 «inequivocabilmente condanna, in quanto criminali, tutti gli atti, metodi e pratiche di terrorismo, ovunque siano perpetrati e chiunque ne siano i loro autori, in particolare gli atti che mettono in pericolo le relazioni amichevoli tra gli Stati e la loro sicurezza»;

ricordando altresì che con la risoluzione 40/61 l’Organizzazione marittima internazionale era invitata a «studiare il problema del terrorismo a bordo di navi o contro di esse, al fine di formulare raccomandazioni per l’adozione di opportune misure»;

tenendo presente la risoluzione A.584(14) del 20 novembre 1985 dell’Assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale, che richiedeva l’elaborazione di misure miranti a prevenire atti illeciti che pongano a repentaglio la sicurezza delle navi e l’incolumità dei loro passeggeri e dei loro equipaggi;

notando che gli atti dell’equipaggio i quali rientrano nella normale disciplina di bordo non sono presi in considerazione dalla presente Convenzione;

affermando l’auspicabilità di mantenere allo studio le norme relative alla prevenzione ed al controllo degli atti illeciti contro le navi e persone che si trovano a bordo di esse, al fine di aggiornarle se necessario e, a questo fine, prendendo nota delle «Misure volte a prevenire gli atti illeciti contro passeggeri ed equipaggi a bordo di navi», raccomandate dal Comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale;

affermando inoltre che le questioni non regolate dalla presente Convenzione continueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale;

riconoscendo la necessità per tutti gli Stati, nella lotta contro gli atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, di rispettare rigorosamente le norme ed i principi del diritto internazionale generale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 14

Ai fini della presente Convenzione:

  1. per «nave» si intende un bastimento marittimo di qualsiasi tipo, che non sia fissato in permanenza al fondo del mare, compresi i congegni a portanza dinamica, i sommergibili e tutti gli altri mezzi galleggianti;
  2. per «trasportare» s’intende avviare, organizzare il movimento di una persona o di un prodotto o esercitare un controllo effettivo, compreso un potere decisionale, su tale movimento;
  3. per «danni corporali o materiali gravi» s’intendono:i)lesioni corporali gravi, oii)distruzione massiccia di un luogo pubblico, di un’installazione governativa o pubblica, di un’infrastruttura o un sistema di trasporto pubblico con conseguenti perdite economiche considerevoli, oiii)danni sostanziali all’ambiente, segnatamente all’aria, al suolo, alle acque, alla fauna o alla flora.
  4. Per «armi BCN» s’intendono:i)«armi biologiche» che sono:1.agenti microbiologici o altri agenti biologici, come pure tossine indipendentemente dall’origine o dal modo di produzione, tipi e quantità che non sono destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici, o2.armi, equipaggiamento o vettori destinati all’impiego di tali agenti o tossine a fini ostili o in conflitti armati;ii)«armi chimiche» che sono, prese assieme o separatamente:1.prodotti chimici tossici e relativi precursori, ad eccezione di quelli che sono destinati a:A)fini industriali, agricoli, medici, farmaceutici, di ricerca o ad altri fini pacifici oB)fini di protezione, vale a dire fini aventi un rapporto diretto con la protezione dai prodotti chimici tossici e la protezione contro le armi chimiche oC)fini militari senza rapporto con l’impiego di armi chimiche e che non sono soggetti, quali strumenti di guerra, alle proprietà tossiche di prodotti chimici oD)fini di mantenimento dell’ordine pubblico, compresa la lotta antisommossa sul piano interno, sempre che i tipi e le quantità in gioco siano compatibili con questi fini,2.munizioni e dispositivi concepiti specificatamente per provocare la morte o altri danni mediante l’azione tossica di prodotti chimici tossici definiti nel paragrafo ii) 1), che sarebbero liberati in seguito all’impiego di questi dispositivi e munizioni,3.ogni materiale concepito specificatamente per essere utilizzato in relazione diretta con l’impiego di munizioni e dispositivi definiti nel paragrafo ii) 2);iii)armi nucleari e altri dispositivi esplosivi nucleari.
  5. Per «prodotto chimico tossico» s’intende ogni prodotto chimico che, per la sua azione chimica su processi biologici, può provocare negli essere umani o animali la morte, un’incapacità temporanea o danni permanenti. Sono compresi tutti i prodotti chimici di questo tipo, indipendentemente dall’origine o dal modo di fabbricazione, dal fatto che siano ottenuti in installazioni, munizioni o altrove.
  6. Per «precursore» s’intende ogni reagente chimico che entra a uno stadio qualsiasi nella fabbricazione di un prodotto chimico tossico, indipendentemente dal procedimento utilizzato. Sono comprese tutte le componenti chiave di un sistema chimico binario o a componenti multiple.
  7. Per «Organizzazione» s’intende l’Organizzazione marittima internazionale (OMI).
  8. Per «Segretario generale» s’intende il Segretario generale dell’Organizzazione.

Ai fini della presente Convenzione:

  1. le espressioni «luogo pubblico», «installazione governativa o pubblica», «infrastruttura» e «sistema di trasporto pubblico» vanno intese conformemente alla Convenzione per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, conclusa a New York il 15 dicembre 1997; e
  2. le espressioni «materie grezze» e «materiale fissile speciale» vanno intese conformemente allo Statuto dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (AIEA), approvato a New York il 26 ottobre 19565.

Art. 2

La presente Convenzione non si applica:

  1. alle navi da guerra; oppure
  2. alle navi appartenenti ad uno Stato o gestite da uno Stato quando sono utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di polizia; oppure
  3. alle navi che sono state ritirate dalla navigazione o sono state disarmate.

La presente Convenzione è senza pregiudizi per le immunità di cui godono le navi da guerra o altre navi di Stato utilizzate a fini non commerciali.

Art. 2bis6

Nessuna disposizione della presente Convenzione influisce sugli altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e degli individui in virtù del diritto internazionale, in particolare degli obiettivi e principi dello Statuto delle Nazioni Unite, del diritto internazionale relativo ai diritti dell’uomo e ai rifugiati e del diritto internazionale umanitario.

La presente Convenzione non si applica alle attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, nel senso dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, attività che sono rette da questo diritto, né alle attività condotte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, in quanto siano rette da altre regole di diritto internazionale.

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal Trattato di non proliferazione nucleare, concluso a Washington, Londra e Mosca il 1° luglio 1968 7 , dalla Convenzione che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e a tossine e che disciplina la loro distruzione, conclusa a Washington, Londra e Mosca il 10 aprile 1972 8 o dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, conclusa a Parigi il 13 gennaio 1993 9 , per gli Stati Parte a questi trattati.

Art. 3

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente:10

  1. con la violenza o con la minaccia di violenza s’impadronisce di una nave o ne esercita il controllo; oppure
  2. compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una nave, se questo atto è di natura tale da pregiudicare la sicurezza della nave; oppure
  3. distrugge una nave o causa ad una nave o al suo carico danni che sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave; oppure
  4. colloca o fa collocare su una nave, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la nave o a causare alla nave o al suo carico danni che mettono in pericolo o sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave; oppure
  5. distrugge o danneggia gravemente installazioni o servizi di navigazione marittima o ne altera gravemente il funzionamento, qualora uno qualunque di tali atti sia di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave; oppure
  6. comunica informazioni che sa essere erronee, mettendo così in pericolo la sicurezza di navigazione di una nave.
  7. 11 ...

Commette altresì un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque minaccia di commettere uno qualunque dei reati di cui alle lettere b), c) ed e) del paragrafo 1, se la minaccia è tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave in questione, sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione intesa a costringere una persona fisica o giuridica a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto. 12

Art. 3bis13

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente:

  1. allo scopo di compiere un atto che, per sua natura e visto il suo contesto, si prefigge di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi:i)utilizza contro una nave o a bordo della stessa o scarica da una nave esplosivi, materiale radioattivo o armi BCN in modo da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi, oii)scarica da una nave idrocarburi, gas naturale liquefatto o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose che non sono contemplate nella lettera a) i) in quantità o concentrazioni tali da provocare o rischiare di provocare danni corporali o materiali gravi, oiii)utilizza una nave in modo da provocare la morte o danni corporali o materiali gravi, oiv)minaccia di commettere uno qualsiasi dei reati menzionati nelle lettere a) i), ii) o iii), sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione; o
  2. trasporta a bordo di una nave:i)esplosivi o materiali radioattivi, sapendo che sono destinati a provocare o minacciare di provocare la morte, danni corporali o materiali gravi, sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione intesa a intimidire una popolazione o costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto, oii)armi BCN, sapendo che si tratta di armi BCN ai sensi dell’articolo 1, oiii)materie grezze o materiale fissile speciale, equipaggiamenti o materiale specialmente concepito o preparato per il trattamento, l’utilizzazione o la produzione di materiale fissile speciale, sapendo che queste materie, questi materiali o equipaggiamenti sono destinati a un’attività esplosiva nucleare o a qualsiasi attività nucleare non soggetta a garanzie in virtù di un accordo di garanzie generalizzate dell’AIEA, oiv)equipaggiamenti, materie o software o tecnologie connesse che contribuiscono in maniera significativa alla concezione, alla fabbricazione o al lancio di un’arma BCN, con l’intenzione di utilizzarli per tale scopo.

Non costituisce reato ai sensi della presente Convenzione il fatto di trasportare beni, materie o materiale menzionati nel paragrafo 1 b) iii) o, sempre che abbiano una relazione con un’arma nucleare o un altro dispositivo esplosivo nucleare, nel paragrafo 1 b) iv), se questi beni, queste materie o questo materiale sono trasportati a destinazione del territorio di uno Stato Parte al Trattato di non proliferazione nucleare o provengono dallo stesso o sono trasportati sotto il suo controllo, qualora:

  1. il trasferimento o il ricevimento conseguenti dei beni, delle materie o del materiale, anche all’interno di uno Stato, non sia contrario agli obblighi di questo Stato Parte derivanti dal Trattato di non proliferazione nucleare; e
  2. nel caso in cui i beni, le materie o il materiale siano destinati al vettore di un’arma nucleare o a un altro dispositivo esplosivo nucleare di uno Stato Parte al Trattato di non proliferazione nucleare, il fatto di detenere quest’arma o questo dispositivo non sia contrario agli obblighi di questo Stato Parte derivanti dal predetto Trattato.

Art. 3ter14

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente trasporta a bordo di una nave un’altra persona sapendo che questa persona ha commesso un atto che costituisce un reato ai sensi dell’articolo 3, 3 bis o 3 quater o uno dei reati menzionati in uno dei trattati enumerati nell’Allegato e con l’intenzione di aiutare questa persona a sottrarsi al perseguimento penale.

Art. 3quater15

Commette altresì un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque:

  1. illecitamente e intenzionalmente ferisce o uccide una persona, sempre che tali fatti presentino una connessione con la commissione di uno dei reati menzionati nel paragrafo 1 dell’articolo 3 o nell’articolo 3bis o 3ter; o
  2. tenta di commettere un reato menzionato nel paragrafo 1 dell’articolo 3, nei paragrafi 1 a) i), ii) o iii) dell’articolo 3bis o nella lettera a del presente articolo; o
  3. si rende complice di un reato menzionato nell’articolo 3, 3bis o 3ter o nelle lettere a) o b) del presente articolo; o
  4. organizza la commissione di un reato menzionato nell’articolo 3, 3bis o 3ter o nelle lettere a) o b) del presente articolo od ordina ad altre persone di commetterlo; o
  5. contribuisce alla commissione di uno o più reati menzionati nell’articolo 3, 3bis o 3ter o nelle lettere a) o b) del presente articolo per il tramite di un gruppo di persone che agiscono di concerto, essendo questo contributo intenzionale e prestato:i)nell’intento di facilitare l’attività criminale del gruppo o per agevolarne lo scopo, qualora questa attività o questo scopo implichi la commissione di un reato menzionato nell’articolo 3, 3bis o 3ter, oii)sapendo che il gruppo intende commettere un reato menzionato nell’articolo 3, 3bis o 3ter.

Art. 4

La presente Convenzione si applica quando la nave naviga, o in base al suo itinerario di rotta, deve navigare in acque, attraverso acque o in provenienza da acque site al di là dei limiti esterni del mare territoriale di un solo Stato, oppure oltre i limiti laterali del suo mare territoriale con gli Stati adiacenti.

Se la Convenzione non si applica in conformità con il paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili quando l’autore o il presunto autore del reato è scoperto sul territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato di cui al paragrafo 1.

Art. 516

Ogni Stato Parte reprime i reati menzionati negli articoli 3, 3 bis , 3 ter e 3 quater applicando pene adeguate che tengano in considerazione la gravità di tali reati.

Art. 5bis17

Ogni Stato Parte adotta, in conformità dei principi del suo diritto interno, i provvedimenti necessari affinché la responsabilità di una persona giuridica situata sul suo territorio o costituita sotto il regime della sua legislazione intervenga qualora una persona responsabile della direzione o del controllo di questa persona giuridica abbia commesso, in questa funzione, un reato menzionato dalla presente Convenzione. Questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

Essa interviene senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

Ogni Stato Parte vigila in particolare affinché le persone giuridiche la cui responsabilità interviene in virtù del paragrafo 1 siano oggetto di sanzioni penali, civili o amministrative efficaci, proporzionali e dissuasive. Tali sanzioni possono essere segnatamente di ordine pecuniario.

Art. 6

Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater quando il reato è commesso:18

  1. contro o a bordo di una nave che, al momento della perpetrazione del reato, batte la bandiera di tale Stato; oppure
  2. nel territorio di tale Stato, compreso il suo mare territoriale; oppure
  3. da un cittadino di tale Stato.

Uno Stato Parte può parimenti istituire la propria giurisdizione per giudicare i medesimi reati:

  1. quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale in tale Stato; oppure
  2. quando durante la perpetrazione del reato, un cittadino di tale Stato è stato trattenuto, minacciato, ferito o ucciso; oppure
  3. quando il reato è commesso allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.

Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario Generale. Se in seguito detto Stato Parte annulla tale competenza, ne dà notifica al Segretario Generale. 19

Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 3, 3 bis , 3 ter e 3 quater nei casi in cui il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parte che hanno istituito la loro giurisdizione, in conformità con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 20

La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in conformità con la legislazione nazionale.

Art. 7

Qualora ritenga che le circostanze lo giustificano ed in conformità con la propria legislazione, ogni Stato Parte nel territorio del quale l’autore o l’autore presunto del reato si trovino provvede alla detenzione di questa persona, o prende ogni altro provvedimento necessario per assicurare la sua presenza nel territorio per tutto il periodo di tempo necessario all’inizio di un procedimento penale o di una procedura di estradizione.

Tale Stato procede immediatamente ad una inchiesta preliminare per stabilire i fatti, in conformità con la propria legislazione.

Ogni persona nei cui confronti sono prese le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto:

  1. di comunicare senza ritardo con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui è cittadino, o dello Stato che è altresì abilitato a stabilire tale comunicazione oppure, se si tratta di un apolide, dello Stato nel territorio del quale egli ha la sua residenza abituale;
  2. di ricevere la visita di un rappresentante di tale Stato.

I diritti di cui al paragrafo 3 si eserciteranno nell’ambito delle leggi e regolamenti dello Stato del quale si trova l’autore o il presunto autore del reato, rimanendo tuttavia inteso che queste leggi e regolamenti debbono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del paragrafo 3.

Quando uno Stato Parte ha messo in stato di detenzione una persona in conformità con le disposizioni del presente articolo, esso notifica immediatamente tale detenzione, nonché le circostanze che la giustificano, agli Stati che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità con il paragrafo 1 dell’articolo 6 e, se lo ritenga opportuno, a tutti gli altri Stati interessati. Lo Stato che procede all’inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo comunica rapidamente le conclusioni pertinenti ai suddetti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria giurisdizione.

Art. 8

Il capitano di una nave di uno Stato Parte (lo «Stato della bandiera») può consegnare alle Autorità di ogni altro Stato Parte (lo «Stato destinatario») ogni persona nei confronti della quale abbia fondati motivi di ritenere che essa ha commesso uno dei reati di cui all’articolo 3, 3 bis , 3 ter o 3 quater . 21

Lo Stato della bandiera fa in modo che il capitano di una nave sia tenuto se ciò è in pratica possibile, e possibilmente prima di rientrare nel mare territoriale dello Stato destinatario con a bordo una persona che egli intenda consegnare in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, a notificare alle autorità dello Stato destinatario il suo intento di consegnare tale persona e le ragioni che motivano questa decisione.

Lo Stato destinatario accetterà la consegna di tale persona, a meno che non abbia ragione di ritenere che la Convenzione non si applica ai fatti che motivano la consegna, ed agirà in conformità con le disposizioni dell’articolo 7. Ogni rifiuto di accettare la consegna di una persona deve essere accompagnato dall’indicazione delle ragioni che lo motivano.

Lo Stato di bandiera fa in modo che il capitano della sua nave sia tenuto a comunicare alle autorità dello Stato destinatario gli elementi di prova in suo possesso inerenti al presunto reato.

Uno Stato destinatario che ha accettato la consegna di una persona in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 può a sua volta richiedere allo Stato della bandiera di accettare la consegna di questa persona. Lo Stato della bandiera esamina tale richiesta, e, se ritiene di accedervi, agisce in conformità con le disposizioni dell’articolo 7. Se lo Stato di bandiera respinge la richiesta comunica allo Stato destinatario le ragioni che motivano tale decisione.

Art. 8bis22

Gli Stati Parte cooperano per quanto possibile allo scopo di prevenire e reprimere gli atti illeciti menzionati nella Convenzione, conformemente al diritto internazionale, e rispondono alle richieste inoltrate in virtù del presente articolo entro termini ragionevoli.

Ogni richiesta inoltrata in virtù del presente articolo dovrebbe, se possibile, indicare il nome della nave sospetta, il numero OMI d’identificazione della nave, il porto d’immatricolazione, i porti d’origine e di destinazione e ogni altra informazione pertinente. Se una richiesta è fatta oralmente, la Parte richiedente conferma la richiesta per scritto non appena possibile. La Parte interpellata conferma immediatamente la ricezione di ogni richiesta inoltrata per scritto o oralmente.

Gli Stati Parte tengono conto dei rischi e delle difficoltà presentate dall’ispezione di una nave in mare e dalla perquisizione del suo carico e valutano se altri provvedimenti appropriati, emanati di comune accordo tra gli Stati interessati, potrebbero essere adottati in migliori condizioni di sicurezza al porto di scalo successivo o altrove.

Uno Stato Parte che ha fondati motivi per sospettare che un reato di cui all’articolo 3, 3 bis , 3 ter o 3 quater sia stato commesso, sia in corso di compimento o stia per essere commesso e coinvolga una nave battente la sua bandiera, può sollecitare l’assistenza di altri Stati Parte per prevenire o reprimere questo reato. Gli Stati Parte così interpellati fanno tutto quanto in loro potere per fornire detta assistenza in funzione dei mezzi di cui dispongono.

Le notifiche effettuate in virtù del presente paragrafo possono essere ritirate in ogni momento.

Ogni volta che agenti delle forze pubbliche o altri agenti abilitati di uno Stato Parte (la «Parte richiedente») hanno a che fare con una nave che batte bandiera o che espone i marchi d’immatricolazione di un altro Stato («la prima Parte») e che si trova al largo delle acque territoriali di uno Stato qualsiasi, se la Parte richiedente ha fondati motivi per sospettare che la nave o una persona a bordo della nave sia stata, sia o stia per essere coinvolta nella commissione di un reato di cui all’articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater e che la Parte richiedente auspica ispezionare la nave:

  1. chiede, conformemente ai paragrafi 1 e 2 che la prima Parte confermi la dichiarazione di nazionalità; e
  2. se la nazionalità è confermata, la Parte richiedente chiede alla prima Parte (di seguito denominata «lo Stato della bandiera») l’autorizzazione di ispezionare la nave e di adottare le misure adeguate, le quali possono consistere segnatamente nel bloccare la nave, nel salire a bordo e nel perquisire la nave, il suo carico e le persone a bordo e nell’interrogare le persone a bordo al fine di stabilire se un reato di cui all’articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater sia stato commesso, sia in corso di compimento o stia per essere commesso; e
  3. lo Stato della bandiera:i)autorizza la Parte richiedente a ispezionare la nave e a prendere le misure appropriate menzionate nel paragrafo 5 b), fatta salva qualsiasi condizione che esso potrebbe imporre conformemente al paragrafo 7, oii)procede all’ispezione e alla perquisizione con i suoi agenti delle forze pubbliche o con altri agenti, oiii)procede all’ispezione e alla perquisizione in relazione con la Parte richiedente, fatta salva qualsiasi condizione che esso potrebbe imporre conformemente al paragrafo 7, oiv)rifiuta di autorizzare un’ispezione e una perquisizione.
  4. La Parte richiedente non deve ispezionare la nave, né prendere le misure descritte nel paragrafo 5 b) senza l’autorizzazione esplicita dello Stato della bandiera.
  5. Depositando o dopo aver depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte può notificare al Segretario generale che, nei confronti delle navi che battono la sua bandiera o che mostrano le sue marche d’immatricolazione, la Parte richiedente ha ottenuto l’autorizzazione d’ispezionare e perquisire la nave, il suo carico e le persone a bordo, e d’interrogare le persone a bordo, allo scopo di trovare e di esaminare il documento comprovante la nazionalità e di determinare se un reato di cui all’articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater è stato commesso, è in corso di compimento o sta per essere commesso, se la prima Parte non ha risposto in un termine di quattro ore dopo la ricezione di una richiesta di conferma della nazionalità.
  6. Depositando o dopo aver depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte può notificare al Segretario generale che, nei confronti delle navi che battono la sua bandiera o mostrano le marche d’immatricolazione, la Parte richiedente è autorizzata a ispezionare e perquisire una nave, il suo carico e le persone a bordo, e a interrogare le persone a bordo allo scopo di determinare se un reato di cui all’articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater è stato commesso, è in corso di compimento o sta per essere commesso.

Se l’ispezione effettuata in virtù del presente articolo permette di ottenere prove degli atti descritti nell’articolo 3, 3 bis , 3 ter o 3 quater , lo Stato della bandiera può autorizzare la Parte richiedente a trattenere la nave, il suo carico e le persone a bordo in attesa di ricevere le istruzioni dello Stato della bandiera riguardo alle misure da prendere. La Parte richiedente informa senza tardare lo Stato della bandiera dei risultati dell’ispezione, della perquisizione e del fermo effettuati in virtù del presente articolo. La Parte richiedente informa parimenti senza tardare lo Stato della bandiera se scopre le prove di altri atti illeciti che non sono considerati dalla presente Convenzione.

Lo Stato della bandiera può, per quanto compatibile con le altre disposizioni della presente Convenzione, subordinare l’autorizzazione che ha accordato in virtù dei paragrafi 5 o 6 a determinate condizioni, segnatamente quelle di ottenere informazioni supplementari dalla Parte richiedente e quelle concernenti la responsabilità delle misure da adottare e la portata di queste ultime. Nessuna misura supplementare può essere adottata senza l’autorizzazione esplicita dello Stato della bandiera, ad eccezione di quelle che sono necessarie per evitare un pericolo imminente per la vita delle persone o di quelle che risultano da pertinenti accordi bilaterali o multilaterali.

Per ogni ispezione effettuata in virtù del presente articolo, lo Stato della bandiera ha il diritto di esercitare la sua giurisdizione su una nave, un carico o altri beni o su persone trattenuti a bordo, come pure di ordinare la revoca del sequestro, la confisca, il sequestro e l’avvio di perseguimenti. Tuttavia, lo Stato della bandiera può, fatte salve le disposizioni relative alla sua costituzione e legislazione, consentire a un altro Stato con competenza in virtù dell’articolo 6 di esercitare la sua giurisdizione.

In occasione dell’esecuzione delle misure autorizzate in virtù del presente articolo, l’uso della forza dev’essere evitato tranne nel caso in cui sia necessario per garantire la sicurezza degli agenti e delle persone a bordo o nel caso in cui questi agenti siano impediti di eseguire le misure autorizzate. L’uso della forza in virtù del presente articolo non deve oltrepassare il grado minimo di forza che è necessaria e ragionevole tenuto conto delle circostanze.

Garanzie:

  1. Qualora prenda misure nei confronti di una nave conformemente al presente articolo, uno Stato Parte:i)tiene debitamente conto della necessità di non compromettere la salvaguardia della vita umana in mare;ii)si adopera affinché tutte le persone a bordo siano trattate in modo da preservare la dignità fondamentale dell’essere umano e conforme alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle che sono in relazione ai diritti dell’uomo;iii)si adopera affinché un’ispezione e una perquisizione effettuate in virtù del presente articolo si svolgano conformemente al diritto internazionale applicabile;iv)tiene debitamente conto della sicurezza e della sicurezza della nave e del suo carico;v)tiene debitamente conto della necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali o giuridici dello Stato della bandiera;vi)si adopera, nei limiti dei mezzi disponibili, affinché ogni misura presa nei confronti della nave o del suo carico sia ecologicamente razionale tenuto conto delle circostanze;vii)si adopera affinché le persone a bordo contro le quali potrebbero essere avviati perseguimenti a causa di uno qualsiasi dei reati menzionati nell’articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater beneficino delle misure di protezione previste nel paragrafo 2 dell’articolo 10, indipendentemente dal luogo dove si trovano;viii)si adopera affinché il capitano di una nave sia informato della sua intenzione di procedere all’ispezione e abbia, o abbia avuto, la possibilità di contattare nei termini più brevi il proprietario della nave e lo Stato della bandiera; eix)si sforza mediante ogni mezzo ragionevole di evitare che una nave sia trattenuta o ritardata indebitamente.
  2. A condizione che il fatto di autorizzare l’ispezione non implichi a priori la responsabilità dello Stato della bandiera, gli Stati Parte sono responsabili dei danni o delle perdite che sono loro imputabili in seguito alle misure prese in virtù del presente articolo, qualora:i)i motivi che hanno ispirato queste misure si rivelino privi di fondamento, sempre che la nave non abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure prese; oii)queste misure siano illecite o vadano al di là di quanto sia ragionevolmente necessario secondo le informazioni disponibili per applicare le disposizioni del presente articolo.
  3. Gli Stati Parte prevedono rimedi giuridici efficaci in caso di simili danni o perdite.
  4. Qualora uno Stato Parte prenda misure nei confronti di una nave, conformemente alla presente Convenzione, tiene debitamente conto della necessità di non pregiudicare:i)i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l’esercizio della loro giurisdizione conformemente al diritto internazionale del mare; oii)la facoltà dello Stato della bandiera di esercitare la sua giurisdizione e il suo controllo per le questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale riguardanti la nave.
  5. Ogni misura presa in virtù del presente articolo è eseguita da agenti della forza pubblica o da altri agenti abilitati a partire da navi da guerra o da aeromobili militari o a partire da altre navi o altri aeromobili che portano marche esteriori indicanti chiaramente che sono attribuiti a un servizio pubblico e, nonostante gli articoli 2 e 2bis, si applicano le disposizioni del presente articolo.
  6. Ai fini del presente articolo, per «agenti della forza pubblica o altri agenti abilitati» s’intendono membri delle forze dell’ordine o altre autorità pubbliche che portano un’uniforme o altri segni distintivi atti a identificarli chiaramente, debitamente abilitati dai loro governi. Al particolare fine del mantenimento dell’ordine in virtù della presente Convenzione, gli agenti della forza pubblica o altri agenti abilitati devono presentare documenti d’identità ufficiali appropriati che possano essere esaminati dal capitano della nave quando salgono a bordo.

Il presente articolo non riguarda né limita l’ispezione di navi, eseguita da ogni Stato Parte conformemente al diritto internazionale, al largo delle acque territoriali di uno Stato qualsiasi, comprese le ispezioni fondate sul diritto di visita, sull’apporto di assistenza a persone, navi e beni nel bisogno o in pericolo, o l’autorizzazione data dallo Stato della bandiera di prendere misure di mantenimento dell’ordine o altre misure.

Gli Stati Parte sono incoraggiati a mettere a punto procedure uniformi per le operazioni congiunte condotte in virtù del presente articolo e a consultare, in caso contrario, gli altri Stati Parte al fine di armonizzare queste procedure per la condotta delle operazioni.

Gli Stati Parte possono concludere accordi reciproci in vista di facilitare le operazioni di mantenimento dell’ordine condotte conformemente al presente articolo.

Ogni Stato Parte prende misure appropriate per vigilare affinché i suoi agenti della forza pubblica o altri agenti abilitati, e gli agenti della forza pubblica o altri agenti abilitati di altri Stati Parte che agiscono in suo nome, siano autorizzati ad agire in virtù del presente articolo.

Depositando o dopo aver depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato Parte designa una o, se del caso, più autorità alle quali devono essere indirizzate le richieste di assistenza, di conferma della nazionalità e di autorizzazione di prendere le misure appropriate. Nel termine di un mese dopo essere divenuto Parte, uno Stato notifica questa designazione e le coordinate delle autorità competenti al Segretario generale, che ne informa tutti gli altri Stati Parte nel mese successivo a questa designazione. Ogni Stato Parte ha la responsabilità di comunicare prontamente, per il tramite del Segretario generale, ogni cambiamento delle autorità designate o delle loro coordinate.

Art. 9

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica in qualsiasi maniera le norme del diritto internazionale relative all’esercizio della giurisdizione degli Stati in materia di indagini o di atti esecutivi a bordo di navi che non battono la loro bandiera.

Art. 10

Lo Stato Parte del territorio del quale l’autore o il presunto autore del reato è scoperto è tenuto nei casi previsti dall’articolo 6, se non estrada la persona in questione, a sottoporre senza ritardo il caso, senza eccezioni di sorta a prescindere dal fatto che il reato sia stato commesso o meno sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale, secondo il procedimento previsto dalla propria legislazione. Dette autorità prendono la loro decisione alle stesse condizioni che per ogni altro reato di natura grave prevista dalle leggi dello Stato.

Ogni persona posta in detenzione o contro la quale è presa un’altra misura o avviata una procedura in virtù della presente Convenzione si vede garantire un trattamento equo e, in particolare, gode di tutti i diritti e beneficia di tutte le garanzie previste dalla legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e delle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle che riguardano i diritti dell’uomo. 23

Art. 11

I reati menzionati negli articoli 3, 3 bis , 3 ter e 3 quater sono considerati a pieno titolo come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione esistente fra Stati Parte. Gli Stati Parte s’impegnano a considerare questi reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione che potranno concludere fra di loro successivamente. 24

Uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato ha la facoltà, quando riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non è legato da un trattato di estradizione, di considerare la presente Convenzione come base giuridica dell’estradizione per quanto concerne i reati menzionati negli articoli 3, 3 bis , 3 ter e 3 quater . L’estradizione è soggetta alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato Parte richiesto. 25

Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono i reati menzionati negli articoli 3, 3 bis , 3 ter e 3 quater come casi di estradizione fra di loro, senza pregiudizio per le condizioni previste dalla legislazione dello Stato Parte richiesto. 26

Se necessario, i reati menzionati negli articoli 3, 3 bis , 3 ter e 3 quater sono considerati, ai fini dell’estradizione fra Stati Parte, essere stati commessi sia nel luogo in cui sono stati perpetrati sia in un luogo della giurisdizione dello Stato Parte che chiede l’estradizione. 27

Uno Stato Parte che riceve più di una richiesta di estradizione proveniente da Stati che hanno istituito la propria giurisdizione in conformità con le disposizioni dell’articolo 7, e che decide di non intentare l’azione penale, tiene debitamente conto, nel selezionare lo Stato verso il quale l’autore o il presunto autore della violazione deve essere estradato, degli interessi e delle responsabilità dello Stato Parte del quale la nave batteva la bandiera al momento della perpetrazione del reato.

Nell’esaminare una richiesta di estradizione avanzata ai sensi della presente Convenzione nei confronti del presunto autore di un reato, lo Stato richiesto tiene debitamente conto della possibilità per questa persona di esercitare effettivamente i suoi diritti, così come previsti al paragrafo 3 dell’articolo 7, nello Stato richiedente.

Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione esistenti stipulati tra Stati Parti relative ai reati definiti nella presente Convenzione sono modificate tra gli Stati Parti nella misura in cui siano incompatibili con la presente Convenzione.

Art. 11bis28

Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria fra Stati Parte, nessuno dei reati menzionati negli articoli 3, 3 bis , 3 ter o 3 quater è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta soltanto perché concerne un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

Art. 11ter29

Nessuna disposizione della presente Convenzione è interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi per ritenere che la richiesta di estradizione per i reati menzionati negli articoli 3, 3 bis , 3 ter o 3 quater o la richiesta di assistenza giudiziaria riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica, di opinioni politiche o di sesso, o che dare seguito a tale richiesta arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

Art. 12

Gli Stati Parte si accordano reciproca assistenza giudiziaria in tutta la misura del possibile per ogni procedimento penale relativo ai reati previsti negli articoli 3, 3 bis , 3 ter e 3 quater , compreso l’ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento. 30

Gli Stati Parti adempiono ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1 in conformità con i trattati di assistenza giudiziaria eventualmente in vigore tra di loro. In assenza di tali trattati, gli Stati Parti si prestano assistenza in conformità con la propria legislazione nazionale.

Art. 12bis31

Ogni persona che è detenuta o sta scontando una pena sul territorio di uno Stato Parte e la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte a fini d’identificazione o di testimonianza o affinché concorra a stabilire i fatti nell’ambito di un’inchiesta o di perseguimenti relativi a reati menzionati negli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater può essere oggetto di un trasferimento se le condizioni seguenti sono date:

  1. la persona summenzionata vi acconsente liberamente e in conoscenza di causa; e
  2. le autorità competenti dei due Stati interessati vi acconsentono, fatte salve le condizioni che essi possono giudicare appropriate.

Ai fini del presente articolo:

  1. lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento ha la facoltà e l’obbligo di trattenere in detenzione l’interessato, salvo richiesta o autorizzazione contraria da parte dello Stato dal quale la persona è stata trasferita;
  2. lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato ossequia senza ritardo l’obbligo di consegnare l’interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, conformemente a quanto sarà stato convenuto preliminarmente o a quanto le autorità competenti dei due Stati avranno deciso;
  3. lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato non può esigere dallo Stato dal quale è effettuato il trasferimento che quest’ultimo avvii una procedura di estradizione finalizzata alla consegna dell’interessato;
  4. è tenuto conto del periodo che l’interessato ha trascorso in detenzione nello Stato verso il quale è stato trasferito da computare sulla pena da scontare nello Stato dal quale è stato trasferito.

Tranne nel caso in cui lo Stato Parte dal quale una persona dev’essere trasferita in virtù del presente articolo dia il suo accordo, la persona summenzionata, indipendentemente dalla sua nazionalità, non può essere perseguita o detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato verso il quale è trasferita, a causa di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale è stata trasferita.

Art. 1332

Gli Stati Parte collaborano alla prevenzione dei reati previsti negli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater, in particolare:

  1. adottando ogni possibile misura per prevenire la preparazione nei loro rispettivi territori dei reati destinati a essere commessi all’interno o all’esterno dei loro territori;
  2. scambiando informazioni in conformità con le disposizioni della loro legislazione nazionale e coordinando le misure amministrative e di altro genere opportune al fine di prevenire la commissione dei reati di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater.

Quando il viaggio di una nave è stato ritardato o interrotto a causa della commissione di un reato previsto nell’articolo 3, 3 bis , 3 ter e 3 quater , lo Stato Parte nel territorio del quale si trovano la nave, i passeggeri o l’equipaggio, deve fare tutto il possibile per evitare che la nave, i suoi passeggeri, il suo equipaggio o il suo carico siano indebitamente trattenuti o ritardati.

Art. 1433

Ogni Stato Parte il quale abbia motivo di ritenere che sarà commesso un reato previsto nell’articolo 3, 3 bis , 3 ter o 3 quater fornisce, in conformità con la propria legislazione nazionale, il più rapidamente possibile, ogni informazione utile in suo possesso agli Stati i quali, a suo parere, sono gli Stati che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità dell’articolo 6.

Art. 15

Ogni Stato Parte comunica il più rapidamente possibile al Segretario generale, in conformità con la legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso relative:

  1. alle circostanze del reato;
  2. alle misure adottate in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 13;
  3. alle misure adottate nei confronti dell’autore o dei presunto autore del reato ed, in particolare, al risultato di ogni procedura di estradizione o altra procedura giudiziaria.

Lo Stato Parte nel quale un procedimento penale è stato intentato contro il presunto autore del reato ne comunica, in conformità con la propria legislazione nazionale, il risultato definitivo al Segretario generale.

Le informazioni comunicate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse dal Segretario generale a tutti gli Stati Parte, ai Membri dell’Organizzazione, agli altri Stati interessati e alle organizzazioni intergovernative internazionali competenti. 34

Art. 16

Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta per via negoziale entro un termine ragionevole, è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di essi. Se le parti, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, non raggiungono un accordo sulla organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi tra di loro può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso unilaterale ai sensi dello Statuto della Corte 35 .

Ogni Stato può, all’atto di firmare, ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione, o aderirvi, dichiarare che non si considera vincolato da una qualunque o da tutte le disposizioni del paragrafo l. Gli altri Stati non sono vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di ogni Stato Parte che ha formulato tale riserva.

Ogni Stato che ha formulato una riserva in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 può in ogni tempo ritirarla mediante notifica legalizzata al Segretario generale.

Art. 16bis36 Clausole finali della Convenzione del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima

Le clausole finali della Convenzione del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima sono gli articoli 17–24 del Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati Parte sono considerati come riferimenti agli Stati Parte di questo Protocollo.

Art. 17

La presente Convenzione è aperta il 10 marzo 1988 in Roma alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale sulla repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, e, dal 14 marzo 1988 al 9 marzo 1989, presso la sede dell’Organizzazione, alla firma di tutti gli Stati. Essa rimane poi aperta per l’adesione.

Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione con:

  1. firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione; oppure
  2. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure
  3. adesione.

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate attraverso il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.

Art. 18

La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale quindici Stati hanno, o firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, oppure depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione a quest’ultima dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

Art. 19

La presente Convenzione può essere denunciata da uno Stato Parte in ogni momento successivo alla scadenza di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato.

La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia, o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato nello strumento di denuncia.

Art. 20

L’Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione della presente Convenzione o l’adozione di emendamenti alla stessa.

Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti della Convenzione per provvedere alla revisione della Convenzione o all’adozione di emendamenti alla stessa a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiori a dieci.

Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sarà considerato avere ad oggetto la Convenzione così come emendata.

Art. 21

La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale.

Il Segretario generale:

  1. informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, nonché tutti i Membri dell’Organizzazione; i)di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data;ii)della data dell’entrata in vigore della presente Convenzione;iii)del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione nonché della data alla quale esso è stato ricevuto e della data alla quale la denuncia prende effetto;iv)della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformità con la presente Convenzione;
  2. trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che l’hanno firmata o che vi hanno aderito.

All’atto dell’entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme è trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 22

La presente Convenzione è redatta in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla presente Convenzione.

Fatto a Roma il dieci marzo millenovecentottantotto.

(Seguono le firme)

Allegato37

1. Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa all’Aia il 16 dicembre 1970.

2. Convenzione per la repressione d’atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971.

3. Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973.

4. Convenzione internazionale contro la presa d’ostaggi, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979.

5. Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, adottata a Vienna il 26 ottobre 1979.

6. Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, concluso a Montreal il 24 febbraio 1988.

7. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, fatto a Roma il 10 marzo 1988.

8. Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997.

9. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999.

0.747.71

Campo d’applicazione l’11 giugno 202038

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

23 settembre

2003 A

22 dicembre

2003

Albania

19 giugno

2002 A

17 settembre

2002

Algeria*

11 febbraio

1998 A

12 maggio

1998

Andorra

17 luglio

2006 A

15 ottobre

2006

Antigua e Barbuda

12 ottobre

2009 A

10 gennaio

2010

Arabia Saudita

2 febbraio

2006

3 maggio

2006

Argentina*

17 agosto

1993

15 novembre

1993

Armenia*

8 settembre

2005 A

6 settembre

2005

Australia

19 febbraio

1993 A

20 maggio

1993

Austria

28 dicembre

1989

1° marzo

1992

Azerbaigian

26 gennaio

2004 A

25 aprile

2004

Bahamas

25 ottobre

2005

23 gennaio

2006

Bahrein

21 ottobre

2005 A

19 gennaio

2006

Bangladesh

9 giugno

2005

7 settembre

2005

Barbados

6 maggio

1994 A

4 agosto

1994

Belarus

4 dicembre

2002 A

4 marzo

2002

Belgio

11 aprile

2005

10 luglio

2005

Benin

31 agosto

2006 A

29 novembre

2006

Bolivia

13 febbraio

2002 A

14 maggio

2002

Bosnia e Erzegovina

28 luglio

2003

26 ottobre

2003

Botswana

14 settembre

2000 A

13 dicembre

2000

Brasile

25 ottobre

2005

23 gennaio

2006

Brunei

4 dicembre

2003

3 marzo

2004

Bulgaria

8 luglio

1999

6 ottobre

1999

Burkina Faso

15 gennaio

2004 A

14 aprile

2004

Cambogia

18 agosto

2006 A

16 novembre

2006

Canada

18 giugno

1993

16 settembre

1993

Capo Verde

3 gennaio

2003 A

3 aprile

2003

Ceca, Repubblica

10 dicembre

2004 A

10 marzo

2005

Cile

22 aprile

1994

21 luglio

1994

Cina*

20 agosto

1991

1° marzo

1992

Hong Kong

20 febbraio

2006

20 febbraio

2006

Macao

2 febbraio

2020

2 febbraio

2020

Cipro

2 febbraio

2000 A

2 maggio

2000

Comore

6 marzo

2008 A

4 giugno

2008

Congo (Kinshasa)

28 maggio

2015 A

26 agosto

2015

Corea (Sud)

14 maggio

2003 A

12 agosto

2003

Costa d’Avorio

23 marzo

2012 A

21 giugno

2012

Costa Rica

25 marzo

2003

23 giugno

2003

Croazia

18 agosto

2005 A

16 novembre

2005

Cuba*

20 novembre

2001 A

18 febbraio

2002

Danimarca*

25 agosto

1995

23 novembre

1995

Dominica

31 agosto

2001 A

29 novembre

2001

Dominicana, Repubblica

3 luglio

2008 A

1° ottobre

2008

Ecuador

10 marzo

2003

8 giugno

2003

Egitto*

8 gennaio

1993

8 aprile

1993

El Salvador

7 dicembre

2000 A

7 marzo

2001

Emirati Arabi Uniti*

15 settembre

2005 A

14 dicembre

2005

Estonia

15 febbraio

2002 A

16 maggio

2002

Eswatini

17 aprile

2003

16 luglio

2003

Etiopia

29 luglio

2013 A

27 ottobre

2013

Figi

21 maggio

2008 A

19 agosto

2008

Filippine

6 gennaio

2004

5 aprile

2004

Finlandia

12 novembre

1998

10 febbraio

1999

Francia*

2 dicembre

1991

1° marzo

1992

Gambia

1° novembre

1991 A

1° marzo

1992

Georgia

11 agosto

2006 A

9 novembre

2006

Germania

6 novembre

1990 A

1° marzo

1992

Ghana

1° novembre

2002 A

30 gennaio

2003

Giamaica

17 agosto

2005 A

15 novembre

2005

Giappone

24 aprile

1998 A

23 luglio

1998

Gibuti

9 giugno

2004 A

7 settembre

2004

Giordania

2 luglio

2004 A

30 settembre

2004

Grecia

11 giugno

1993

9 settembre

1993

Grenada

9 gennaio

2002 A

9 aprile

2002

Guatemala

26 agosto

2009

24 novembre

2009

Guinea

1° febbraio

2005 A

2 maggio

2005

Guinea equatoriale

14 gennaio

2004 A

13 aprile

2004

Guinea-Bissau

14 ottobre

2008 A

12 gennaio

2009

Guyana

2 gennaio

2003 A

2 aprile

2003

Honduras

17 maggio

2005 A

15 agosto

2005

India*

15 ottobre

1999 A

13 gennaio

2000

Iran*

30 ottobre

2009 A

28 gennaio

2010

Iraq

21 marzo

2014

19 giugno

2014

Irlanda

10 settembre

2004 A

9 dicembre

2004

Islanda

28 maggio

2002 A

26 agosto

2002

Isole Cook

12 marzo

2007 A

10 giugno

2007

Isole Marshall

29 novembre

1994 A

27 febbraio

1995

Israele* **

6 gennaio

2009

6 aprile

2009

Italia

26 gennaio

1990

1° marzo

1992

Kazakstan

24 novembre

2003 A

22 febbraio

2004

Kenya

21 gennaio

2002 A

21 aprile

2002

Kiribati

17 novembre

2005 A

16 febbraio

2006

Kuwait

30 giugno

2003 A

28 settembre

2003

Laos

20 marzo

2012 A

18 giugno

2012

Lesotho

7 novembre

2011 A

5 febbraio

2012

Lettonia

4 dicembre

2002 A

4 marzo

2003

Libano

16 dicembre

1994 A

16 marzo

1995

Liberia

5 ottobre

1995

3 gennaio

1996

Libia

8 agosto

2002 A

6 novembre

2002

Liechtenstein

8 novembre

2002 A

6 febbraio

2003

Lituania

30 gennaio

2003 A

30 aprile

2003

Lussemburgo

5 gennaio

2011 A

5 aprile

2011

Macedonia del Nord

7 agosto

2007 A

5 novembre

2007

Madagascar

15 settembre

2006

14 dicembre

2006

Malawi

10 gennaio

2014 A

10 aprile

2014

Maldive

25 febbraio

2014 A

26 maggio

2014

Mali

29 aprile

2002 A

28 luglio

2002

Malta

20 novembre

2001 A

18 febbraio

2002

Marocco

8 gennaio

2002

8 aprile

2002

Mauritania

17 gennaio

2008 A

16 aprile

2008

Maurizio

3 agosto

2004 A

1° novembre

2004

Messico*

13 maggio

1994 A

11 agosto

1994

Micronesia

10 febbraio

2003 A

11 maggio

2003

Moldova*

11 ottobre

2005 A

9 gennaio

2006

Monaco

25 gennaio

2002 A

25 aprile

2002

Mongolia

22 novembre

2005

20 febbraio

2006

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico*

8 gennaio

2003 A

8 aprile

2003

Myanmar*

19 settembre

2003 A

18 dicembre

2003

Namibia

20 luglio

2004 A

18 ottobre

2004

Nauru

11 agosto

2005 A

9 novembre

2005

Nicaragua

4 luglio

2007 A

2 ottobre

2007

Niger

30 agosto

2006 A

28 novembre

2006

Nigeria

24 febbraio

2004

24 maggio

2004

Niue

22 giugno

2009 A

20 settembre

2009

Norvegia

18 aprile

1991

1° marzo

1992

Nuova Zelanda

10 giugno

1999

8 settembre

1999

Oman

24 settembre

1990 A

1° marzo

1992

Paesi Bassi

5 marzo

1992

3 giugno

1992

Aruba

15 dicembre

2004

15 dicembre

2004

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Pakistan

20 settembre

2000 A

19 dicembre

2000

Palau

4 dicembre

2001 A

4 marzo

2002

Panama

3 luglio

2002 A

1° ottobre

2002

Paraguay

12 novembre

2004 A

10 febbraio

2005

Perù

19 luglio

2001 A

17 ottobre

2001

Polonia

25 giugno

1991

1° marzo

1992

Portogallo*

5 gennaio

1996 A

4 aprile

1996

Qatar*

18 settembre

2003 A

17 dicembre

2003

Regno Unito*

3 maggio

1991

1° marzo

1992

Isola di Man

8 febbraio

1999

7 maggio

1999

Jersey

17 ottobre

2014

17 ottobre

2014

Romania

2 giugno

1993 A

31 agosto

1993

Russia*

4 maggio

2001

2 agosto

2001

Saint Kitts e Nevis

17 gennaio

2002 A

17 aprile

2002

Saint Lucia

20 maggio

2004 A

18 agosto

2004

Saint Vincent e Grenadine

9 ottobre

2001 A

7 gennaio

2002

Samoa

18 maggio

2004 A

16 agosto

2004

San Marino

15 dicembre

2014 A

15 marzo

2015

São Tomé e Príncipe

5 maggio

2006 A

3 agosto

2006

Seicelle

24 gennaio

1989

1° marzo

1992

Senegal

9 agosto

2004 A

7 novembre

2004

Serbia

10 maggio

2004 A

8 agosto

2004

Singapore

3 febbraio

2004 A

3 maggio

2004

Siria

24 marzo

2003 A

22 giugno

2003

Slovacchia

8 dicembre

2000 A

8 marzo

2001

Slovenia

18 luglio

2003 A

16 ottobre

2003

Spagna

7 luglio

1989

1° marzo

1992

Sri Lanka

4 settembre

2000 A

3 dicembre

2000

Stati Uniti

6 dicembre

1994

6 marzo

1995

Sudafrica

8 luglio

2005 A

6 ottobre

2005

Sudan

22 maggio

2000 A

20 agosto

2000

Svezia

13 settembre

1990

1° marzo

1992

Svizzera*

12 marzo

1993

10 giugno

1993

Tagikistan

12 agosto

2005

10 novembre

2005

Tanzania

11 maggio

2005 A

9 agosto

2005

Togo

10 marzo

2003 A

8 giugno

2003

Tonga

6 dicembre

2002 A

6 marzo

2003

Trinidad e Tobago

27 luglio

1989 A

1° marzo

1992

Tunisia*

6 marzo

1998 A

4 giugno

1998

Turchia*

6 marzo

1998

4 giugno

1998

Turkmenistan

8 giugno

1999 A

6 settembre

1999

Tuvalu

2 dicembre

2005 A

2 marzo

2006

Ucraina

21 aprile

1994

20 luglio

1994

Uganda

11 novembre

2003 A

9 febbraio

2004

Ungheria

9 novembre

1989

1° marzo

1992

Uruguay

10 agosto

2001 A

8 novembre

2001

Uzbekistan

25 settembre

2000 A

24 dicembre

2000

Vanuatu

18 febbraio

1999 A

19 maggio

1999

Vietnam*

12 luglio

2002 A

10 ottobre

2002

Yemen

30 giugno

2000 A

28 settembre

2000

  1. Riserve e dichiarazioni.
  1. Obiezioni.
  1. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU, ad eccezione delle riserve e dichiarazioni della Svizzera. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.747.71

Dichiarazione

Svizzera 39

Articolo 2 bis

La Svizzera dichiara che l’articolo 2 bis della Convenzione SUA nella versione del Protocollo del 14 ottobre 2005 non deve essere interpretato per scusare o rendere leciti atti peraltro illeciti o per escludere il perseguimento penale secondo altre leggi.